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L’usucapione di beni mobili
L’usucapione è disciplinata dagli articoli 1158 e seguenti del c.c. e consente l’acquisizione della proprietà di un bene per averlo posseduto in modo continuativo e pacifico per un determinato periodo di tempo. Sebbene la si associ più spesso ai beni immobili, l’usucapione può estendersi anche ai beni mobili.
Per i beni mobili, l’usucapione richiede un possesso continuativo e pacifico della cosa per un periodo di dieci anni se il possessore è in buona fede e in venti anni se è in mala fede (art. 1161 c.c.). Questo significa che il possessore deve aver detenuto il bene in questione senza interruzioni né contestazioni da parte di terzi per almeno venti anni, affinché possa avviarsi il processo di usucapione.
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Quale prova si richiede per l’accertamento dell’usucapione?
La dimostrazione del possesso e della proprietà del bene mobile è essenziale per intraprendere un’azione di usucapione. Il possessore deve essere in grado di dimostrare di avere esercitato un possesso effettivo, ossia un controllo materiale sulla cosa, accompagnato dall’intento di comportarsi come vero proprietario (cd. animus possidendi).
Questo può essere provato attraverso documentazione come contratti di acquisto, ricevute di pagamento, testimonianze di terzi, fotografie o qualsiasi altro mezzo di prova idoneo a confermare il possesso e l’utilizzo continuativo del bene.
Ma il possesso con l’animo di proprietario non è l’unico requisito che richiede la legge, oltreciò è necessario che:
- il possesso sia stato esercitato in modo aperto, ossia senza segretezza (il codice parla di “clandestinità”), affinché terzi abbiano avuto la possibilità di notare e constatare il possesso del bene. Infatti se il possesso è clandestino il tempo utile per usucapire il bene comincia a decorrere da quando è cessata la clandestinità
- il possessore sia in buona fede (infatti se è in mala fede abbiamo visto che la legge richiede non più 10 anni, ma 20 per il suo perfezionamento)
- il possesso non sia stato acquistato in modo violento
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Come si accerta il diritto di proprietà derivante da usucapione?
Una volta trascorso il tempo necessario di possesso continuativo e pacifico, il possessore può presentare una domanda presso il Tribunale competente di accertamento della proprietà sul bene facendo valere come proprio titolo proprio il decorso del tempo necessario per l’usucapione.
Se il tribunale riterrà che sussistono tutti i requisiti dell’usucapione pronuncerà una sentenza che accerta il diritto di proprietà del nuovo proprietario.
Questo è il modo con cui un cittadino può chiedere che gli sia riconosciuto il diritto di proprietà per usucapione su un bene, ma -come nel caso affrontato dalla Corte d’appello- potrebbe anche succedere che il possessore-usucapiente venga convenuto in un giudizio da terzi che reclamino la proprietà del bene. Anche in quel caso il possessore potrà fare domanda al Tribunale per vedersi riconoscere il proprio diritto di proprietà derivante da usucapione.
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Il caso affrontato dalla Corte d’appello di Torino: la donazione o l’eredità del bene
La Corte d’appello di Torino ha affrontato un caso più complicato e fondato su una domanda di accertamento della proprietà per usucapione fondata su più titoli. La ricorrente chiedeva infatti fosse accertato il proprio diritto di proprietà sul dipinto 1) per averlo ricevuto in donazione dai genitori; 2) per averlo ricevuto in eredità dal padre; 3) perché comunque erano decorsi oltre 20 anni di possesso.
La Corte ha però rigettato la domanda di usucapione affermando che:
- la ricorrente non aveva dato prova di aver ricevuto per donazione il dipinto dai propri genitori, infatti la donazione non era stata fatta per atto pubblico (art. 782 c.c.). La ricorrente aveva sostenuto che si trattasse di una donazione di “modico valore” (art. 783 c.c.) per cui non è necessario l’atto pubblico, ma non aveva dato prova del “modico valore” in proporzione al patrimonio dei genitori
- la ricorrente non aveva dato prova di averlo ricevuto per eredità dal padre non avendo prodotto alcun documento da cui si potesse desumere che il dipinto facesse parte del patrimonio del genitore poi trasmesso alla figlia
I convenuti eredi del pittore contestavano inoltre che il possesso fosse pacifico perché dichiaravano che il dipinto era in realtà stato rubato e poi tenuto clandestinamente dall’attuale possessore finché non hanno scoperto (di recente) dove si trovasse.
Infine, anche dopo aver sentito i testimoni portati dalla ricorrente, la Corte ha valutato che questi non avessero dato la prova certa che la ricorrente avesse posseduto in modo pubblico (cioè non clandestino art. 1161 c.c.) per oltre 20 anni il dipinto comportando così il rigetto definitivo della domanda.
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Tutelare i propri diritti e la propria eredità
Per evitare dispute legali è sempre una buona regola rivolgersi a un professionista per un parere. Accertare l’usucapione può sembrare un procedimento burocratico ma spesso nasconde trappole legali e un semplice procedimento può trasformarsi in un aspro contenzioso senza le dovute cautele.
E’ possibile anzitutto verificare con un procedimento cautelare cd. ATP (Accertamento tecnico preventivo) se il bene è stato effettivamente usucapito tramite una consulenza tecnica che viene effettuata fuori dal giudizio ma che ha il suo stesso valore.
Se ciò non fosse sufficiente o qualora nascessero delle controversie è sempre possibile tutelare i propri diritti facendo ricorso alla mediazione civile. Una procedura obbligatoria che permette di raggiungere un accordo stragiudiziale che ha il valore della sentenza del tribunale.
Se l’accordo fallisse sarà poi sempre possibile avviare un giudizio ordinario.
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