Notaio e incarichi: le conseguenze fiscali da conoscere

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Il diritto del notaio all’anticipazione delle spese e dell’onorario

Una recentissima decisione della terza sezione del S.C.  (21 febbraio 2020, n. 4686) afferma un principio sul quale c’è poco da dubitare perchè manifestamente corretto.

E’ obbligo del notaio ricevere gli incarichi che gli vengano conferiti “ogni volta che ne è richiesto”, come prevede l’art. 27 l.n., salvo l’obbligo di rifiutarsi se l’atto da stipulare appaia nullo o se versi nelle situazioni di incompatibilità indicate dall’art. 28 l.n.

L’art. 28 l.n. stabilisce però anche il diritto del notaio di “ricusare il suo ministero” se le parti non depositino presso di lui le somme necessarie per il pagamento delle tasse, spese ed onorario, salvo si tratti di persone ammesse al gratuito patrocinio.

Corollario della disposizione è il diritto di rifiutare il rilascio di copie ed estratti di atti già stipulati laddove le relative spese non siano anticipate (art. 78 l.n.).

Su queste premesse è evidente quindi che il rifiuto della prestazione è legittimo di fronte ai clienti riottosi e non nelle altre ipotesi, sicchè il notaio risponderà verso il cliente –tale divenuto a seguito dell’accettazione dell’incarico- se ritardi la prestazione avendolo avvisato tardivamente degli obblighi da adempiere.

Nella sentenza si riconosce infatti l’esattezza della decisione della corte d’appello che “ha opportunamente evidenziato come il notaio avesse assunto l’obbligazione di iscrivere ipoteca nell’interesse della cliente senza che fosse mai risultata l’espressa e inequivoca manifestazione, da parte dello stesso, della volontà di intenderne condizionato l’adempimento al previo pagamento di alcunchè ad opera di controparte, ovvero di volerne successivamente revocare la vincolatività o di recedere dal contratto”.

Il ritardo può avere ben note conseguenze disastrose: trascrivere tardivamente può comportare l’iscrizione di vincoli o la trascrizione di domande o altri atti pregiudizievoli. Iscrivere un’ipoteca in ritardo può comportarne l’assunzione di grado successivo ad altre sopraggiunte o l’opponibilità di trascrizione medio tempore sopraggiunte e così via.

Il rapporto di causalità tra rifiuto del notaio e danno alla parte

Ovviamente anche qui si potrà porre un problema di causalità: se il notaio accetta l’incarico, ne esamina il contenuto e quantifica al cliente le somme da versare, il cliente non potrà contestare il fatto che il notaio non esegua la prestazione finché le somme non siano versate.

Infatti in tal caso difetta il rapporto di causalità con il ritardo, perché è la parte che non esegue quanto dovuto.

La locuzione “ricusare il suo ministero” va infatti intesa conformemente a quanto indica l’art. 1460 c.c., quale eccezione di inadempimento, senza limitarla alla fase iniziale di assunzione dell’incarico.

Lo riconosce anche questa sentenza laddove evidenzia la corretta motivazione dei giudici di merito, che avevano sottolineato il silenzio del notaio, in ordine all’incarico assunto, circa la possibilità “di volerne successivamente revocare la vincolatività o di recedere dal contratto“.

Inoltre –salva la parte della somma relativa all’onorario- le imposte da pagare sono sempre le stesse qualsiasi sia il notaio che, in alternativa, avrebbe potuto procedere, sicché la parte non potrà mai lamentare le proprie difficoltà economiche non calcolate in anticipo, perché il problema non sarebbe mai stato superabile.

Altro è ovviamente che la parte lamenti che, con la sua disponibilità attuale, avrebbe pagato tutte le tasse e spese ed un onorario più basso, per il quale dimostri la disponibilità di un notaio diverso: infatti qui sì può emergere la responsabilità del notaio per il ritardo.

L’inadempimento del notaio, a parte l’ipotesi appena indicata, sussiste inoltre se egli ritardi la quantificazione delle somme necessarie o la comunicazione al cliente di tale importo. Se infatti il cliente adempie tempestivamente, il ritardo nell’esecuzione dell’incarico dipende dal ritardo nella quantificazione delle spese e tasse dovute.

Oscillazioni della giurisprudenza sul rifiuto del notaio che abbia accettato l’incarico

Bisogna dare atto, peraltro, che esiste una giurisprudenza contraria alla tesi per cui il notaio che abbia accettato l’incarico non possa poi sospenderne l’esecuzione se il cliente non gli consegni le somme necessarie.

Qualche anno addietro, infatti, Cass., 17 novembre 2015, n. 23491 ha detto che “il notaio ha la facoltà di rifiutare la propria prestazione professionale se le parti non depositino presso di lui le somme necessarie per le tasse, l’onorario e le spese, ma, una volta che abbia comunque accettato di eseguire la prestazione richiestagli e di ricevere l’atto, il mancato pagamento di tali importi non lo autorizza a sottrarsi all’obbligo di provvedere alle formalità susseguenti (come la registrazione e la trascrizione dell’atto)”.

