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Separazione e divorzio con unico giudizio: i vantaggi
L’art. 473 bis.49 del codice di procedura civile di recente introduzione parla appunto di “Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio“, ma dalla sua introduzione si è discusso se questo si applicasse solo ai casi di separazione giudiziale, ovvero quando non c’è un accordo tra i coniugi, o anche ai casi di separazione consensuale, ovvero quando c’è un accordo tra i coniugi che si chiede al Tribunale di verificare e approvare.
Ora è pacifico che il cumulo delle richieste di separazione e divorzio sia possibile in entrambi i casi. Questo significa non solo un risparmio dal punto di vista burocratico di fascicoli aperti e di tempo necessario affinché il Tribunale predisponga i fascicoli, ma anche dei veri risparmi economici. Permette infatti di risparmiare:
- anziché versare due volte il contributo unificato (la tassa per l’iscrizione a ruolo della causa) si verserà una volta sola
- l’onorario dell’avvocato, che è parametrato alla difficoltà della causa, sarà proporzionalmente ridotto dato che non servirà introdurre una nuova causa (per i compensi dell’avvocato vedi le tabelle allegate al Decreto Ministeriale n. 55/2014)
- il tempo precedentemente necessario per avviare due cause distinte ora è risparmiato avviando una sola causa avanti il Tribunale
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Separazione e divorzio consensuale: procedura
Anche se è possibile procedere con la separazione e divorzio tramite avvocati, cioè senza andare in un’aula di Tribunale (come ho spiegato in questo mio precedente articolo), in alcuni casi questo risulta difficile ed è necessario incominciare una causa avanti il Tribunale.
Sia che si tratti di una separazione consensuale sia che si tratti di una separazione giudiziale, è possibile chiedere che si svolga tutto in un unico giudizio e il Tribunale di Milano ha indicato come si deve fare. Non è necessario, come lo era in precedenza, fare un nuovo atto di citazione. Ora, una volta trascorso il tempo necessario richiesto dalla legge dalla sentenza che dispone la separazione tra i coniugi (6 mesi), sarà sufficiente depositare nello stesso fascicolo telematico della separazione delle note in cui i coniugi ribadiscono la propria volontà di procedere con il divorzio e la causa procederà normalmente.
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Tutelare i propri diritti e raggiungere un accordo con l’ex partner
Per evitare dispute legali è sempre una buona regola rivolgersi a un professionista per un parere. Nelle controversie familiari si parte sempre con il piede di guerra, ma molto spesso si riesce ad arrivare a un accordo tra le parti.
E’ possibile anzitutto verificare la disponibilità dell’altra parte a raggiungere un accordo stragiudiziale tramite la procedura della negoziazione assistita familiare tra avvocati. Questa permette di raggiungere un accordo che ha lo stesso valore della sentenza del tribunale (infatti dovrà essere omologato dal tribunale) ma ha un costo ridotto e permette di stabilire secondo la reale volontà delle parti le condizioni anziché lasciare che sia il tribunale a stabilirle, spesso in modo standard.
Se l’accordo fallisse sarà poi sempre possibile avviare un giudizio ordinario avanti il tribunale competente per tutelare i diritti del genitore anche nei confronti dei propri figli.
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