Istituzione di erede che differenza c’è rispetto al legato e al legato ex re certa? Una spiegazione efficace

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Differenza tra eredità e legato: un approfondimento giuridico

La distinzione tra erede e legato è una tematica fondamentale nel diritto delle successioni. Benché entrambe le figure indichino la destinazione di di beni o diritti a seguito del decesso di una persona che ne era titolare, le posizioni giuridiche e i diritti che ne derivano presentano differenze sostanziali per i destinatari.

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L’istituzione di erede

Colui ha quale è destinata un’eredità, prima di accettarla si definisce “chiamato”; diventerà erede solo dopo aver accettato.

Nessuno può essere costretto ad accettare un’eredità, essendo prevista la facoltà di rinuncia (art. 519 c.c.).

L’erede entra a far parte della sfera giuridica del defunto, succedendo in tutti i diritti e obblighi patrimoniali del defunto. Il codice non lo dice espressamente, ma lo si ricava dal fatto che solo chi accetta l’eredità con beneficio d’inventario non risponde dei debiti del defunto (art. 490 c.c.). Quindi chi accetta senza questo beneficio, risponde di quei debiti. L’erede può essere designato attraverso un testamento o, in assenza di questo, viene identificato in base alle disposizioni di legge (art. 457 c.c.). L’eredità può essere accettata in modo espresso o tacito; come detto, il chiamato ha la possibilità di accettarla puramente oppure con beneficio di inventario, che limita la sua responsabilità per i debiti ereditari.

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Caratteristiche dell’erede

Universalità: l’erede subentra nella posizione giuridica del defunto, assumendo diritti e obblighi.

Responsabilità per i debiti: l’erede è responsabile dei debiti ereditari, limitatamente o illimitatamente a seconda della modalità di accettazione dell’eredità, ma per la quota indicata dall’art. 752 c.c.

Divisione dell’eredità: se vi sono più eredi, si può sempre chiedere che l’eredità venga divisa secondo le quote stabilite.

Diritto di prelazione: l’art. 732 c.c. regola il diritto di prelazione di un coerede nella vendita di beni dell’eredità.

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Definizione di legatario

Il legatario è colui al quale il testatore ha destinato, mediante testamento, uno o più beni specifici o una somma di denaro. A differenza dell’erede, il legatario non entra nella generalità dei diritti e obbligazioni del defunto, ma acquisisce solo il bene o il diritto specificamente legato.

Purtroppo il nostro codice non spiega come distinguere esattamente un legato da una istituzione di erede. Infatti l’art. 588 c.c. indica che anche se il testamento parli di legato, può essere che si tratti di istituzione di erede.

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Il legato c.d. ex re certa

L’art. 588 c.c. specifica testualmente nel secondo comma che “l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”. Significa appunto che il nome “legato” non è vincolante se la sostanza del testamento sia diversa. La cassazione dice che “in tema di distinzione tra erede e legatario ai sensi dell’art. 588 cod. civ., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati”: sent. 28/9/2022, n. 28259. Dunque è possibile che chi riceve un legato possa essere qualificato erede, con le conseguenze viste sopra in termini di responsabilità per i debiti del defunto.

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Caratteristiche del legatario

Specificità: il legatario riceve uno o più beni specifici o una somma di denaro. Se riceve tanti beni che rappresentino una quota di eredità, allora si tratterà di istituzione di erede anche se il testamento parli di legato (art. 588 c.c.): è il c.d. “legato ex re certa”.

Nessuna responsabilità per i debiti: il legatario non è responsabile dei debiti ereditari (art. 756 c.c.), a meno che il legato non sia specificamente gravato di oneri ma in tal caso si risponde solo entro il valore del bene legato (art. 671 c.c.).

Dipendenza dall’eredità: il legato è subordinato all’esistenza di beni sufficienti nell’eredità che garantiscano le quote che spettano al coniuge (o unito/a civilmente), ai figli e, se manchino ai genitori del defunto; se i beni non sono sufficienti, i legati possono essere ridotti per soddisfare i diritti che spettano ai legittimari.

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Differenze chiave

La principale differenza tra erede e legatario sta nell’ampiezza dei diritti e obblighi che ciascuna figura assume. L’erede subentra in maniera universale nella posizione giuridica del defunto, mentre il legatario riceve soltanto beni specifici, senza assumere responsabilità per i debiti ereditari, a meno che il legato non sia gravato specificamente di tali debiti.

Inoltre, mentre l’erede ha la possibilità di accettare o rinunciare all’eredità, il legatario non ha una scelta analoga: il legato gli spetta di diritto, a meno che non rinunci, perché nessuno può essere costretto ad accettare un qualsiasi lascito.

Conclusioni

La comprensione delle differenze tra erede e legatario è essenziale per la corretta gestione di una successione. Mentre l’erede ha una posizione più complessa e onerosa, dovendo occuparsi dell’intero patrimonio del defunto e dei relativi debiti, il legatario ha un ruolo più limitato e definito, con diritti circoscritti ai beni o diritti specificatamente legati.

Inoltre il chiamato deve prestare attenzione ai possibili debiti ereditari, dato che risponde della sua quota con tutti i propri beni, a differenza del legatario.

Queste differenze influenzano notevolmente le scelte legali e personali sia nella redazione di un testamento, sia nella gestione delle forme di accettazione dell’eredità, per evitare rischi che poi non trovino alcun rimedio.

Tutelare i propri diritti in giudizio

Capita spesso che tra eredi sia difficile trovare un accordo sul significato delle parole che il proprio parente ha lasciato nel testamento. Può anche capitare che ci siano dei sospetti sulla autenticità di un testamento rinvenuto.

E’ sempre possibile tutelare i propri diritti facendo ricorso alla procedura di mediazione civile, che è obbligatoria nelle materie successorie. Questa è una procedura che permette di raggiungere un accordo stragiudiziale che ha il valore della sentenza del tribunale. Inoltre, comporta degli importanti vantaggi fiscali e soprattutto dei costi inferiori a un giudizio ordinario.

Altrimenti è possibile fare ricorso per un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) che permette, qualora fosse urgente, di svolgere una perizia calligrafica ancora prima del giudizio. Poi, ovviamente, questa perizia potrà essere fatta valere anche nel successivo giudizio.

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