
Quali poteri di controllo appartengono ai Consigli Notarili non di iscrizione?
Quali sono i poteri di controllo dei Consigli Notarili non di iscrizione del notaio? Questa sentenza ha stabilito questo importante principio: “alcuna norma che attribuisca al Consiglio del Distretto ove è ubicato l’ufficio secondario di esercitare i poteri istruttori e investigativi, riconosciuti dall’art. 93bis Legge Notarile … al solo Consiglio del Distretto di iscrizione“.
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La sentenza n. 6690/2024 pubblicata il 24 ottobre 2024 sui limiti ai poteri di controllo dei Consigli Notarili
CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 decies ss. c.p.c. e 26 D.Lgs. n. 150/2011, iscritto al n. *** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’ anno 2023, vertente
T R A
***, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Gianluca Sicchiero del foro di Venezia RECLAMANTE
E
CONSIGLIO NOTARILE ***, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferdinando Paparatti RECLAMATO
Con l’intervento del Sostituto Procuratore Generale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il reclamante)
“In accoglimento dei motivi tutti di reclamo, previa declaratoria di nullità della decisione impugnata in ragione: della nullità delle delibere assunte dal C.N.D. intimato con abuso dei poteri d’ufficio e conflitto di interessi, dell’incompetenza del consiglio dove il notaio non è iscritto a chiedere l’esibizione degli estratti repertoriali di un intero semestre, della composizione della commissione, dell’assenza di dolo o colpa in capo al dr. ***, della violazione della lett. b) dell’art. 147 l.n., dell’abnormità della motivazione della sanzione, assolversi il dr. *** dalla incolpazione disciplinare ascritta; in subordine sostituire la sanzione pecuniaria inflitta con l’avvertimento.
Dichiararsi l’inammissibilità ed in subordine l’infondatezza del reclamo incidentale del Consiglio intimato.
Spese di lite rifuse”.
Per il reclamato)
“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, accertata e dichiarata l’inammissibilità, la nullità, e comunque l’infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di cui sopra e delle domande ex adverso formulate, rigettare il reclamo promosso dal Notaio *** avverso la decisione della Co.Re.Di. Lazio depositata il 09 maggio 2023 in esito al procedimento disciplinare n. 198/2023 e per l’effetto, in parziale revisione della citata motivazione e decisione e in virtù del reclamo incidentale avanzato dal Consiglio, accertare e dichiarare che la condotta del Notaio *** costituisce manifesta violazione anche dell’art. 147 primo comma, lett. a) della Legge Notarile con riferimento agli artt. 21, primo comma, e 22 del vigente codice deontologico, con ogni conseguente correlata sanzione come proposta con la richiesta di avvio del procedimento disciplinare. Con vittoria di spettanze professionali, spese generali, Cass Avv e IVA di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il giudizio ha ad oggetto il reclamo avverso la decisione della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina (CO.RE.DI.) del Lazio del 09.05.2023, resa all’esito del procedimento disciplinare n. 198/2023, con la quale è stata comminata al Notaio Dott. *** la sanzione pecuniaria di Euro 12.000,00, previa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 144 Legge Notarile, per la violazione dell’art. 147 comma primo Legge Notarile in relazione agli artt. 21 primo comma e 22 primo comma lett. a) e b) Codice Deontologico per la mancata trasmissione della documentazione richiesta (copia degli estratti repertoriali relativi all’attività svolta dal 06.10.2021 al 15.04.2022) dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti (d’ora in poi, CND) di *** nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza in merito all’attività professionale svolta nell’ufficio secondario di detto Notaio insistente nel territorio di sua competenza.
2. Il Notaio ha proposto reclamo per i seguenti motivi.
Primo motivo – nullità delle delibere di richiesta degli atti e di avvio del procedimento disciplinare, perché adottate con il voto favorevole di Consiglieri in conflitto di interesse (la delibera del 20.04.2022 con il voto dei Notai Abbate Gianluca, Casazza Giuseppina, Angelini Paolo, la seconda del 29.11.2022 con il voto dei Notai Casazza Giuseppina e Angelini Paolo), in quanto soccombenti in un giudizio amministrativo da loro promosso del quale era stato parte come controinteressato l’odierno ricorrente.
Secondo motivo – incompetenza del CND di ***, che ha richiesto la trasmissione di copia di tutti gli estratti repertoriali, compresi quelli relativi ad atti stipulati nel Distretto di Roma, nonostante il ricorrente fosse iscritto alla data della richiesta al CND di Roma e Velletri.
