Chi è la vittima di un atto violento che va indennizzata? La causa in Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Indice:

L’avv. prof. Gianluca Sicchiero in Corte UE

Vittime di atti violenti: chi sono e come si ottiene il risarcimento?

La vittima di un atto violento è chi subisce uno dei reati definiti violenti dal codice penale. Sul tema del risarcimento la causa procede avanti la Corte di Giustizia UE.

Vittima di un atto violento: il diritto al risarcimento del danno

Chiunque subisce una lesione personale ha diritto al risarcimento del danno, come indicano gli art. 185 del codice penale e 2043 del codice civile. Questa persona è chiamata anche come “vittima primaria” o vittima “diretta”. Ha diritto al risarcimento del danno anche la vittima “secondaria”: si pensi al genitore di una persona ferita volontariamente, il suo danno sarà principalmente per la sofferenza che ne deriva, detta anche “danno morale” o non patrimoniale. Al danno morale per le sofferenze si aggiunge spesso il danno patrimoniale, ad es. per eventuali spese mediche, per la perdita del lavoro e così via.

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Il diritto all’indennizzo nei confronti dello Stato

Se chi commette l’atto violento non ha beni, la vittima rischierebbe di non ricevere alcun risarcimento. Per evitare questo rischio. l’Unione Europea ha emanato 20 anni fa la Direttiva 2004/80 e la Corte di Giustizio dell’Unione Europea ha spiegato che vale anche per i cittadini dei singoli paese dell’Unione, non solo per un cittadino di un paese quando subisca la violenza in un altro paese dell’Unione

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La legge n. 122 del 2016

L’Italia non aveva adeguato la propria normativa a quella Direttiva e quindi era stata portata avanti alla Corte di Giustizia per il proprio inadempimento. Per evitare la condanna, nel 2016 ha approvato la legge n. 122, che regola negli art. 11-14 il diritto all’indennizzo quando l’autore del reato non abbia beni. Tuttavia ha posto dei limiti, perchè il diritto spetta ai figli ed al coniuge della vittima, ovviamente se l’autore della violenza non sia il coniuge. Se mancano figli e coniuge, spetta ai genitori. Se mancano anche questi, spetta a fratelli e sorelle conviventi ed a carico della vittima.

Il caso in discussione

Nel caso dove assisto i parenti della vittima, uccisa dall’ex convivente, hanno ricevuto un indennizzo (modesto) i due figli e perfino il marito, sebbene fosse separato da 16 anni. Nulla è stato dato ai genitori ed alla sorella, sebbene il tribunale avesse condannato l’omicida a pagare i danni anche a loro. Poichè ritengo che si tratti di una ingiustizia, lo Stato italiano è stato portato avanti al tribunale di Venezia che, aderendo alla mia richiesta, con apposita ordinanza ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di valutare la situazione. La questione relativa all’indennizzo troppo basso attribuito ai figli sarà decisa successivamente.

La causa in Corte di Giustizia

Mercoledì 21 febbraio abbiamo discusso la causa C-126/23: la posizione dei miei clienti è che lo Stato italiano non abbia correttamente recepito la Direttiva del 2004, discriminando ingiustamente genitori e sorella, anche in relazione alla nozione di Vittima secondaria contenuta nell’art. 2 della Direttiva 2012/29. La posizione della Commissione Europea è nello stesso senso. La posizione del Governo italiano è contraria, perchè ritiene che lo Stato possa decidere con che ordine pagare queste persone, perchè ritiene che la parola vittima si riferisca solo a chi subisce personalmente la violenza, non ai parenti stretti che hanno sofferto la perdita di un congiunto. Abbiamo discusso pe un’ora e mezza tale tesi, che i giudici della Corte facevano fatica a comprendere. L’Avvocato generale della Corte depositerà le sue conclusioni l’8 maggio e poi attenderemo la decisione della Corte di Giustizia.

Tutelare i propri diritti

Lo studio Ticozzi Sicchiero & Partners offre la propria assistenza anche in materia di risarcimento del danno.

Per evitare dispute legali è sempre una buona regola rivolgersi a un professionista per un parere legale.

Se ciò non fosse sufficiente o qualora nascessero delle controversie è sempre possibile tutelare i propri diritti facendo ricorso alla mediazione civile. Una procedura obbligatoria che permette di raggiungere un accordo stragiudiziale che ha il valore della sentenza del tribunale.

Se l’accordo fallisse sarà poi sempre possibile avviare un giudizio ordinario.

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