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Nullità della procura a donare: la procura utilizzabile all’estero
La procura a donare può essere valida ai sensi dell’art. 60 l. n. 218 del 1995 a condizione che risulti con chiarezza che deve essere utilizzata in un paese estero che la ammette.
La corte di cassazione, con la sentenza 28 febbraio 2019, n. 6016 ribadisce che la procura a donare è nulla per violazione dell’art. 778 c.c. e la sua mera potenziale utilizzabilità in un paese estero, dove invece potrebbe essere valida ai sensi dell’art. 60 della l. n. 218 del 1995, non supera la nullità: di qui la violazione dell’art. 28 l.n. da parte del notaio che la riceva.
Il punto di partenza è la nullità del mandato a donare stabilita dall’art. 778 c.c., da cui correttamente si ricava anche la nullità della procura a donare; sebbene la norma del codice si riferisca al contratto di mandato e non alla procura a donare, vero è che la procura riguarda il potere di concludere un atto e non la si può conferire perciò per concludere un atto… nullo!
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Evitare di concludere atti nulli con una procura nulla
Inoltre, come ha detto altra sentenza, la “nullità colpisce espressamente il mandato a donare, ma essa si estende all’atto di donazione che sia stato stipulato in esecuzione del mandato espressamente sanzionato con la nullità dal legislatore”: Cass., 24 luglio 2012, n. 12991; id., 22 ottobre 1990, n. 10256.
La decisione in esame non si addentra sul tema della invalidità della procura (anziché del mandato) perché in realtà le difese del notaio censurato si erano incentrate sull’art. 60 della legge 218 del 1995, per il quale la rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato del rappresentante che, secondo il notaio, era la Germania, ove la procura a donare sarebbe valida.
Senonché nel giudizio di merito era mancata la prova concreta che la procura dovesse utilizzarsi in quel paese, non potendosi accettare la mera potenzialità dell’impiego della procura a donare in uno Stato che la ammetta.
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La sentenza della Cassazione
La cassazione dice correttamente che la regola imposta dall’art. 60 l. n. 219 del 1995 “poteva (e doveva) essere applicata, solo, nel caso in cui risultava con chiarezza che il rappresentato autorizzava il proprio procuratore ad esercitare i poteri rappresentativi all’estero, e/o anche, all’estero. La specificazione dell’operatività dei poteri rappresentativi non integrerebbe un caso di ingerenza del notaio nelle scelte operative, commerciali ed economiche del cliente, ma, semplicemente, il soddisfacimento di un’esigenza di “contestualizzazione” o, se si vuole, di “contestualizzazione normativa”, della procura generale a donare, al fine di ritenere applicabile la normativa di cui all’art. 60 già richiamato”.
La corte ha poi evidenziato che nel giudizio di merito era emerso che “alla stregua dell’atto nel suo complesso assolutamente nulla all’interno di esso consenta di presumere la finalità dello stesso a produrre i propri effetti con riferimento ad un ordinamento straniero, né sotto il profilo della ricorrenza di rapporti giuridici o personali ed affettivi, con soggetti stranieri, né sotto il profilo della ricorrenza all’interno del patrimonio del soggetto rappresentato di cespiti in territorio straniero”.
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Analisi e conseguenze pratiche della sentenza della Cassazione
E’ una soluzione corretta e che parte da lontano (Cass. 23 aprile 1969, n. 1323) ma anche ovvia: qualsiasi procura a donare, altrimenti, sarebbe valida per la sola ragione di poter essere utilizzabile all’estero, salvo risulti il contrario, ad es. che il bene da donare sia in Italia, dovendosi applicare il diritto italiano (art. 51 l. n 218 del 1995) o, più in generale, che il donante stesso sia italiano, dato che anche in questa ipotesi si applica sempre la legge italiana (art. 56 della l. n. 218 del 1995)
Altri precedenti giurisprudenziali
Altre sentenze hanno detto che la nullità della procura ai sensi dell’art. 778 c.c. si ha altresì in relazione al mandato a ricevere donazioni e non solo a farle perché la norma “sancisce la nullità del mandato a donare cui voles quae voles. La scelta della persona del donatario deve essere fatta dal donante direttamente o indicando una categoria o una pluralità di soggetti fra cui un terzo, suo mandatario sceglierà” (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24235); che questa nullità della donazione non può essere superata da ratifica, nemmeno ex art. 799 c.c., “che suppone una donazione nulla, ma compiuta sempre personalmente dal donante” e non da un suo rappresentante (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24235).
Invece l’art 778 c.c. “che detta limiti al mandato a donare, non essendo richiamato dall’art. 809, non è applicabile al mandato a stipulare un negotium mixtum cum donatione”: Cass., 16 giugno 2014, n. 13684; id., 12 novembre 1992, n. 12181.
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