Terzo motivo – illegittima composizione della Commissione di disciplina, per avervi preso parte il Notaio Barontini Paola, nonostante la stessa fosse iscritta al CND di ***, che aveva promosso l’azione disciplinare.
Quarto motivo – assenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, per avere il Notaio *** sempre mostrato la volontà di collaborare con il CND, pur non avendo il Consiglio mai comunicato le motivazioni della richiesta e pur essendo la richiesta, estesa temporalmente sino all’aprile 2022, esorbitante rispetto ai limiti fissati nella delibera del 20/04/2022 (che autorizzava la richiesta di trasmissione di copia degli estratti repertoriali del solo anno 2021).
Quinto motivo – violazione dell’art. 147 lett. b) Legge Notarile, riferendosi detta prescrizione alla violazione non occasionale delle norme deontologiche, mentre nel caso di specie si è al cospetto di una sola violazione.
Sesto motivo – irragionevolezza della sanzione inflitta per l’assenza del ricorrente all’udienza dinanzi alla CO.RE.DI., per avere la Commissione determinato la sanzione tenendo conto, tra l’altro, dell’assenza del Notaio *** all’udienza, peraltro dovuta ad un incolpevole infortunio informatico.
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza è stato ritualmente notificato al PG, che ha espresso parere contrario all’accoglimento del reclamo, e al CND di ***, che in data 12.02.2024 si è costituito, richiedendo il rigetto del reclamo e, in via incidentale, di integrare e correggere la motivazione della decisione della CO.RE.DI., accertando e dichiarando che la condotta del Notaio *** violava anche l’art. 147 lett. a) Legge Notarile in relazione agli artt. 21 primo comma e 22 Codice Deontologico ed applicando la sanzione proposta al momento del promuovimento dell’azione disciplinare (mesi tre di sospensione dall’esercizio della professione).
3. Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, occorre rilevare che questa materia è oggetto della giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, che è estesa al sindacato sugli atti che costituiscono il presupposto dell’irrogazione della sanzione, e dunque anche sugli atti assunti dal Consiglio notarile e comunque dagli organi agenti nell’espletamento delle loro funzioni ispettive che sono espressione del potere di vigilanza funzionale all’esercizio del potere disciplinare (v. Cass. 20054/2013, Cass. 12732/2015). Si verte, infatti, in campo disciplinare sempre e comunque in tema di diritti soggettivi, la cui tutela è affidata al giudice ordinario e, come hanno chiarito anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 13617/2012), l’iniziativa disciplinare a carico di un notaio non costituisce un momento esterno al relativo procedimento ma fa parte di esso ed è disciplinata dalla Legge Notarile (legge n. 89/1913, come modificata dal D.L.vo n. 249/2006), sicché, ai fini della giurisdizione non può essere distinta dal contesto in cui è inserita. Da ciò consegue l’inconferenza dell’eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dal CND in merito alla non riproponibilità in questa sede giurisdizionale dei vizi degli atti anteriori al procedimento svoltosi dinanzi alla CO.RE.DI. perché non dedotti nel procedimento disciplinare.
4. Assume rilievo pregiudiziale lo scrutinio del secondo motivo di reclamo, avendo il Notaio *** contestato la competenza del CND di *** di richiedergli la trasmissione degli estratti di repertorio sia in ragione delle previsioni contenute negli artt. 93 e 93bis Legge Notarile sia con riferimento all’estensione della richiesta alla totalità degli estratti repertoriali, compresi dunque anche quelli relativi ad atti stipulati nella sede principale.
L’eccezione non è sicuramente fondata relativamente alla questione fattuale del limite oggettivo della richiesta, giacché la delimitazione di quest’ultima discende dal contenuto della delibera assunta dal CND il 20.04.2022, ove si fa per l’appunto esplicito riferimento ad “un generale controllo in merito all’attività professionale dei Notai svolta in uffici secondari nel territorio dei Distretti Notarili riuniti di ***” (cfr. doc. 3).
In merito invece al dato normativo, la Corte osserva che:
– l’art. 127 Legge Notarile attribuisce la competenza a vigilare sull’attività dei notai al Ministero della Giustizia, ai Consigli notarili distrettuali, all’Amministrazione degli archivi notarili e al PM del luogo in cui il notaio ha la propria sede;
– l’art. 93 Legge Notarile riconosce al Consiglio del Distretto un potere di vigilanza sulla conservazione del decoro nell’esercizio della professione, sulla condotta dei notai “iscritti presso il medesimo” e sull’esatta osservanza dei loro doveri;
– l’art. 93bis Legge Notarile, che è norma di riferimento in relazione alla questione di competenza sollevata dal reclamante, statuisce che: “Il Consiglio notarile distrettuale vigila sull’osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni. Al fine di controllare il regolare esercizio dell’attività notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono: a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio nonché richiedere, anche periodicamente, informazioni e l’esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale (…)”.
