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L’opposizione alle donazioni
E’ noto che il quarto comma dell’art. 563 c.c. consente al legittimario “in pectore” di proporre opposizione alle donazioni che ritenga possano nel futuro ledere il suo diritto alla legittima. Questo non al fine di impedire la donazione, ovviamente, ma per mantenere alla futura ipotetica azione di riduzione, il diritto di seguito sul bene donato, che altrimenti viene meno decorsi i vent’anni indicati dal primo comma dell’art. 563 c.c.
Le notizie di stampa di fine 2023 che preannunciavano la morte definitiva dell’azione reale spettante al legittimario leso non hanno avuto seguito e quindi il problema, oggi, resta attuale.
L’art. 563 c.c. si riferisce testualmente alle “donazioni” senza altre indicazioni e quindi resta attuale la necessità di comprendere se l’opposizione alle donazioni si possa formulare contro atti simulati e contro le donazioni indirette.
Il problema: anzitutto le donazioni indirette
Opposizione alle donazioni indirette? E’ possibile proporre opposizione avverso un atto che abbia apparente natura diversa da una donazione?
Il tema riguarda all’evidenza le donazioni indirette.
E’ noto che per la giurisprudenza deve distinguersi il caso in cui sia donato del denaro ed il donatario ne faccia l’uso che preferisca, dalla diversa ipotesi in cui sia donato il denaro destinato a pagare il prezzo di acquisto di un immobile. Tale seconda ipotesi può avvenire in modo manifestamente evidente, ad es. il genitore paga il prezzo della vendita del bene al figlio oppure in modo indiretto, versando sul conto del figlio la somma necessaria a pagare il prezzo. In altre ipotesi il risultato avviene con mezzi differenti, ad es. consentendo al coniuge di comprare un immobile con le somme del conto cointestato e dichiarando che si tratta di somme escluse dalla comunione legale ex art. 177 c.c., quando poi questo non è vero.
Fatto sta che se si raggiunge la prova che il denaro utilizzato per l’acquisto proviene da un terzo e che la finalità è proprio questa, allora siamo in presenza di donazione indiretta dell’immobile e non del denaro.
Così ad es., tra le più recenti, 11/12/2018, n. 31978: “nell’ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l’acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest’ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l’elargizione del danaro paterno e l’acquisto dell’immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell’immobile stesso, e non già del danaro impiegato per il suo acquisto“; così anche la sentenza 11/2/2022, n. 4523.
Non occorre però che la donazione indiretta riguardi l’intero prezzo, può essere anche parziale: “Si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l’oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante“: Cass. 17/4/2019, n. 10759.
Molto spesso il risultato si raggiunge tramite un contratto simulato, come nel caso deciso da Cass., 28/10/2020, n. 23803, secondo la quale “il negozio concluso tra due soggetti [Tizio e Caio] per la formazione della provvista per l’emissione di assegni circolari, e il diverso negozio concluso tra quest’ultimo e un terzo soggetto [Sempronia] consistente nella consegna degli assegni circolari così emessi, devono considerarsi meramente strumentali al negozio posto in essere tra Tizio e Sempronia avente ad oggetto la compravendita, in realtà simulata, del terreno di proprietà del primo alla seconda. La sola donazione ricorrente nel caso de quo è, quindi, da individuare nella donazione indiretta dell’immobile da Tizio a Sempronia, posta in essere attraverso il ricorso ad una compravendita simulata, in cui la simulazione deriva dal fatto che il prezzo pagato dall’acquirente è in realtà coperto con denaro proveniente per intero dal venditore”.
Certo è che la prova deve risultare da elementi chiari, precisi e concordanti, secondo le regole delle presunzioni, come spiega Cass. 21/5/2020, n. 9379: “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l’intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all’unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'”animus donandi” dalla sola dichiarazione, resa dall'”accipiens”, che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell’ex coniuge)“.
La risposta alla domanda iniziale si trova a mio parere nell’art. 809 c.c., che applica la disciplina delle donazioni, inclusa quella sulla loro riduzione, anche agli “atti diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c.”.
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Dunque il legittimario in pectore potrà proporre opposizione, ovviamente con il rischio a suo carico laddove l’atto non risultasse avere una tale natura.
Secondo Cass. 11/2/2022, n. 4523 “l’opposizione di cui all’art. 563, quarto comma, c.c., è esperibile, in relazione alle donazioni compiute dal disponente e potenzialmente lesive dei diritti del legittimario, anche prima dell’apertura della successione del primo. Quando essa ha ad oggetto un atto di liberalità indiretta, inoltre, il legittimario è titolato ad agire per ottenere l’accertamento della natura simulata del negozio dissimulante la liberalità potenzialmente lesiva delle sue aspettative“.
