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Alterazione del testamento olografo
Il testamento olografo rappresenta uno strumento fondamentale nel panorama giuridico italiano, consentendo agli individui di esprimere la propria volontà in merito alla destinazione dei propri beni dopo la propria morte. Questo tipo di testamento è disciplinato dagli articoli 602 e seguenti del c.c..
Si distingue per essere interamente scritto a mano dal testatore, senza la necessità di testimoni o di forme particolari. Tuttavia, affinché sia considerato valido dalla legge, deve rispettare alcuni requisiti fondamentali. In primo luogo, deve essere redatto su un foglio di carta bianca, senza alcuna indicazione pre-stampata che possa influenzare il contenuto del testamento stesso. Inoltre, deve essere datato, firmato e scritto interamente di pugno dal testatore. L’assenza di uno qualsiasi di questi elementi potrebbe infatti invalidare il testamento olografo.
Ma se un terzo apportasse alterazioni al testo scritto dal testatore? Se ad esempio un terzo scrivesse di proprio pugno la data sul testamento scritto interamente dal testatore defunto, che conseguenze avrebbe sulla validità del testamento? Sarebbe nullo o annullabile?
Leggi anche: Lascito testamentario come si scrive un testamento olografo (art. 587 c.c.)
I dubbi sulla validità del testamento olografo
Nonostante la semplicità formale del testamento olografo, la sua validità può essere oggetto di contestazione da parte di eventuali eredi o di terzi interessati. In caso di dubbi sulla genuinità del testamento, è possibile richiedere un’analisi calligrafica per stabilire l’autenticità della firma e della scrittura. Inoltre, se vi sono sospetti di coercizione o di incapacità mentale del testatore al momento della compilazione del testamento, è possibile contestarne la validità in sede giudiziaria.
Questi dubbi sono emersi anche nel caso affrontato da ultimo dalla Cassazione con la sentenza n. 30237 del 31 ottobre 2023 dove è stata svolta una perizia calligrafica che ha accertato che il testo era stato scritto dal defunto mentre la data era stata apposta da un soggetto terzo. In questo caso il ricorrente chiedeva che il testamento fosse dichiarato nullo.
Infatti l’art. 602 c.c. al comma 2 stabilisce che la data deve essere apposta per permettere di effettuare due controlli:
- se sono stati scritti più testamenti, quale di questi sia l’ultimo e quindi quello valido
- nel caso in cui il testatore fosse stato incapace di intendere e di volere in un certo periodo della propria vita, se il testamento è stato scritto in un momento in cui il testatore era incapace
Leggi anche: Perizia calligrafica sul testamento olografo: le nuove parole della Cassazione
Le conseguenze sulla validità del testamento per la mancanza della data o perché la data è scritta da terzi
La mancanza della data sul testamento non ne comporta automaticamente la nullità perché la sua presenza è volta solo ad effettuare le verifiche che abbiamo appena detto. La mancanza della data comporta quindi solo che il testamento sia annullabile (art. 606 c.c.).
Se però si accerta, ad es. attraverso una perizia calligrafica, che la data è stata apposta da un soggetto terzo questo può comportare la nullità del testamento. Si ritiene infatti che se la data è stata apposta da un terzo in un momento contestuale a quello della redazione del testo del testamento da parte del testatore, si pone il problema di valutare se effettivamente il testatore defunto abbia scritto di propria mano il testamento.
In questo senso, il testamento può essere nullo se si mette in relazione il fatto che la data sia stata apposta da soggetti terzi con il “momento” in cui è stato scritto il testamento.
Se, invece, non si fornisce la prova che il testamento sia stato scritto contestualmente con l’apposizione della data da parte di un soggetto terzo, allora non si pone il problema dell’autenticità e di autografia del testamento che non sarà nullo ma semplicemente annullabile.
Leggi anche: Testamento: alterazione del testo, conseguenze?
Tutelare i propri diritti e la propria eredità
Lo studio Ticozzi Sicchiero & Partners offre la propria assistenza anche in materia successoria.
Per evitare dispute legali è sempre una buona regola rivolgersi a un professionista per un parere legale. Nelle pratiche successorie sia che un testamento ci sia, sia che il parente sia defunto senza lasciare testamento la gestione dell’eredità è sempre complessa. E’ possibile anzitutto fermare la decadenza e la prescrizione dei propri diritti con una formale diffida ad adempiere.
Se ciò non fosse sufficiente o qualora nascessero delle controversie è sempre possibile tutelare i propri diritti facendo ricorso alla mediazione civile. Una procedura obbligatoria che permette di raggiungere un accordo stragiudiziale che ha il valore della sentenza del tribunale.
Se l’accordo fallisse sarà poi sempre possibile avviare un giudizio ordinario.
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