Nel contempo, benché l’art. 26 Legge Notarile, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 124/2017, consenta al Notaio l’apertura di un ufficio secondario “in qualunque comune della regione, ovvero in tutto il distretto della corte d’appello, quale tale distretto comprenda più regioni”, facoltà della quale si è avvalso nel caso di specie il Notaio reclamante, non è dato rinvenire nel sistema normativo che regolamenta l’attività notarile alcuna norma che attribuisca al Consiglio del Distretto ove è ubicato l’ufficio secondario di esercitare i poteri istruttori e investigativi, riconosciuti dall’art. 93bis Legge Notarile, come visto, al solo Consiglio del Distretto di iscrizione.
Né tale lacuna normativa può, ad avviso della Corte, essere colmata nella fattispecie in esame per via interpretativa, come in maniera suggestiva ha indicato la decisione impugnata, secondo la quale le modifiche dell’art. 153 Legge Notarile ad opera del DL n. 1/2012 conv. in legge 27/2012, in forza delle quali è legittimato a promuovere l’azione disciplinare anche il Consiglio del locus commissi delicti oltre al Consiglio del Distretto presso il quale il notaio è iscritto, e l’inscindibile nesso di funzionalità tra potere istruttorio e potere disciplinare, essendo il primo funzionalmente connesso al secondo, imporrebbero di includere tra gli organi titolari del potere investigativo, legittimati in quanto tali a formulare richieste di acquisizione di atti e di documenti, anche il Consiglio del Distretto Notarile del luogo della commissione dell’illecito.
La propugnata interpretazione adeguatrice dell’art. 93bis Legge Notarile non è confacente al caso in esame, nel quale l’illecito, l’inottemperanza alla richiesta di trasmissione degli estratti repertoriali, sussiste solo se sussiste il potere istruttorio esercitato dal Consiglio del Distretto notarile diverso da quello di appartenenza. Potere che, tuttavia, come detto, non ha alcun fondamento normativo. L’opzione ermeneutica adottata dalla CO.RE.DI. appare invero praticabile in casi del tutto diversi, quale ad esempio un’omessa o irregolare fatturazione riscontrata nell’ufficio secondario del notaio.Del resto, come ha acutamente osservato parte reclamante, gli stessi Principi Deontologici che si assumono essere stati violati dalla condotta omissiva di cui si discute enunciano dei doveri di collaborazione del notaio nei confronti del Consiglio distrettuale di appartenenza: l’art. 21, secondo il quale “il notaio è tenuto a prestare al Consiglio Notarile la più ampia collaborazione al fine di consentirgli di esercitare nel modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, ai fini della garanzia della qualità della prestazione e della tutela del prestigio e del decoro della categoria”, e l’art. 22, a norma del quale “salvi i casi in cui siano previsti altri specifici comportamenti, il notaio è tenuto: a) a comunicare al Consiglio Notarile Distrettuale ovvero direttamente al Consiglio Nazionale del Notariato i dati e le informazioni in genere che gli siano richiesti da tali organi, anche con carattere di periodicità, riguardanti la propria attività professionale, le modalità di svolgimento della stessa e l’osservanza delle normative in materia di adempimenti, sia nella sua generalità per specifici periodi, sia per settori, luoghi o altre modalità determinate; b) nelle stesse condizioni di cui al punto a), ad esibire o trasmettere copia o estratti del repertorio, di atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale, a fornire relazioni scritte e/o rispondere a questionari riguardanti le modalità di svolgimento dell’attività professionale”.
L’interpretazione del sistema normativo e regolamentare che disciplina l’esercizio del potere istruttorio da parte dei Consigli Notarili Distrettuali fornita dalla CO.RE.DI. si risolve peraltro in un’interpretazione estensiva in malam partem, che in materia di sanzioni disciplinari non è consentita.
L’accoglimento del secondo motivo di reclamo, che conduce all’annullamento della decisione della CO.RE.DI. Lazio del 09.05.2023, ha carattere assorbente rispetto agli altri motivi articolati dal reclamante e al reclamo incidentale proposto dal Consiglio Distrettuale Notarile reclamato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In totale accoglimento del reclamo, annulla la decisione della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina (CO.RE.DI.) del Lazio del 09.05.2023, resa all’esito del procedimento disciplinare n. 198/2023;
2) Condanna parte reclamata al pagamento in favore del reclamante delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d’Appello di Roma dell’08.10.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Gianluca Mauro Pellegrini
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