Trovo la soluzione esatta, quantomeno perché se si parla di donazione indiretta allora la disciplina è la medesima di quelle “dirette” sia ai sensi dell’art. 809 c.c. sia perché anche le donazioni indirette sono, al pari delle donazioni proprie, soggette a collazione ex art. 737 c.c.
Tuttavia questa decisione è stata contraddetta poco dopo sempre dalla seconda sezione della Cassazione, che con l’ord. 2/12/2022, n. 35461 ha detto che “se il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l’immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti, che sono invece al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta (ad esempio nell’intestazione di beni in nome altrui); infatti nella donazione indiretta, come chiarito da questa Suprema Corte nel 2010, poichè l’azione di riduzione “non mette in discussione la titolarità del bene (…) il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta dev’essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito“, dando atto del proprio precedente contrario dello stesso anno che critica perché ha ammesso l’azione “senza tuttavia confrontarsi con Cass. n. 11496 del 2010 cit., che, recependo le indicazioni espresse in dottrina, tale applicabilità aveva motivatamente escluso“.
Le donazioni dissimulate
Opposizione alle donazioni dissimulate? Uno dei casi più frequenti attiene alla simulazione di atti a titolo oneroso che dissimulano la donazione. La cassazione ritiene necessario che l’atto di opposizione sia preceduto dall’accertamento della simulazione.
Lo ha detto anzitutto nel passato con la pronuncia 9/5/2013, n. 11012: “per poter proporre l’opposizione, il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante debbono previamente aver esperito con successo l’azione di simulazione relativa, onde far accertare che le parti abbiano effettivamente inteso realizzare una donazione, nei cui confronti è unicamente previsto l’atto di opposizione: sotto tale profilo è innegabile, alla luce delle recenti modifiche degli artt. 561 e 563 cod. civ., nei termini sopra indicati, la proponibilità dell’azione di simulazione ancor prima dell’apertura della successione dell’alienante”.
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Pochi mesi fa un’altra pronuncia ha ritenuto che l’azione di simulazione sia ammissibile anche durante la vita del donante.
Infatti Cass. 27/9/2023, n. 27431 ha ribadito che “questa Corte, nella sentenza n. 11012/2013, ha affermato, alla luce dell’introduzione del diritto di opposizione in favore del coniuge e dei parenti in linea retta del donante, che deve reputarsi ammissibile un’azione di simulazione, non in quanto direttamente finalizzata all’esercizio dell’azione di riduzione, ma al diverso fine di notificare – e poi trascrivere – l’atto di opposizione previsto dal richiamato art. 563 c.c., comma 4, che è preordinato alla sospensione del termine per l’eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, e non richiede, quindi, l’accertamento anche dell’effettiva lesione delle ragioni del legittimario, il cui riscontro presuppone l’apertura della successione e la possibilità quindi di individuare la quota di riserva all’esito delle operazioni di riunione fittizia (v. Cass. n. 27065/2022)”.
Critica alla necessità del previo accertamento della simulazione
Ritengo che la ventilata necessità di ottenere una previa decisione sulla simulazione sia manifestamente ultronea rispetto a quanto chiede l’art. 563 c.c. Se la trascrizione dell’opposizione alle donazioni dovesse essere necessariamente preceduta da una tale sentenza, allora chissà quante trascrizioni sarebbero rese impossibili dalla durata dei giudizi di simulazione, che dipendono da quanto tempo occorra per avere un giudicato: nel caso del 2013 la cassazione ha deciso un ricorso del 2008, nel 2023 una lite di cui sappiamo che la sentenza di primo grado era del 2012 (ma è ignoto quando iniziata). Quella pretesa cozza contro il principio costituzionalizzato per cui la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione, su cui da ultimo v. il paragrafo 9 della sentenza della Corte costituzionale n. 212/2020.
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Inoltre l’accertamento della simulazione è condizione dell’azione di riduzione, non condizione dell’opposizione, che è atto privatistico e non decisione su conflitti, sicchè deve sussistere quando viene decisa l’azione di riduzione, così come questa è proponibile solo quando muoia il donante e non prima.
Eppure la stessa Cass. 11/2/2022, n. 4523, che pretende il previo esperimento dell’azione di simulazione, ha detto chiaramente che l’opposizione ex art 563 c.c. “rappresenta un rimedio a contenuto essenzialmente cautelare, finalizzato ad assicurare, in favore del legittimario pretermesso, o leso nelle sue aspettative ereditarie, la possibilità di esercitare, nella ricorrenza di una serie di condizioni previste dalla norma, il diritto di seguito sul cespite donato dal proprio dante causa”. Ma all’evidenza non ne ha tratto conclusioni coerenti…
Quindi è sì possibile iniziare un giudizio di simulazione cui poi far seguire l’atto di opposizione, ma nulla vieta di trascrivere l’atto di opposizione poi far seguire il giudizio di simulazione, se non si vuol rischiare di perdere il diritto per colpa della durata delle cause.
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