Servitù di divieto di alloggi B&B nel condominio: la sentenza Cassazione 2770/2025

INDICE

Servitù di divieto di alloggi B&B nel condominio: Cassazione 4 febbraio 2025 n. 2770

Questa recentissima sentenza della Cassazione contiene una lezione magistrale di diritto immobiliare e condominiale. La sentenza si è espressa sul tema della servitù di divieto di alloggi B&B nel condominio, ma cosa significa?

Il caso oggetto della decisione riguarda la possibilità che un Condominio stabilisca nel proprio regolamento condominiale il divieto di svolgere attività commerciale di alloggio Bed&Breakfast nelle sue varie forme (ad esempio, alloggio per turisti, locazioni brevi etc…).

Questa decisione indica le modalità con cui è possibile costituire un simile divieto all’interno del condominio, se un simile divieto è legittimo, quando e come è possibile impugnare questo divieto, quando e come il condominio può esigere il rispetto di questo divieto e nei confronti di chi.

Leggi anche: Che cosa è una servitù? Una guida essenziale

Il caso affrontato dalla Cassazione

Anzitutto occorre esaminare il caso concreto da cui è sorta la sentenza in tema di servitù di divieto di alloggi B&B nel condominio.

Il caso riguarda un Condominio palermitano che avvia una causa nei confronti sia del conduttore sia del proprietario di un appartamento per ottenere la loro condanna a sospendere l’attività di alloggio B&B nel Condominio perché vietata dall’art. 10 del Regolamento di condominio.

L’art. 10 del Regolamento condominiale stabiliva questo: “(è) vietato ai condomini di destinare gli appartamenti ed altri locali interni ad uso di qualsiasi industria, casa di alloggio, ambulanza, sanatorio, gabinetti per la cura di malattie infettive contagiose, agenzie di pegni, come è pure vietato di farne uso comunque contrario al decoro, al buon nome ed alla sicurezza del fabbricato, o che turbi comunque il pacifico godimento singolo o collettivo (omissis)“.

Leggi anche: Servitù di parcheggio: la Cassazione ne conferma l’ammissibilità

Qual è la natura del divieto di alloggi B&B nel condominio?

La Cassazione ha confermato che il divieto di costituire alloggi B&B contenuto nel Regolamento condominiale configura un diritto di servitù negativa. Questo perchè il divieto configura un peso gravante su un fondo a favore di un altro fondo. Cioè consiste in un peso gravante sulle singole unità immobiliari a favore delle parti comuni del Condominio. In particolare, in ambito condominiale questo divieto si configura come una servitù reciproca tra i vari appartamenti e il condominio stesso.

Le conseguenze da un punto di vista pratico di questa definizione sono:

  1. trattandosi di servitù reciproche devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini perché assumono natura “contrattuale”
  2. perché la servitù sia opponibile a terzi acquirenti è necessario che venga trascritta nei registri immobiliari 
  3. il testo costitutivo della servitù deve indicare in modo chiaro e inequivoco la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l’imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario
  4. la servitù si estingue per non uso (meglio, usucapione) decorsi 20 anni senza che venga utilizzata

Pertanto, è possibile stabilire nel regolamento di condominio dei divieti sulla destinazione d’uso degli appartamenti.

Leggi anche: Esempi pratici di delibere condominiali nulle e annullabili

Il condominio può esigere il rispetto del divieto di B&B?

Se il regolamento di condominio stabilisce delle servitù negative come quella di divieto di alloggi B&B nel condominio come si può esigerne il rispetto?

E’ lo stesso amministratore di condominio che può agire in giudizio in modo autonomo per esigere il rispetto di quelle limitazioni che concorrono ad integrare la disciplina delle cose comuni dell’edificio. Tra cui vi rientra il divieto di aprire alloggi B&B nel condominio. Lo stesso diritto spetta però anche a ogni condòmino, se l’amministratore non dovesse attivarsi tempestivamente.

In questo senso l’amministratore di condominio (o un condòmino) può agire in giudizio:

  • avviando un’azione cd. confessoria servitutis, cioè di “confessione della servitù”, con cui si intende la richiesta al tribunale di riconoscimento dell’esistenza della servitù (ex art. 1079 c.c.)
  • non è necessaria un’autorizzazione assembleare specifica che attribuisca lo specifico potere all’amministratore
  • l’amministratore può agire in autonomia senza chiamare in giudizio tutti i condòmini, ma solo quelli che hanno violato il divieto

Ma contro chi può agire l’amministratore di condominio?

L’amministratore può agire contro tutti coloro che stanno violando il divieto. In particolare, l’amministratore può avviare un’azione giudiziale sia nei confronti del conduttore (quindi di colui che alloggia nel B&B temporaneamente) sia del proprietario dell’immobile.

Infatti, in caso ci sia una locazione in corso si deve applicare l’art. 1586 c.c. per cui “se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni“. Quindi, sul conduttore ricade l’obbligo di avvisare subito il proprietario dell’azione giudiziale avviata dal Condominio. Poi, il proprietario che subentrerà nel giudizio potrà manlevare il conduttore dal giudizio liberandolo.

Leggi anche: Tabelle millesimali: per l’approvazione serve l’unanimità dei condòmini…sempre?

Assistenza in diritto immobiliare e condominiale

Lo studio Ticozzi Sicchiero & Partners e l’avvocato professore Gianluca Sicchiero assistono i propri clienti anche in questioni di diritto immobiliare e condominiale. In particolare, l’avv. prof. Gianluca Sicchiero ha esperienza ultra trentennale nella materia.

Articoli correlati