Recapito dei notai associati: si può utilizzare lo stesso recapito? Analisi della recente giurisprudenza

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La Commissione permanente di deontologia presso il C.N.N. ha chiarito che i notai anche di diversi distretti possono associarsi sia pure per la sola gestione del recapito

Nel commentare la riforma del 2017 alla legge notatile e in particolare, le modifiche apportate agli artt. 26 ed 82 (G. Sicchiero e M. D. Stivanello-Gussoni, Legge concorrenza e mercato: novità per i notai, Altalex, 2017), mi ero posto il problema dell’utilizzo dei diversi recapiti che ogni notaio appartenente ad un’associazione notarile possa utilizzare, essendo pacifico il divieto di moltiplicazione degli uffici secondari, ma anche che ogni notaio abbai diritto di aprire il recapito dove vuole, nel rispetto dei limiti territoriali posti dall’art 26 l.n.

Il ragionamento svolto è stato questo: “il problema dell’utilizzo dei recapiti dei vari notai associati … è risolto dal terzo comma di questa disposizione (art. 82 l.n.) coordinata con l’art. 26 l.n. e dunque, ai sensi dell’art. 12 dei Principi di deontologia, ogni notaio dovrà indicare al consiglio distrettuale quale tra i vari recapiti costituisca il suo studio secondario e dovrà altresì indicarlo nella targa dello studio secondario, precisando altresì quale sia la sua sede, ai sensi dell’art. 11 dei Principi stessi. … Resta però aperto un problema: il notaio può utilizzare occasionalmente uno degli uffici dei notai associati, diverso da quello secondario prescelto?“.

Se ciò accada occasionalmente non si potrà qualificarlo come ulteriore studio secondario, come tale vietato; inoltre l’art. 10 dei Principi indica che “equivale all’ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al Notariato”, sicché laddove non sia addirittura ricorrente, tale presenza non è vietata dai Principi, anche a ritenere che i colleghi notai rientrino nella nozione di “altri professionisti”.

Riteniamo si possa dare risposta positiva al quesito, anche sulla base dell’interpretazione evolutiva dell’art. 26 l.n. in relazione al comma 1 dell’art. 1 della legge n. 124/2017: il notaio che sia chiamato al proprio ministero nell’ambito del territorio ove può esercitare ai sensi dell’art. 27 l.n., può utilizzare lo studio di un collega che lo consenta, evitando in tal modo che gli si contesti di violare la lett. a) dell’art. 31 dei Principi, dato che se magari si recasse presso un’agenzia immobiliare per rogitare una vendita lo si potrebbe accusare, per ciò solo, di essersi rivolto ad un procacciatore d’affari. Di conseguenza nulla esclude che lo statuto dell’associazione obblighi i notai associati a consentire reciprocamente l’utilizzo degli studi e dei recapiti, magari semplicemente indicando “nel rispetto dei limiti degli artt. 26 ed 82 l.n.”, per dire che appunto l’uso non può essere costante. Va da sé che ove la presenza del notaio in un secondo studio secondario sia ricorrente, vi sarà violazione dell’art. 26 l.n. e dell’art. 10 dei Principi e questo sarà un illecito a concorso necessario, di cui risponderanno entrambi i notai”.

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Effetti pratici dell’unicità del recapito dei notai associati

Il presupposto di questa lettura, che davo per scontato e che pe ciò nemmeno ho affrontato, è la possibilità, alternativa a quella esaminata, che i notai associati utilizzino tutti un unico studio secondario, dato che in questo modo è certamente evitato il rischio del proliferare degli studi secondari.

Senonché è stato posto un diverso problema: qualora più notai associati utilizzino il medesimo recapito nei giorni in cui non devono essere in sede, può accadere che l’ufficio secondario resti aperto per più giorni; anche 5, dipende da quanti sono i notai associati.

Di qui la tesi per cui in questo modo vi sarebbe una concorrenza sleale verso gli altri notai della sede ove si trova il recapito.

Trovo questa lettura sbagliata ed infatti è stata smentita dal CNN.

Anzitutto il primo rilievo è che se esiste un’associazione di notai, allora già dove questa associazione ha la propria sede avremo uno studio sempre aperto: basta che due notai stiano in sede i tre giorni di presenza obbligatoria (evitiamo di parlare del sabato) e quindi la sede sarà aperta dal lunedì al venerdì. Questa è concorrenza sleale?

Il secondo rilievo è che anche nel recapito, come nella sede, i clienti si rivolgeranno al notaio, non all’ufficio e quindi ogni notaio, nei due giorni in cui sia nel recapito, riceverà i propri clienti, che appunto non sono clienti dell’associazione. Questo per dire che la concorrenza è svolta dal singolo notai, non dal suo ufficio.

Il tutto senza dimenticare che il legislatore non ha posto alcun limite in relazione ai giorni di presenza del notaio nel recapito, se non quello che deriva dall’art. 26 l.n.: non deve recarsi lì nei giorni di presenza obbligatoria in studio.

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La risposta della commissione permanente di deontologia del C.N.N. al quesito 5-2019

Sul tema si è pronunciata la commissione permanente di deontologia del CNN, che, con risposta del 15 ottobre 2019 data al quesito 5-2019, ha detto anzitutto che non vi è alcun divieto di legge a che sia costituita un’associazione notarile tra notai che appartengano a due distretti diversi, nemmeno se questa associazione sia limitata alla sola gestione del recapito, altro non potendo accadere, ovviamente, dato che se appartengono a distretti diversi avranno evidentemente sede in città diverse.

Segnalo il problema che ho affrontato diffusamente in quel commento: vi sono alcune zone d’Italia in cui la sede si trova in una regione ma appartiene al distretto di corte d’appello di altra regione: Aosta è nel distretto della corte d’appello di Torino; Massa in quello di Genova; Portogruaro ed altri comuni della provincia di Venezia sono nel distretto della corte d’appello di Trieste.

Questo comporta che in alcune regioni d’Italia –ma non in tutte- un notaio può avere sede in una regione (es. Trieste, Friuli V.G.) e recapito in altra (es. Portogruaro, Veneto) che rientra però nel distretto di quella corte d’appello.

E’ una situazione che forse può porre problemi di costituzionalità (dipende dalla ragionevolezza della diversità di trattamento, che può dipendere da ragioni oggettive), ma questa è la legge.

La risposta al quesito ha poi affrontato il tema dell’apertura del recapito per 4 o 5 giorni ed ha detto chiaramente che “l’unico limite alla presenza del notaio nel recapito, è dato dal rispetto da parte dello stesso, dell’obbligo di assistenza alla sede”.

E’ una risposta ineccepibile perché, come anticipato, dipende dalle scelte del legislatore.

Che poi chi scrive trovi errato il limite territoriale posto all’esercizi della professione, ora che si parla di quello regionale, è tutt’altra questione; noi avvocati possiamo esercitare in tutta Italia e questa assenza di limitazioni territoriali non ha alcun effetto sulla personalità della prestazione. Anzi la garantisce pienamente; ma queste sono idee personali.

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