Il testamento olografo del non vedente: cosa dice Cassazione 15 gennaio 2024, n. 1431

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Testamento olografo del non vedente: l’aiuto non sempre rende nullo il testamento

L’olografia del testamento serve a garantire che l’atto provenga proprio da colui che vuol destinare il suo patrimonio ad eredi e legatari. E’ una regola tanto ovvia quanto necessaria, altrimenti avremmo continui abusi di fogli firmati in bianco. E le alternative sono del pari ovvie: o l’atto pubblico o la consegna del testamento segreto fatta dal testatore direttamente al notaio.

Tuttavia “l’abitualità e la normalità del carattere grafico impiegato per scrivere non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo, nonostante assumano un pregnante valore probatorio nell’ottica dell’attribuzione della scheda testamentaria al de cuius. Per l’effetto, l’impiego dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di detta autenticità”:Cass., 31 dicembre 2021, n. 42124; Cass., 5 dicembre 2018, n. 31457.

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La mano guidata

Alla mancanza di autografia può accostarsi quella della mano guidata da terzi: un’ipotesi simile si avvicina alla violenza fisica assoluta, consentendo di parlare addirittura di inesistenza dell’atto perché non esiste la volontà. In questi caso non opera l’art. 590 c.c.,  che presuppone “l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del de cuius, sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata falsità, ideologica e materiale, dell’intera disposizione testamentaria, dalla quale deriva l’impossibilità naturale e giuridica di ricondurla al testatore”: Cass., 28 maggio 2020, n. 10065.

Anche il solo parziale completamento del documento ad opera di terzi ne inficia la validità. Ad es. per Cass., 10 novembre 2023, n. 31322 e Cass., 31 ottobre 2023, n. 30237, “l’apposizione della data ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione”.

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Il testatore “quasi” non vedente

Un caso recente ha però spiegato che il testamento è valido anche laddove la mano del testatore non vedente sia guidata non per fargli scrivere ciò che non intenda ma per superare la difficoltà pratica del momento.

A condizione che risulti escluso che il testamento “sia stato vergato con la mano della testatrice condotta da terzi”, Cass., 15 gennaio 2024, n. 1431 ha considerato valido il testamento in cui la testatrice, novantenne e pressoché non vedente, abbia ricevuto una guida nel posizionare la mano.

E’ bene indicare il fatto: nel caso la consulenza tecnica aveva accertato come la testatrice “sia stata aiutata al momento di vergare il testo del testamento olografo nel posizionare la mano all’inizio delle righe” spiegando il giudice di merito “che tale mero aiuto di posizionamento non ha inciso sull’autografia” e che “piccole incongruenze nel testo dell’olografo rispetto alle scritture di comparazione (puntini, trattini, l’uso di lettere minuscole per nomi propri tranne che nella firma, i trattini delle t mancanti), non vi sarebbero state se la mano della testatrice fosse stata condotta nello scrivere da parte di un terzo”.

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La legge n. 18/1975

La cassazione ha poi ricordato che il testamento olografo del non vedente il testamento olografo del non vedente è regolato dalla L. 3.2.1975 n. 18, che stabilisce:

a) all’art. 1, che la persona affetta da cecità congenita e contratta successivamente per qualsiasi causa, e a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire purché non sia inabilitata, o interdetta;  b) all’art. 2, che la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità e vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse e che è vietato per il non vedente il testamento segreto; c) all’art. 3, che per espressa richiesta della persona non vedente e ammessa ad assistere la medesima nel compimento degli atti, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall’interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia e che la persona che presta assistenza nel compimento dell’atto, o partecipa alla redazione dell’atto, deve apporre su di esso la propria firma premettendo ad essa le parole “il testimone” o “il partecipante alla redazione dell’atto”; d) all’art. 4, che se il non vedente non può sottoscrivere l’atto, si richiede la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell’art. 3.

Nel caso di specie, perché non si pensi che la soluzione è contraria alla legge, la cassazione ha però evidenziato che dalla consulenza tecnica era stato escluso che la testatrice fosse totalmente non vedente, avendo “progressivamente perso la vista solo negli ultimi anni della sua vita, conservando, malgrado l’età avanzata, la capacita di scrittura comprensibile anche se qualitativamente scaduta per il tremore e la perdita della vista”.

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