Repertorio notarile: quali conseguenze per l’omissione o l’irregolare tenuta?

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La recente decisione sulla mancanza del repertorio notarile

Una recentissima decisione (Cass., sez. II, 13/6/2024, n. 16508) che si è occupata delle attenuanti da concedere al notaio che abbia stipulato atti pur avendo terminato il repertorio, richiama l’attenzione su questo problema.

Quella sentenza non ha affrontato il tema della norma violata, essendo pacifico, per giurisprudenza costante (v. sotto), che vada applicata la sanzione della sospensione.

Nel caso sono state sì concesse le cosiddette attenuanti generiche per l’incensuratezza del notaio, ma non anche “quella del cosiddetto ravvedimento operoso previsto dall’art. 144 comma 1 della L. n. 89/1913, in quanto si era adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione, provvedendo, appena avuta la disponibilità de fascicoli di repertorio vidimati, a riportarvi, sia pur tardivamente, i 49 atti rogati in precedenza”.

In quel caso la cassazione ha ritenuto non palesemente irragionevole e contraddittoria la motivazione della corte d’appello, per la quale “l’attenuante del ravvedimento operoso è meramente alternativa all’ incensuratezza disciplinare (cosiddette attenuanti generiche), e dall’altro ha affermato che del ravvedimento operoso, oltre che delle attenuanti generiche si era tenuto conto in sede di determinazione in Euro7.500,00 della misura della sanzione pecuniaria sotto il profilo della durata della violazione”.

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Inammissibilità del cumulo di attenuanti agli effetti della sanzione

Ciò che la corte ha voluto dire con questa decisione è che la doppia attenuante non consente una doppia riduzione della sanzione pecuniaria e che laddove la sanzione concretamente inflitta rientri tra il minimo ed il massimo di quella edittale, la decisione è incensurabile in cassazione.

Queste le parole della sentenza: “in materia di sanzioni disciplinari notarili sia le cosiddette attenuanti generiche, sia il ravvedimento operoso, in base all’art. 144 della legge notarile, sono attenuanti ad effetto speciale, che conducono alla medesima sostituzione della sanzione edittale della sospensione con la sanzione pecuniaria. La sanzione applicata per effetto della sostituzione della sanzione edittale, pertanto, non può essere ulteriormente defalcata di 1/6, come invece richiede il ricorrente, atteso che tale riduzione frazionaria è prevista per il solo caso in cui la sanzione disciplinare applicata resti quella edittale, e non invece per la diminuente applicata in virtù del meccanismo di sostituzione previsto dall’art. 144 della legge notarile, che in difetto di una norma assimilabile all’art. 69 cod. pen., non applicabile analogicamente agli illeciti disciplinari notarili in presenza di una diversa disciplina di settore, integra ed esaurisce l’unica diminuzione consentita. La sentenza quindi non ha affermato che una volta disposta la sostituzione della sanzione disciplinare edittale non abbia più trovato applicazione l’attenuante del ravvedimento operoso, della quale piuttosto ha tenuto conto, così come dell’ incensuratezza disciplinare, in sede di determinazione della sanzione disciplinare sostitutiva, sulla base dell’effettiva gravità della violazione commessa in rapporto alla sua durata ed a tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi, determinazione discrezionale non sindacabile in questa sede, conforme alla previsione dell’art. 144 della legge notarile”.

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Le norme sul repertorio

Tutti i notai conoscono la disciplina attinente al repertorio: devono averlo già vidimato prima di iniziare a stipulare; per quello cartaceo dispone l’art. 64 l.n. che “ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell’archivio notarile distrettuale, il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli è composto il repertorio, apponendovi la data in tutte le lettere”.

Quello informatico è regolato dagli artt. 66 bis l.n.; l’art. 66 ter indica che “la tenuta del repertorio informatico, sostituisce gli indici previsti dall’articolo 62, comma sesto”, non che sostituisca il repertorio notarile cartaceo.

Eppure l’art. 66 bis l.n., letteralmente, indica che “tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su supporto informatico, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82D.Lgs. 07/03/2005, n. 82”.

Ora tra i principi del codice dell’amministrazione digitale vi è quello della perfetta equipollenza del documento digitale munito di firma digitale (art. 20) e tutte le prescrizioni sulle modalità di annotazione ecc. ben possono essere assolte con un adeguato programma informatico.

In tal senso l’inutile duplicazione di carta e registrazione deriva solo da un’interpretazione ostile a sostituire la prima con la seconda; ma la cassazione ha ribadito che “l‘introduzione della possibilità per i notai di tenere i repertori anche con sistemi meccanografici non ha determinato il venir meno dell’obbligo di vidimazione dei registri cartacei“: Sez. III, 9/12/2010, n. 24867.

Le sanzioni

La legge notarile colpisce duramente la mancanza di repertorio, con la sospensione da uno a sei mesi il notaio (art. 138); la stessa sanzione si applica che “lo pone in uso senza le forme prescritte dall’articolo 64” ovvero quando non sia “numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell’archivio notarile distrettuale, il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli è composto il repertorio, apponendovi la data in tutte le lettere“.

Diversa è invece la regolare tenuta del repertorio notarile, ovvero quando “nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62”, perché qui si applica la sola sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 137 l.n. Questa violazione è oblabile ai sensi dell’art. 145 bis l.n., con conseguente estinzione dell’illecito e quindi con il venir meno del rischio della recidiva.

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Mancanza di repertorio notarile

Per la giurisprudenza oltre alla banale ipotesi del notaio che inizi a stipulare senza essersi mai munito di repertorio, si parla di mancanza di repertorio quando il notaio termini quello in uso ma continui a stipulare.

La cassazione ha sempre ribadito che “ai sensi dell’art. 64 della legge n. 89 del 1913 può essere qualificato come repertorio solamente il registro che, prima di essere posto in uso, sia numerato e vidimato in ciascun foglio dal capo dell’archivio notarile. Ne consegue che il notaio, il quale riceva un atto senza essere munito del repertorio vidimato, sia che lo riceva senza essere munito di alcun repertorio, e dunque senza poterlo annotare, sia che lo riceva annotandolo in un repertorio non ancora vidimato, incorre nella violazione di cui all’art. 138 n. 4 della citata legge notarile, nella parte in cui parifica l’uso di un repertorio non vidimato alla mancata tenuta e non anche, invece, nella seconda ipotesi, la violazione dell’art. 137, comma primo, della medesima legge, concernente il caso di annotazioni tardive su repertori già vidimati al momento del ricevimento dell’atto”: Cass., Sez. III, 9/12/2010, n. 24867; 20/02/2006, n. 3660; 13/10/2000, n. 13666.

Irregolare tenuta del repertorio notarile?

Fermo che un minimo di prudenza suggerisce di munirsi dei c.d. fogli aggiuntivi di cui all’art. 63 l.n., cosa accade se il notaio, accortosi troppo tardi di aver finito il repertorio ed avendo stipulato un atto, lo annoti sul retro dell’ultimo foglio? Qui siamo in presenza di un repertorio vidimato; quel foglio è datato e firmato dal conservatore dell’archivio; è che viene usato su una parte normalmente non utilizzata. In altre parole il notaio “nella … tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62” sulle modalità di annotazione degli atti; ovvero viola l’art. 137, non l’art. 138 l.n.

Ma questa ipotesi non è ancora stata decisa…

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