Nullità del testamento pubblico “preconfezionato”? Cassazione 27585/2024

Indice:

Il testamento pubblico “preconfezionato” è nullo?

Secondo una massima che circola a proposito della recentissima ordinanza 24/10/2024, n. 27585 della seconda sezione della Corte di cassazione (qui il testo completo: Cassazione ordinanza 27585 2024), il testamento pubblico preconfezionato, ovvero preparato dal notaio e poi letto al testatore in presenza dei testimoni, sarebbe nullo.

Sembra un caso di scuola, perché il contenuto del testamento è sempre oggetto della volontà dichiarata dal testatore, anche se si limitasse ad istituire eredi i propri legittimari secondo le quote di legge. Non credo che si possa immaginare un testamento in cui il notaio inserisca di propria iniziativa le disposizioni e poi ne chieda conferma al testatore, al di fuori del testamento falso (ne abbiamo visto uno in CoReDi Triveneto quest’anno, ma era un’altra questione).

In realtà la decisione della Cassazione ha confermato le sentenze dei giudizi di merito che avevano sancito la validità di un testamento pubblico in parte dattiloscritto ed in parte compilato a mano dal notaio ed avevano escluso l’incapacità del testatore. Senonchè è circolata la parte della decisione che spiega quando il testamento è nullo, ipotesi che appunto non ricorreva nel caso di specie.

Quindi la nullità ricorre se non ci proceda come indica la cassazione, ovvero: “in caso di testamento pubblico il notaio può predisporre l’atto avendo raccolto la volontà del testatore in assenza di testimoni, a condizione che il testatore ripeta la sua volontà in presenza dei testimoni e prima che il notaio dia lettura dello scritto nel quale ha già raccolto la volontà del testatore. In tal senso è già Cass. Sez. 2 7-12-1971 n. 3552, secondo cui, prescrivendo la legge, a pena di nullità per la formazione del testamento pubblico, che il testatore dichiari alla presenza dei testimoni la sua volontà e che il notaio, dopo averne curato la redazione in iscritto, debba darne lettura al testatore in presenza dei testimoni stessi, la osservanza di tale duplice formalità, da eseguire entrambe alla simultanea presenza del notaio, del testatore e dei testimoni, è finalizzata a raggiungere la massima garanzia di certezza che il contenuto del testamento sia l’eco fedele della libera e cosciente volontà manifestata dal testatore; pertanto tale finalità, nel caso di testamento già predisposto dal notaio senza la presenza dei testimoni, non è raggiunta se non a condizione che, prima di dare lettura dell’atto, il notaio faccia manifestare di nuovo al testatore la sua dichiarazione di volontà in presenza dei testimoni, senza che ciò possa essere supplito dalla sola lettura dell’atto fatta dal notaio alla presenza dei testimoni e del testatore. Nello stesso senso è Cass. Sez. 2 11-7-1975 n. 2742, secondo cui nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento, qualora la scheda sia già stata predisposta dal notaio, è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà alla presenza dei testimoni; conformi sono altresì Cass. Sez. 2 23-1-2017 n. 1649 e Cass. Sez. 2 31-10-2023 n. 30221, senza che si registri precedente di segno diverso“.

Ritengo che si tratti di una decisione ineccepibile: l’accertamento della volontà reale del testatore deve essere contestuale alla sua riduzione nel contenuto dell’atto, perchè il testatore troppe volte non ha davvero chiaro il senso tecnico delle parole che poi compariranno nel documento. “Lego questa somma in sostituzione di legittima” lo capisce solo chi tratta le successioni, la semplice rilettura dell’atto preconfezionato, anche se contenga ciò che davvero il testatore ebbe a dire in precedenza, non è sufficiente perché il testatore potrebbe aver cambiato idea e solo verificando che hic et inde la volontà sia la medesima, si potrà ritenere assolto il compito del notaio ex art. 47 l.n.

Come si possa dare la prova di questa contestualità, ritengo sia questione della formula contenuta nel testamento; la consuete parole che si leggono nei testamenti pubblici, per cui il testatore dichiara le sue volontà senza interruzione di fronte al notaio ed ai testimoni, che il notaio riduce quindi per scritto nel testo seguente, dimostra che entrambe le formalità sono state assolte.

Leggi anche: Notai: recenti decisioni sulle nullità ex art. 28 l.n.

Difesa nel procedimento disciplinare notarile

Lo studio Ticozzi Sicchiero & Partners e l’avvocato professore Gianluca Sicchiero difende i propri clienti anche in materia di disciplinare notarile.

Articoli correlati