Sanzioni antiriciclaggio ai notai: una nuova decisione favorevole dalla Corte d’appello di Roma

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Sanzioni antiriciclaggio ai notai: il casus belli

La Corte d’appello di Roma, accogliendo l’appello di un notaio, ha annullato un altro decreto sanzionatorio del MEF per omessa segnalazione di operazione sospetta.

Il principio è che il valore anche elevatissimo dell’operazione effettuata a mezzo dell’atto stipulato dal notaio, non costituisce di per sé solo un indice di anomalia che imponga l’obbligo di segnalazione dell’operazione. Il sospetto deve nascere da altri fattori che qualifichino come anomala l’operazione.

E’ una decisione corretta, perché sono le modalità dell’operazione a rivelare che possa sussistere un qualche meccanismo di riciclaggio: si pensi ad es. alle cessioni di azienda senza acconti e con pagamento del corrispettivo posticipato nel tempo, oppure con acconto ma senza quietanza in atto: evidentemente qui si sta creando un meccanismo di riciclo di denaro, perché poi i pagamenti verranno facilmente effettuati in contanti, senza lasciar traccia. E se questo non è sicuro, almeno è possibile: appunto c’è il sospetto.

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La decisione della Corte d’appello di Roma: il valore dell’atto non è un indice assoluto

Questa la motivazione della decisione romana:

“In materia di contrasto al riciclaggio, l’obbligo di segnalazione di un’operazione sospetta sorge solo quando l ‘operatore sappia, sospetti o abbia ragionevoli motivi per sospettare “che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio” (cioè operazioni rientranti in una delle categorie di operazioni descritte dall’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2007), laddove il sospetto è desumibile da uno degli elementi indicati nell’art. 41. comma 1, de) d.lgs. n. 231 del 2007 (oggi art. 35, comma 1, del d.lgs. cit.) e – per le operazioni poste in essere avvalendosi dell’attività professionale di un notaio, avvocato o commercialista- dagli indicatori di anomalia contenuti nel decreto del Ministro della giustizia del 16 aprile 2010, adottato ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 231 del 2007 (ma v. oggi l’art. 6, comma 4, lett. e), del d.lgs. n. 231 del 2007 che attribuisce all’UIF il potere di emanare gli indicatori di anomalia).

Ciò premesso si osserva che nel caso di specie il notaio ——- è stato sanzionato per omessa segnalazione di un’operazione sospetta dell’importo complessivo di 2.448.435.000 € realizzata con l’atto—–, avente ad oggetto l’aumento del capitale sociale della — s.r.l. – da 10.000.00 € a 1.600.000.000 € – e la contestuale iscrizione in bilancio di riserve di conferimento per un valore di 848.445.000 €, attuati mediante il conferimento da parte del socio di maggioranza  di un brevetto europeo denominato —-, finalizzato alla produzione di apparecchi (…).

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Profili di responsabilità del notaio

Come si evince dal provvedimento sanzionatorio impugnato, la responsabilità del notaio — è stata accertata sulla base dei seguenti elementi:

1) a fronte di un aumento di  capitale di enorme entità (da 10.000,00  € a l.600.000.000 €) e della contestuale attribuzione di una riserva dì conferimento di importo altrettanto ingente (848.445.000 €), il professionista non si è attivato per acquisire riscontri in ordine alla coerenza dell’operazione rispetto al profilo economico del socio conferente e della società coinvolta, né ha posto in essere alcun tipo di approfondimento relativamente allo scopo e alla natura dell’operazione richiesta ed eseguita (valutandone la congruità rispetto all’oggetto sociale pregresso della — s.r.l.);

2) il professionista non ha valutato il fatto che il valore del conferimento è stato indicato nella misura di 2.448.435.000 €, nonostante la perizia sul valore commerciale del brevetto – asseverata dal suo estensore con verbale redatto dal notaio — lo stesso giorno della redazione dell’atto contestato – prevedesse due diverse possibili stime del valore del brevetto (547.625.000 € se valutato su scala europea e 2.448.435,000 € se valutato su scala internazionale);