Leggi anche: Notaio: gli obblighi complementari ex art. 42 dei Principi di deontologia e 1176 c.c.

Questa lettura abroga tuttavia e solo per il notaio l’art. 1460 c.c., che invece la decisione in esame ha applicato, sia pure rilevando che difettava la buona fede del notaio: ma questo costituisce il merito della regola, non la sua applicabilità al notaio.

La tesi meno recente non è quindi condivisibile: l’art. 28, u.c., l.n. non va inteso nel senso che la facoltà di ricusazione del ministero del notaio sia limitata al momento genetico dell’incarico, ma va letta in coerenza proprio con l’art. 1460 c.c.

Altrimenti la disposizione assume un contenuto irragionevole e deteriore che vale solo a danno dei notai, violando il principio costituzionale di uguaglianza.

Il ritardo del notaio dovuto alla complessità della prestazione

Occorre anche dare atto che talora la determinazione dei costi effettivamente dovuti può essere complessa, solo a pensare all’altalenante giurisprudenza in tema di tassazione del trust, per mezzo del quale si debbano conferire anche beni immobili al trustee.

Qui però interviene il dovere di consiglio del notaio, che deve avvisare la parte della necessità di procedere con le dovute valutazioni, talora con interpello all’agenzia entrate, chiedendo quindi il consenso a procedere solo ad informazioni assunte, di modo che il cliente assuma il rischio del ritardo ma essendone stato opportunamente ed adeguatamente informato.

La corte ha avallato l’indicazione che i compiti del notaio sono “comprensivi del dovere di chiarezza e di trasparenza, anche al fine di evitare il possibile affidamento della controparte sull’avvenuto esatto adempimento della prestazione”, sicché tale affidamento ben può essere evitato con le informazioni sulla complessità dell’incarico.

L’alternativa è infatti quella di far pagare alla parte costi molto più alti di quanto le informazioni assunte con il tempo necessario avrebbero rivelato e salve tutte le istanze di rimborso possibili: anche qui, però, se il cliente autorizza tale procedura, nulla potrà dire al notaio che abbia provveduto subito per l’urgenza comunicata e documentata del cliente.

L’obbligo di buona fede nell’eccezione del notaio: il principio di proporzionalità

C’è però una “zona grigia” tra le ipotesi appena esaminate rimasta in disparte ed è quella –integrativa della necessaria buona fede che è stata presa in considerazione dalla cassazione- consistente nella proporzionalità che deve sussistere tra rifiuto del notaio di eseguire la prestazione e la quantità delle somme necessarie a tal fine.

In linea generale la sentenza conferma anche per il notaio che il rifiuto di adempiere può essere legittimo “purchè la sospensione della prestazione avvenga secondo buona fede, cioè non sia attuata in modo tale da determinare al cliente un pregiudizio irreparabile, dovendo a tal fine aversi riguardo alla tempestività della contestazione dell’inadempimento dal professionista al cliente, idonea a consentire a quest’ultimo di assumere le iniziative opportune per salvaguardare l’interesse o la utilità perseguita con l’attuazione del contratto“.

Tuttavia può essere che anche il ritardo nell’anticipare le spese non risulti decisivo per il rifiuto del notaio, se il costo sia comunicato in ritardo anziché all’assunzione dell’incarico ed appaia modestissimo.

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Nel caso di specie, infatti, era emerso che l’ipoteca si sarebbe potuto iscrivere gratuitamente e quindi i costi della formalità erano talmente esigui da qualificare in mala fede il rifiuto del notaio di provvedere senza il previo anticipo di quei pochi soldi.

La motivazione di merito avallata dalla cassazione dice che “coerentemente la corte d’appello ha evidenziato con chiarezza come l’istruttoria avesse lasciato emergere l’avvenuta comunicazione, da un collaboratore dello studio del notaio, della volontà di procedere all’iscrizione una volta appreso della relativa gratuità fiscale, essendo emerso che solo la condizione dell’anticipazione delle spese vive (come anche l’atteggiamento processuale del notaio, valorizzato e sottolineato dalla corte d’appello risulta aver confermato) era stata posta come ostacolo per l’espletamento dell’incombente notarile”.

Anche se rimasto sullo sfondo, il principio di proporzionalità –quale esplicazione di quello di buona fede- è da valorizzare.

Il danno che il cliente può subire per il ritardo del notaio –che, nel caso, si è accorto solo in ritardo che l’ipoteca era gratuita- va bilanciato con i costi che il notaio rischia di dover anticipare senza riuscire a recuperarli dal cliente inadempiente. Ora se tali costi sono modestissimi e se il notaio aveva accettato l’incarico senza quantificarli e pretenderli già all’inizio, allora il rifiuto di provvedere non è in buona fede.

E l’obbligo di buona fede nell’eccezione di inadempimento è testualmente previsto dall’art. 1460 c.c.

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