Importanti novità sugli autovelox: le nuove regole del decreto 11 aprile 2024 del Ministero dei Trasporti

Indice:

Le principali novità sugli autovelox

Il decreto ministeriale (qui disponibile) interviene in particolare sul posizionamento degli autovelox e sulla modalità d’uso degli stessi modificando le seguenti regole del Codice della Strada:

  • su quali strade possono essere installati gli autovelox o i controlli della velocità e di che tipo
  • obbligo di segnalazione dell’autovelox
  • obbligo di distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l’altro
  • limite di posizionamento degli autovelox
  • necessità di omologa e approvazione degli autovelox

Il decreto è arrivato a seguito della legge n. 120 del 29/7/2010 che aveva previsto, all’art. 25 comma 2, che il Ministero emanasse un decreto attuativo con le regole specifiche per il posizionamento e modalità di utilizzo degli autovelox.

Il decreto si applica sia ai dispositivi nuovi sia a quelli già esistenti ma solo a quei dispositivi che non prevedono la contestazione immediata (art. 201, comma 1bis, lett. e) CdS).

Vediamo nello specifico le novità.

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Regole per il posizionamento dei controlli della velocità

Precisato che le regole del decreto ministeriale si applicano solo ai controlli della velocità la cui contestazione è differita, cioè non viene contestata immediatamente l’infrazione (ad es. controllo della pattuglia), vediamo le regole per il loro posizionamento.

Postazioni fisse o mobili (autovelox temporanei o stabili) possono essere collocati su:

  1. autostrade
  2. strade extraurbane principali

Per tutte le altre tipologie di strade (strade urbane ed extraurbane secondarie in primis) i dispositivi possono essere collocati solo su tratti di strada stabiliti dal Prefetto nel rispetto delle condizioni previste dall’allegato “A” del decreto.

Regole per il collocamento degli autovelox

Il decreto ministeriale stabilisce vari criteri per determinare i tratti di strada dove gli autovelox possono essere stabiliti. E’ sufficiente che sia presente uno dei criteri indicati per ritenere meritevole il tratto di strada per l’installazione di un autovelox.

In generale è stabilito che possono essere quel tratto di strada deve essere caratterizzato per un numero elevato di incidenti stradali nel quinquennio precedente (questo deve essere documentato da analisi statistiche) oppure deve essere un tratto di strada che per condizioni strutturali rende gravoso per l’Amministrazione stabilire dei punti di verifica e contestazione immediata della sanzione (anche in questo caso le condizioni dovranno essere documentate da perizie).

I criteri stabiliti sono i seguenti:

  1. presenza di più corsie per senso di marcia oppure suddivisione della strada in carreggiate separate oppure mancanza di spazi idonei per fermare i veicoli fuori dalla carreggiata (es. aree di sosta)
  2.  circostanza per cui l’andamento plano-altimetrico della strada limita la visibilità
  3. condizioni particolari di scarsa visibilità legati sia a fenomeni atmosferici sia alle condizioni della strada
  4. composizione e volume del traffico
  5. particolari condizioni della strada per elevata frequenza di flussi di veicoli e/o di pedoni, per la presenza di scuole o di aree riservate ai bambini (es. parchi giochi)

Distanza minima tra autovelox

Un’altra importante novità stabilita dal decreto ministeriale è la distanza minima che deve intercorrere tra un autovelox e l’altro. Qui un riassunto delle principali regole di distanziamento.

Postazioni mobili:

  • strade extraurbane: si deve rispettare la distanza tra un autovelox e un altro di 4 km in autostrada, 3 km nelle strade extraurbane principali e 1 km in quelle extraurbane secondarie
  • strade urbane: almeno 1 km nelle strade urbane di scorrimento e 500 metri in quelle locali urbane

Postazioni fisse:

  • strade extraurbane: non è prevista una distanza minima
  • strade urbane: almeno 500 metri

Obbligo di segnalazione degli autovelox

L’allegato A del decreto ministeriale stabilisce anche un obbligo di segnalazione della presenza di autovelox a una distanza minima che varia a seconda della strada. Vediamole qui di seguito:

Postazioni mobili:

  • strade extraurbane: si deve segnalare la presenza di un autovelox almeno 1 km prima
  • strade urbane: almeno 200 metri nelle strade urbane di scorrimento e 75 metri in quelle locali urbane

Postazioni fisse:

  • strade extraurbane: si deve segnalare la presenza di un autovelox almeno 1 km prima
  • strade urbane: almeno 200 metri nelle strade urbane di scorrimento e 75 metri in quelle locali urbane

I nuovi limiti di velocità imponibili

L’allegato A del decreto ministeriale prevede anche quali limiti di velocità gli autovelox possono stabilire a seconda del tratto di strada in cui sono installati. Vediamo le differenze:

  • strade extraurbane: possono stabilire limiti non inferiori a 20km/h rispetto a quelli ordinari (ad es. il limite non può essere inferiore a 110km/h per le autostrade, 90km/h per le strade extraurbane principali e 70km/h per le extraurbane secondarie)
  • strade urbane: il limite non può comunque essere inferiore a 50km/h (!) (tranne nelle strade urbane ciclabili dove può essere ridotto a 30km/h)

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Necessaria omologazione degli autovelox? Che fine ha fatto la recente sentenza della Cassazione?

L’allegato B del decreto ministeriale stabilisce le regole per la modalità d’uso degli autovelox.

Come regola generale è stabilito che il personale degli organi di polizia sia adeguatamente addestrato all’utilizzo della strumentazione e al funzionamento della stessa. Questo è un importante principio che si lega all’obbligo di osservare le condizioni contenute nel manuale d’uso.

Il decreto ministeriale è poi intervenuto sull’argomento principe emerso anche molto di recente per l’importante sentenza Cassazione 18 aprile 2024 n. 10505, la quale aveva stabilito che gli autovelox non omologati non possono accertare legittimamente la violazione del codice della strada.

Orbene, il nuovo decreto prevede espressamente che esiste una alternatività tra approvazione e omologazione. In questo senso un dispositivo sarà valido sia che approvato sia che omologato, non necessitando di entrambe le verifiche. O almeno questo è quello che per ora prevede la legge, poi si dovrà vedere nella pratica se queste regole sono corrette.

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E’ obbligatoria la presenza della polizia al momento della verifica?

Il decreto ministeriale risolve un altro annoso problema spesso sollevato in precedenza impugnando le sanzioni amministrative: è necessario che la polizia fosse presente al momento della contestazione?

Confermando una vecchia pronuncia della Cassazione (n. 15348/2005) il decreto stabilisce che le autorità debbano decidere dove collocare gli apparecchi, quando farli funzionare e raccogliere e leggere i dati, ma non è necessario che siano presenti sul posto per la rilevazione dell’infrazione.

Questo significa che anche se gli autovelox vengono affittati o presi in comodato dalle autorità, gli unici autorizzati a ricavarne i dati sono i membri del personale degli organi di polizia.

Impugnare le sanzioni amministrative, come?

Lo studio Ticozzi Sicchiero & Partners e l’avvocato professore Gianluca Sicchiero assiste i propri clienti anche nelle procedure di opposizione a sanzioni amministrative e per il risarcimento dei danni, contrattuali o extracontrattuali.

L’opposizione va presentata con ricorso avanti al Giudice di Pace competente. Ogni cittadino può presentare anche autonomamente la propria opposizione, ma i rischi sono molti ed esprimere un concetto giuridico non è facile. Per questo è sempre consigliabile riferirsi ad un professionista per un parere, prima per valutare l’opportunità dell’opposizione, e per avviare il giudizio poi.

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