3) il sorgere dell’obbligo di segnalazione non è subordinato alla certezza o alla diretta conoscenza che il cliente abbia posto in essere operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, o che il denaro costituisca il frutto di un bene determinato delitto, essendo sufficiente l’esistenza dì un sospetto semplice “che nel caso di specie doveva ritenersi senz ‘altro sussistente in ragione degli inequivocabili elementi fattuali descritti, nel contesto di una operazione di valore del tutto eccezionale”;

4) era proprio la peculiarità della vicenda relativa all’aumento di capitale dì enorme valore. realizzato con il conferimento di un’opera dell’ingegno, a poter potenzialmente costituire strumento o veicolo idoneo a porre in essere un’attività illecita, come peraltro ipotizzato dai verbalizzanti nella notizia di reato per formazione fittizia del capitale inoltrata alla competente autorità giudiziaria.
Ritiene la Corte che le motivazioni poste dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a fondamento del provvedimento impugnato non siano idonee n giustificare l’applicazione della sanzione nei confronti del notaio —.

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Estensione dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Come si è visto in precedenza, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è uno strumento di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (e non uno strumento di prevenzione della commissione di reati in genere). Coerentemente, l’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2007 prevede che le operazioni di riciclaggio siano (solo) quelle poste in essere da chi è a conoscenza del fatto che l’acquisto, il trasferimento, la detenzione, l’utilizzazione, la conversione ovvero l’occultamento della reale natura. provenienza, ubicazione. disposizione movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, abbiano ad oggetto beni che provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività”. In modo altrettante coerente, l’art 41, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007 (e oggi il novellato l’art. 35, comma I) pone l’obbligo di segnalazione a carico dei professionisti che “sanno. sospettano o hanno morivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o teniate operazioni di riciclaggio”.

Così focalizzati l’oggetto delle operazioni di riciclaggio e la ratio dell’obbligo di segnalazione, va senz’altro escluso che il notaio —- fosse tenuto a segnalare l’operazione di aumento del capitale sociale della — s.r.l. e la contestuale iscrizione in bilancio di riserve di conferimento, realizzata con il rogito del 16 giugno 2017.

Tale operazione è stata infatti realizzata mediante il conferimento di un brevetto industriale di proprietà di — e rilasciato allo stesso (brevetto europeo n. — rilasciato il —), circostanza di per sé idonea ad escludere che si trattasse di un bene proveniente “da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività”.

Ne deriva che il notaio — non solo non aveva motivi ragionevoli per sospettare che fossero in corso o che fossero state compiute o tentate operazioni di riciclaggio (in difetto della provenienza delittuosa del bene oggetto del conferimento), ma aveva al contrario valide ragioni per escludere tout court che quel conferimento rappresentasse il mezzo per compiere un’operazione di riciclaggio, avuto riguardo alla natura del bene conferito (un brevetto per invenzione industriale), al soggetto conferente (la stessa persona che aveva conseguito il brevetto) e al soggetto beneficiario del conferimento (una società a responsabilità limitata di cui il conferente era socio dj maggioranza).

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La debole motivazione del provvedimento impugnato

Quanto agli elementi su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio impugnato, si osserva che:

a) le modalità dell’operazione di aumento di capitale (attuato mediante il conferimento dì un brevetto per invenzione industriale) non rendevano necessario acquisire riscontri in ordine alla coerenza dell’operazione rispetto al profilo economico del socio conferente e della società coinvolta (il valore del brevetto – e quindi del suo conferimento – prescinde dal profilo economico del soggetto che lo conferisce);

b) la congruità dell’operazione non andava valutata sulla base dell’originario oggetto sociale della — s.r.l. (compravendita e gestione di aziende del settore alberghiero e della ristorazione), ma sulla base del nuovo oggetto sociale come modificato con delibera del — (adottata quasi due anni prima dell’operazione di aumento di capitale e quindi in un periodo non sospetto), con cui è stato inserito quale ulteriore oggetto sociale lo svolgimento di attività di sviluppo di brevetti industriali per mezzo di strumenti imprenditoriali tecnici e finanziari propri e/o di terzi;

