Sinistro stradale con animali selvatici: chi paga i danni?

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Sinistro stradale con animali selvatici: è dovuto un risarcimento?

La recente sentenza n. 31330 del novembre 2023 ripercorre l’evoluzione dei casi in cui il privato e/o molto più spesso la sua autovettura, danneggiate dall’improvviso attraversamento di un animale selvatico, si rivolgeva all’amministrazione per richiedere il risarcimento del danno subito.

Le ragioni spesso fatte valere dal privato danneggiato sono queste:

  1. che l’animale è improvvisamente piombato sulla strada impedendo che, secondo normale diligenza, il guidatore potesse avvedersene evitando il danno
  2. la responsabilità deve essere attribuita all’amministrazione (la Regione) in quanto è esso l’ente di programmazione, di coordinamento, di gestione, di tutela e di controllo della fauna selvatica,
    per non avere adottato tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi

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La soluzione adottata dalla Cassazione

Il privato che aveva fatto ricorso contro la Regione avanti il Giudice di pace aveva domandato la condanna al risarcimento dei danni causati alla propria macchina dall’animale ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Avanti la Cassazione, però, il privato, cui il Tribunale aveva poi rigettato la domanda, lamentò la violazione dell‘art. 2052 c.c.

La differenza non è di poco conto giuridicamente parlando perchè mentre in base all’art. 2043 c.c. il privato deve dimostrare perché il danno è causato dall’amministrazione, in base all’art. 2052 c.c. è l’amministrazione a dover provare di aver preso tutte le contromisure idonee ad evitare il danno. E’ un problema di prova.

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La decisione della Cassazione

Con un ragionamento acuto la Corte di Cassazione afferma che sia applicabile l’art. 2052 c.c. perché:

  1. La Corte Costituzionale nel 2001 aveva affermato che una interpretazione dell’art. 2052 applicato in questi casi (quella restrittiva) non violava il principio di eguaglianza costituzionale;
  2. Afferma che la scusa avanzata dalla Regione “il potere sulla fauna spetta allo stato” non ha valore perchè è la legge (l. n. 157/1992) ad attribuire tale potere alle Regioni;
  3. Non è possibile affermare che “le Regioni non hanno potere sul singolo animale” perchè: a) stabilire – ad es. – dove allocare la fauna o se ridurne il numero costituiscono altrettante forme di “potere sul singolo animale”; b) la responsabilità ex art. 2052 c.c. riguarda la proprietà dell’animale e non il “potere su di esso”.

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L’ultimo argomento della Cassazione: la probabilità

Infine la Cassazione utilizza un argomento che sembra innocuo giuridicamente, ma che ha una portata rilevantissima:

Secondo attendibili studi provenienti da associazioni del settore, e calcolando solo i sinistri stradali con danni alle persone, nel decennio 2012-2022 la fauna selvatica ha provocato 1.736 sinistri, i quali hanno causato la morte di 151 persone e il ferimento di altre 1.961: in pratica, un morto od un ferito ogni 41 ore“.

In questo modo la tutela offerta dall’art. 2052 c.c. è volta a garantire anche i diritti fondamentali della persona, il diritto alla vita in primis.

In ciò, per l’appunto, deve farsi consistere quell’obbligo “di cui la comunità intera deve farsi carico”, affermato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza 4/2001, sopra ricordata“.

In conclusione

La recente sentenza della Cassazione rappresenta dunque un punto d’arrivo fondamentale sul tema del risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica ai privati che transitino su strade pubbliche, con particolare riferimento alla responsabilità che hanno le Regioni in questi casi.

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Per evitare dispute legali è sempre una buona regola rivolgersi a un professionista per un parere legale.

Se ciò non fosse sufficiente o qualora nascessero delle controversie è sempre possibile tutelare i propri diritti facendo ricorso alla mediazione civile, anche nei confronti della pubblica amministrazione. Una procedura obbligatoria che permette di raggiungere un accordo stragiudiziale che ha il valore della sentenza del tribunale.

Se l’accordo fallisse sarà poi sempre possibile avviare un giudizio ordinario.

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