Nullità del procedimento disciplinare notarile per eccessiva durata ordinanza Corte d'appello Cagliari 3 ottobre 2023

INDICE

Le conseguenze derivanti dalla violazione dell’art. 153 legge notarile

Nullità del procedimento disciplinare notarile per eccessiva durata. Per la prima volta in un giudizio di merito è stata accolta l’eccezione di eccessiva durata del procedimento disciplinare che deve essere avviato “senza indugio“.

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L’ordinanza n. 1079/2023 del 3 ottobre 2023 sulla nullità del procedimento disciplinare per violazione dell’art. 153 l.n.

LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati
dott. Maria Sechi Presidente relatore
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Antonio Angioi Consigliere
ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n°105 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l’anno 2023, promossa da
***, notaio in Cagliari, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato Gianluca Sicchiero del Foro di Venezia, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al reclamo reclamante

contro

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI ***, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato Alessandro Giacchetti del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta reclamato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con reclamo depositato il 16.3.2023, il dott. ***, notaio in Cagliari, ha proposto impugnazione nei confronti della decisione resa il 15.11.2022 dalla Commissione Regionale di Disciplina della Regione Sardegna (di seguito CO.RE.DI.) nell’ambito del procedimento disciplinare n. 88/2022, con cui gli è stata inflitta la sanzione della censura per la violazione dell’art. 147, lett. b), della Legge Notarile, in relazione agli artt. 19 e 20 del codice deontologico, consistita in “condotte, non occasionali, contrarie ai principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà e in specie per aver assunto alle proprie dipendenze personale in precedenza operante presso altri colleghi, omettendo di darne agli stessi preventiva comunicazione”.

Costituitosi in giudizio, il Consiglio Notarile ha contestato la fondatezza del reclamo, chiedendone il rigetto con conferma della decisione impugnata.

Istruita la causa con produzioni documentali, all’udienza del 22.9.2023 la Corte si è riservata di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamante ha impugnato il provvedimento disciplinare deducendo, in rito, l’estinzione del procedimento disciplinare per violazione dell’art. 153 L.N., in quanto l’azione, da promuoversi “senza indugio”, era stata intrapresa a distanza di circa sei mesi alla conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante; nel merito, l’inesistenza dell’illecito ascrittogli, atteso che l’assunzione aveva riguardato ex dipendenti (il cui diritto alla riservatezza sarebbe stato leso dall’informativa al precedente datore di lavoro), negando la sussistenza di qualsivoglia nesso di consequenzialità tra le dimissioni da parte dei medesimi e l’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro.

Il reclamo è fondato nei termini di seguito precisati.

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “L’iniziativa del procedimento disciplinare a carico dei notai, regolata dall’art. 153 della l. n. 89 del 1913, è sottoposta a termini che, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, sono ordinatori; cionondimeno, pur non essendo prevista dall’art. 146 della l. notarile la decadenza o l’estinzione dell’azione intempestiva ed essendo il sistema presidiato dalla prescrizione, l’espressione “senza indugio”, utilizzata dal cit. art. 153, comma 2, ai fini del promovimento del procedimento, impone al giudice l’obbligo di accertare se il tempo impiegato all’uopo possa considerarsi adeguato in relazione all’esigenza di celerità richiesta, giacché la pendenza della fase delle indagini produce un inevitabile pregiudizio indiretto sulla vita e sull’esercizio della vita del notaio assoggettato, oltre a rendere progressivamente più difficile, per quest’ultimo, approntare un’adeguata difesa” (Cass. Civ., n°7051/2021).

Nella fattispecie, al notaio *** è stato contestato l’illecito previsto dagli artt. 19 e 20 del codice deontologico, per aver omesso di informare i colleghi “del proposito di assumere alle proprie dipendenze impiegati o collaboratori in genere operanti presso di loro”.

Dalla documentazione in atti risulta che egli aveva concluso, nel periodo compreso tra il settembre 2021 e il gennaio 2022, cinque contratti di lavoro subordinato con persone in precedenza operanti presso altri studi notarili, tre delle quali alle dipendenze del notaio ***, autore dell’esposto depositato presso il Consiglio Notarile competente in data 19.1.2022.

Il Consiglio Notarile ha proceduto all’audizione del reclamante il 16.3.2022 e ha proposto l’azione disciplinare il 13.9.2022, quasi sei mesi dopo il momento in cui aveva acquisito gli elementi costitutivi del fatto contestato e oltre 9 mesi dopo il compimento dell’ultimo atto disciplinarmente rilevante (risalendo l’ultima assunzione al 3.1.2022).