c) il valore del conferimento (indicato nella misura di 2.448.435.000 €) è coerente con la stima del valore del brevetto contenuta nella perizia giurata redatta dal dott.—, in cui sono spiegati con dovizia di particolari j vari criteri utilizzabili in astratto ai fini della valutazione economica di un brevetto, il criterio in concreto utilizzato per la stima del valore del brevetto del micronizzatore a disco rilasciato a.— (c.d. metodo dell’attualizzazione delle royalties presunte) e i calcoli che inducono a stimare il valore attualizzato del brevetto nella misura di 547.625.000 € (se valutato sulla base di una diffusione del prodotto su scala europea) e nella misura di 2.448.435.000 € (se valutato sulla base di una diffusione del prodotto su scala internazionale);

d) ai fini dell’attendibilità della perizia di stima redatta dal dott. — (avverso la quale non sono stati mossi rilievi critici di natura tecnica né con il provvedimento sanzionatorio impugnato, né con le difese spiegate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel presente giudizio) è irrilevante il fatto che la perizia sia stata asseverata lo stesso giorno in cui è stato rogato l’atto di aumento del capitale sociale della — s.r.l.;

e) è altresì irrilevante il fatto che in sede di aumento del capitale sociale non sia stato spiegato per quale motivo sia stato attribuito al brevetto il valore maggiore tra quelli stimati dal perito, essendo evidente che il conferente abbia voluto attribuire al brevetto il valore derivante dal suo massimo sfruttamento economico (realizzabile mediante la diffusione del prodotto su scala internazionale).

La decisione della Corte: l’assoluzione

In buona sostanza. stante l’assoluta inconsistenza degli elementi di sospetto sopra esaminati, l’unico vero elemento di sospetto su cui si fonda l’accertamento della violazione contestata al notaio — è costituito “dall’aumento di capitale di enorme valore (da € 10.000 a e 1.600.000.000), realizzato con conferimento di un’opera de/l’ingegno”, ciò che – secondo quando indicate, nel provvedimento sanzionatorio – potrebbe “potenzialmente costituire strumento o veicolo idoneo a porre in essere un’attività illecita, come peraltro ipotizzato dai verbalizzanti nella notizia di reato per formazione fittizia del capitale inoltrata alla competente autorità giudiziaria”.

L’entità dell’operazione (che pure costituisce un elemento sintomatico da cui desumere il sospetto che si sia in presenza di un’operazione cu riciclaggio: art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007) non può tuttavia fondare di per sé l’obbligo della segnalazione, giacché il legislatore ha espressamente previsto che la segnalazione vada fatta solo quando il professionista sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare «che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio”: con la conseguenza che, quando tutte le altre circostanze del caso concreto inducano ad escludere – come nel caso di specie – la configurabilità di un’operazione di riciclaggio, non sussiste obbligo di segnalazione dell’operazione sospetta, quand’anche il valore economico dell’operazione fosse straordinariamente elevato.

Ciò si evince del resto da quanto previsto dall’allegato n. 1 al d.m. 16 aprile 2010, che contiene l’elenco degli indicatori di anomalia da cui desumere la natura sospetta dell’operazione (relativi – tra l’altro – alle operazioni di costituzione o amministrazione di imprese e società).

Il punto 16 dell’allegato prevede, infatti, quale indicatore di anomalia dell’operazione il conferimento o apporto di capitale in società mediante beni in natura ”per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato”.

L’indicatore di anomalia è cioè costituito di per sé dall’entità del conferimento, ma dal suo importo palesemente sproporzionato rispetto al normale valore di mercato del bene conferito in natura: ciò che nel caso di specie deve essere escluso, sia perché il conferimento ha ad oggetto un bene che non ha il suo mercato di riferimento (perché il suo valore non è comparabile con quello di beni analoghi).·sia perché il valore attribuito al brevetto conferito trova un suo puntuale riscontro nella perizia. di stima redatta dal dott, —, di cui non è stata contesta l’attendibilità.

Alla luce delle considerazioni che precedono. si deve quindi ritenere che il notaio — non avesse l’obbligo di segnalare quale operazione sospetta l’aumento dì capitale attuato con il rogito del 16 giugno 2017 e – in riforma della sentenza appellata  il provvedimento sanzionatorio impugnato deve pertanto essere annullato.

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