Obbligo del notaio di segnalazione operazione sospetta: bella vittoria a Roma su sanzione antiriciclaggio del M.E.F.

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Un problema complicato: l’obbligo del notaio di segnalazione operazione sospetta

Con il collega Marco Salbucci di Venezia abbiamo difeso un notaio che si era visto infliggere dal MEF una sanzione di oltre 86.000 euro, per asserita violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ma il tribunale di Roma ha annullato la sanzione.

Ci preme segnalare, di una questione molto complessa, che una delle ragioni fatte valere dal MEF era la nazionalità cinese dei clienti, che doveva costituire una sorta di elemento di sospetto in re ipsa, cosa manifestamente abnorme.

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Qualche stralcio di motivazione:

“l’elemento che più di ogni altro contribuisce a giustificare la valutazione fatta dal notaio è proprio la circostanza che i capitali forniti dal nuovo socio fossero stati prelevati da un deposito bancario intestato al coniuge di XXX. Dunque, l’Istituto Bancario emittente gli assegni circolari destinati ad incrementare il conto della società non poteva non aver dato corso ad un’adeguata verifica “rafforzata”, procedendo ad una profilatura completa del cliente e comunicando, anche in automatico, all’UIF il trasferimento dei fondi dalla Cina. Se l’Amministrazione non ha ritenuto di adottare provvedimenti a fronte della segnalazione pervenuta dall’istituto di credito in ordine alla mancanza di notizie certe sulla provenienza dei fondi utilizzati poi per capitalizzare la società, non si vede per quale motivo, cinque anni dopo, la stessa Autorità abbia voluto punire il notaio per avere ritenuto superflua un’ulteriore segnalazione (dopo avere comunque eseguito a sua volta l’adeguata verifica e conservato gli atti) per un’operazione formalmente corretta e realizzata con capitali già sotto osservazione da parte dell’UIF.

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Le linee guida del CNN

Prosegue la decisione: Le linee guida del Consiglio Nazionale del Notariato in materia di adeguata verifica della clientela pone l’accento in particolare sugli elementi che il notaio deve prendere in considerazione in sede di valutazione del rischio di riciclaggio e sulle misure che costui deve adottare adeguandole all’entità del rischio stesso.

Ora è evidente che il notaio abbia correttamente valutato “la ragionevolezza dell’operazione in rapporto all’attività svolta dal cliente”, consapevole che l’incremento patrimoniale della società era preordinato a consentire l’acquisto dell’immobile da destinare a ristorazione.

La logicità e coerenza della prestazione richiesta al notaio YY scaturisce proprio dalle informazioni acquisite diligentemente in ordine al luogo dove il cliente avrebbe svolto la sua attività ed agli strumenti necessari all’esercizio della sua attività imprenditoriale.

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La verifica della provenienza dei fondi

Altro rilievo del tribunale: Né il notaio poteva essere indotto a ritenere sospetta l’operazione per il solo ammontare significativo della stessa in quanto impossibilitato a verificare la coerenza con il profilo economico-patrimoniale del cliente, avendo il nuovo socio attribuito la provenienza della liquidità da attività imprenditoriale svolta in Cina.

Senza contare che l’opponente aveva ricevuto l’incarico professionale dal commercialista dei cittadini cinesi con cui collaborava frequentemente, tenuto anche costui, a maggior ragione, ad eseguire l’adeguata verifica dei suoi clienti orientali. L’opponente ha, peraltro, indagato sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale che gli era stata chiesta e certamente non poteva eseguire visure o acquisire documenti nel paese di origine dei clienti. In conclusione il sospetto sulla lecita provenienza dei fondi utilizzati per l’esecuzione dell’operazione di capitalizzazione della società, quest’ultima di per sé priva di elementi di criticità, doveva essere coltivato “a monte” da altri soggetti (la banca ed il commercialista), mentre tecnicamente l’indagine avrebbe dovuto essere eseguita dall’autorità a cui la segnalazione era già pervenuta dall’Istituto Bancario destinatario dei depositi di valuta straniera.

Il decreto impugnato va, quindi, annullato.

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