È indubbio, e tanto si evince dal contenuto della richiesta di avvio del procedimento disciplinare, che al più tardi al 30.3.2022 (data in cui il notaio *** aveva trasmesso la documentazione richiestagli) il Consiglio Notarile Distrettuale fosse nella condizione di poter contestare l’illecito disciplinare per cui è causa. Non consta, infatti, che nei mesi successivi abbia dovuto procedere all’espletamento di accertamenti ulteriori, con la conseguenza che il ritardo nel promovimento dell’azione disciplinare non appare riconducibile (né, sul punto, è stato dedotto alcunché) alla particolare complessità dell’attività istruttoria.

In tale contesto, non colgono nel segno le argomentazioni del reclamato che, facendo leva sulla natura derogabile del termine, ha giustificato il bisogno di sei mesi per formulare l’accusa disciplinare adducendo la circostanza di essersi dovuto occupare di un altro procedimento pendente nei confronti dello stesso notaio ***, oltre alla concomitanza del periodo estivo, in quanto, all’evidenza, contingenze non ostative al regolare e tempestivo esercizio dell’azione, tanto più ove si consideri che il Consiglio aveva deliberato di procedere già in data 4.5.2022.

Né, peraltro, può condividersi quanto affermato nel provvedimento impugnato, pedissequamente richiamato nella comparsa di costituzione, secondo cui “apparirebbe senz’altro sproporzionata la sanzione dell’estinzione del procedimento a fronte del presumibile disagio morale e delle difficoltà organizzative del soggetto che vi è sottoposto, giacché nessuna disposizione sancisce la nullità degli atti compiuti dopo il decorso dei termini, né l’invalidità o inutilizzabilità delle eventuali prove raccolte (v. ex multis Cass. Pen. n. 35708/2020, Cass. Civ. n. 10481/2017, Cass. Civ. n. 24690/2014; Cass. Civ. n. 17002/2012; Cass. Civ. n. 14020/2011 e Cass. Civ. n. 19338/2011)”, non potendosi certo paragonare la più lunga durata delle verifiche tributarie, cui fanno riferimento le pronunce richiamate, al protrarsi del procedimento disciplinare, nel cui ambito il rispetto dei termini si pone a tutela del diritto di difesa dell’incolpato, che ha diritto di conoscere in un tempo ragionevole, anche al fine di potersi ben difendere, l’accusa formalizzata.

In definitiva, il Consiglio Notarile non ha dimostrato la sussistenza di circostanze idonee a giustificare il ritardo nell’esercizio dell’azione disciplinare.

Ciò posto, in ogni caso, si osserva che, anche volendo ritenere – come sostenuto dal reclamato – che il decorso del tempo non abbia cagionato alcun pregiudizio concreto all’incolpato, nel merito è sufficiente osservare che l’onere della prova degli elementi costitutivi dell’illecito per il quale è richiesto l’avvio del procedimento disciplinare grava sull’organo che lo ha promosso (cfr. Cass. Civ., n. 8493/2015).

Nel caso di specie, il Consiglio ha ritenuto che il reclamante avesse “escogitato un vero e proprio modus operandi per l’assunzione di personale già alle dipendenze di altri Colleghi”, desumibile “dall’esame delle date di dimissioni e successiva assunzione dei dipendenti” tale da indurre a ritenere “che gli stessi abbiano avuto precedenti contatti con il Notaio ***, ben prima delle loro formali dimissioni dai colleghi” (v. richiesta di avvio del procedimento disciplinare, pag. 3).

Nella comparsa di risposta, la suddetta parte ha ribadito che “il nesso di causalità o comunque la stretta connessione risulta dal brevissimo intervallo intercorrente tra le date di cessazione dei precedenti rapporti di lavoro e le date di assunzione da parte del Notaio ***”.

Dal che la sussistenza della contestata violazione, consistita nell’aver omesso di dare preventiva comunicazione ai colleghi, così violando i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà, dell’avvenuta assunzione di personale “in precedenza operante presso altri colleghi”, sul presupposto che l’intenzione di assumere detto personale sia maturata allorché costoro erano ancora operanti presso altri notai.

