Procacciatori d’affari: la recente giurisprudenza sul divieto notarile

Indice:

Il divieto e la sanzione

Il divieto di utilizzo dei servizi dei procacciatori d’affari è contenuto nell’art. 31 dei Principi di deontologia, che regola l’imparzialità del notaio: “Viola il dovere di imparzialità il notaio che: a) si serve dell’opera di un terzo (procacciatore) che induca persone a sceglierlo. b) conferisce al procacciatore l’incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti; c) tiene comportamenti non corretti atti a concentrare su di sé designazioni relative a gruppi di atti riconducibili ad una medesima fonte (es.: agenzie, banche, enti, ecc.)”.  Tuttavia è contemplato anche nella lett. c) dell’art. 147 l.n.. Infatti per questa disposizione “è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:… c) si serve dell’opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137”.

Leggi anche: Disciplinare notaio: patteggiamento in Co.Re.Di.?

Concorrenza sleale ed imparzialità

Dunque l’utilizzo dell’opera di procacciatori costituisce un’ipotesi di concorrenza sleale nell’ambito della concorrenza ammessa invece in linea generale. Lo ha rilevato Cass., 30/7/2020, n. 16433, per la quale “la norma non pone una limitazione della concorrenza tra i notai – la cui liceità anzi implicitamente riconosce, ma ne vieta le forme illecite, attuate mediante condotte tipizzate (riduzione di onorari e diritti accessori, procacciatori di clienti, pubblicità) o derivanti da comportamenti atipici“.

Va tuttavia segnalato che l’utilizzo dei procacciatori attiene anche alla violazione del divieto di imparzialità e quindi si potrebbe parlare di violazione plurima di divieti in ragione del bene tutelato (concorrenza ed imparzialità).

Senonché la cassazione spiega che la prima violazione assorbe la seconda e quindi non si può parlare di concorso di violazioni.

Cass. 31/1/2017, n. 2526 ha detto chiaramente che “Il notaio che ripetutamente emette fatture irregolari a fronte di anticipazioni di spese inesistenti viola l’art. 147, lett. c), l. not., ma non anche l’art. 147, lett. b), l. not., in relazione all’art. 14 Codice Deontologico. Nel caso di specie, la condotta di illecita concorrenza è stata realizzata attraverso una delle specifiche previsioni descritte dall’art. 14 Codice Deontologico ed il concorso tra le due norme è solo apparente risolvendosi, secondo il principio di assorbimento, con l’applicazione del solo art. 147, lett. c), l. not., quale norma che comprende in sé anche la condotta di cui all’art. 14 Codice Deontologico“.

Resta tuttavia il fatto che laddove emerga che in un atto specifico il notaio abbia violato il dovere di imparzialità, ad es, favorendo il cliente portato dal mediatore, allora a mio modo di vedere la violazione sussiste in modo autonomo, perché qui la lesione non è più quella inerente la corretta concorrenza tra notai, ma proprio la funzione di terzietà che il notaio deve assolvere, con particolare riferimento all’art. 1 dei Principi.

Leggi anche: Notai: recenti decisioni sulle nullità ex art. 28 l.n.

La singola violazione

Una singola, lieve ed occasionale ipotesi di utilizzo di procacciatori, magari in presenza di attenuanti, può essere colpita con l’avvertimento. Infatti le sezioni unite della cassazione hanno ritenuto che l’avvertimento funga da sanzione “residuale” per tutti i casi che altrimenti, pur rappresentando violazione deontologiche, resterebbero impuniti.

Così Cass. civ., Sez. Unite, 26/10/2017, n. 25457: “La sanzione dell’avvertimento prevista dall’art. 136 della legge notarile, come modificato dal D.Lgs. n. 249/2006, è posta a tutela dei medesimi beni giuridici garantiti dall’art. 147 legge notarile, ma per fattispecie meno gravi, come per i comportamenti occasionali o isolati di cui alla lett. b) della disposizione citata ovvero per condotte che riconducibili alle lettere a) e c) della medesima norma, siano caratterizzate dalla lievità“.

Leggi anche: Notaio e incarichi: le conseguenze fiscali da conoscere

I procacciatori d’affari

L’utilizzo dei procacciatori d’affari è un illecito disciplinare che sussiste anche se il procacciatore non riceva alcun compenso dal notaio (Cass., 4/1/2010, n. 3).

La violazione è ovvia quando sussista “il collegamento del notaio con più agenzie immobiliari, atteso che dalle risultanze probatorie era emersa la violazione del principio di personalità della prestazione, avendo il notaio fatto ricorso a plurime agenzie immobiliari, deputate ad individuare potenziali clienti e sottoporre loro i preventivi redatti dal professionista“: Cass., 8/2/2022, n. 3940.

Il procacciatore può essere individuato anche in un ex collega che veicoli i clienti al notaio in esercizio: Cass., 23/3/2012, n. 4721.

In un caso singolare un notaio è stato sanzionato perché era stato lui a diventare procacciatore d’affari, intermediando la vendita di prodotti assicurativi: Cass., 7/7/2003, n. 10683.

I luoghi di terzi

Invece il fatto di avere un ufficio al di fuori della sede, che evidentemente non può consistere nel regolare recapito comunicato al consiglio ma in un “luogo di terzi”, non concretizza di per sé solo questa violazione, perché “occorre un plus di comportamento, caratterizzato da attività disdicevole consistente nel ricorso a mezzi di pubblicità o di richiamo, all’ausilio di procacciatori, a riduzioni di tariffe o ad altri espedienti tali da risultare lesivi della dignità e reputazione dello stesso professionista e del decoro e del prestigio della classe notarile“: Cass., 4/12/2002, n. 17202; Cass., 24/3/1995, n. 3427.

Tuttavia occorre distinguere se quel luogo sia semplicemente un semplice ufficio locato oppure una stabile organizzazione di soggetti terzi. In tal senso di recente si è spiegato che “è, ai sensi dell’art. 31, lett. f), contraria ai principi di deontologia professionale la presenza frequente, per rogare atti, del notaio presso lo stabile recapito di organizzazioni, trattandosi di un comportamento in grado di turbare le condizioni che ne assicurano l’imparzialità, ed idoneo ad esser qualificato in guisa di consapevole concorso in una scelta di “etero-direzione” della condotta del notaio stesso; che invero il dovere d’imparzialità del notaio va inteso in termini di astensione, in via preventiva e di garanzia dell’immagine della categoria, da qualsiasi comportamento idoneo ad influire sulla sua designazione“: Cass., 28/03/2022, n. 9842.

Anzi in questo caso si tratta di “illecito di pericolo” come ha indicato Cass., 12/02/2020, n. 3458, per la quale “una volta che la regola della imparzialità venga declinata, alla stregua dell’art. 31 del codice deontologico, non come concreto esercizio di equidistanza nella redazione degli atti, ma in termini preventivi e di garanzia dell’immagine della categoria come dovere di astensione, nella fase della assunzione dell’incarico, da comportamenti che influiscano sulla designazione, la presenza consistente presso vari recapiti stabili di organizzazioni diviene rilevante “.

Leggi anche: Quadro D della nota di trascrizione: non basta! La Cassazione cambia idea (n. 28694/23)

Difesa nel procedimento disciplinare notarile

Lo studio Ticozzi Sicchiero & Partners offre la propria assistenza anche in materia di disciplinare notarile.

Affrontare un procedimento disciplinare è sempre complesso e sono frequenti i casi di incolpazione per violazione del divieto d’uso dei procacciatori d’affari. Arrivare a un accordo con il consiglio procedente è sempre possibile però.

Articoli correlati