Ebbene, premesso che, pur considerando che l’art. 20 del codice deontologico fornisca una mera elencazione non esaustiva, delle ipotesi che costituiscono illeciti disciplinari, è indubbio che siffatto obbligo deontologico non ricorre nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro dei nuovi assunti con il precedente datore di lavoro sia ormai cessato; invero, non è dato ravvisare la ragione di tale obbligo di comunicazione, a tacere del diritto alla privacy dei dipendenti, non costituendo la nuova assunzione alcun nocumento per il notaio, precedente datore di lavoro, che abbia ormai già avuto piena consapevolezza delle dimissioni del proprio dipendente, del decorso del periodo di preavviso, e quindi della necessità, laddove ritenuta sussistente, di procedere egli stesso a nuove assunzioni.

Ed in effetti, dal verbale del 16.3.2022 risulta che ciò che veniva, ripetutamente, contestato al notaio *** era aver assunto ex dipendenti di altri notai “senza prima sentire e ricevere referenze …. sentendo anche i precedenti datori di lavoro”, di non aver ritenuto “opportuno, per delicatezza e correttezza verso i colleghi” di informarli della sua intenzione di assumere ex dipendenti, e, di fatto, di essere entrato a far parte del nuovo Collegio senza presentarsi in modo più collaborativo.

In realtà, dalla lettura del predetto verbale traspare un mal celato pregiudizio nei confronti del notaio ***, fino a sospettare che “non vede i clienti, non legge gli atti, che faccia accordi con procacciatori d’affari e quant’altro” (consigliere Luciotti).

Appare evidente che il dato su cui si fonda l’addebito è meramente presuntivo, costituito dal solo elemento cronologico, come anche si desume dalla motivazione addotta dal CO.RE.DI. che, sul punto, ha specificato che “è ovvio che, se tra assunzione e cessazione sia trascorso un notevole lasso di tempo tale da rendere sostanzialmente inconcepibile una qualsiasi continuità nel rapporto di impiego o di collaborazione tra il precedente datore e il successivo, oppure se il lavoratore sia stato licenziato, non vi sarebbe più alcun interesse da tutelare”.

Ebbene, ritiene questa Corte che il mero dato temporale, pur non considerando la vicenda in termini atomistici, non sia sufficiente a integrare la violazione contestata, non potendosi prescindere dall’indagine (e relativa prova) circa il comportamento tenuto dal collega asseritamente scorretto.

Invero, premesso che alla data della nuova assunzione i lavoratori avevano già rassegnato le dimissioni, se da un lato è stata dimostrata la brevità del lasso di tempo trascorso tra la cessazione del precedente rapporto di lavoro e l’inizio di quello nuovo, dall’altro non vi è prova certa che il reclamante avesse in qualche “sviato” i collaboratori altrui (come sembra suggerire il Consiglio) prendendo accordi con i medesimi quando ancora si trovavano alle dipendenze dei colleghi notai (con conseguente obbligo di informazione).

Tra l’altro, non sussiste neppure una contestualità delle nuove assunzioni, indicata dal reclamato come forte elemento presuntivo, atteso che le ex dipendenti del notaio ***, signore *** e ***, erano state assunte, rispettivamente, oltre quattro mesi e due mesi dopo la cessazione del precedente rapporto di lavoro; era, parimenti, disoccupata da oltre un mese la signora ***, ex dipendente del notaio ***, da circa un mese la signora ***, ex dipendente del notaio ***, e per il solo dott. ***vi è un lasso temporale di tre giorni.

In tale contesto, non può escludersi (trattandosi, anzi, di ipotesi corroborata dalle dichiarazioni, in atti, dei signori *** v. doc. n. 5 e ss.) che i suddetti dipendenti non solo abbiano maturato volontariamente l’intenzione di lasciare il lavoro presso il precedente notaio, ma, anzi, si siano attivati personalmente per ottenere un nuovo impiego; al riguardo, tra l’altro, pare logico che costoro si fossero poi rivolti al notaio ***, atteso che questi si era di recente trasferito a *** dal distretto di ***, così come che quest’ultimo, in tempi anche brevi, avesse proceduto ai colloqui di lavoro ed alle assunzioni.

Per le suesposte argomentazioni, il reclamo va accolto, con assorbimento di ogni ulteriore motivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità bassa) e della complessiva attività svolta, con esclusione della fase istruttoria (nella specie non tenuta), secondo i valori minimi stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.

P.Q.M.

La Corte d’Appello

a) accoglie il reclamo proposto dal notaio *** e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Commissione Regionale di Disciplina della Sardegna del 15.11.2022;

b) condanna il Consiglio Notarile dei distretti di *** alla rifusione delle spese di lite in favore del reclamante, che liquida € 3.473,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 29 settembre 2023

Il Presidente estensore
dott. Maria Sechi

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