Invalidità del testamento per incapacità: guida pratica e recenti sentenze della Cassazione

Problemi di validità del testamento di persona incapace

Solo una persona capace di intendere e di volere può scrivere un testamento valido. Al contrario, si avrà invalidità del testamento per incapacità: lo stabilisce l’art. 591 c.c.:

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente; 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento

Sul tema della capacità di redigere un testamento è intervenuta la recentissima pronuncia della Cassazione n. 9534 del 25 marzo 2025 che ha stabilito questo importante principio di diritto:

“la prova delle condizioni mentali, anteriori o posteriori, può essere desunta da elementi presuntivi; tra essi viene in rilievo, quale elemento che il giudice è tenuto a valutare, il contenuto del testamento”

Questo principio è importante perché nelle controversie ereditarie dove si contesta la validità di un testamento è fondamentale fornire adeguata prova della sua invalidità e, quindi, fornire la prova dell’incapacità di chi ha scritto quel testamento.

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Il caso oggetto della decisione della Cassazione

Per comprendere la portata del principio di diritto pronunciato dalla Cassazione bisogna conoscere il caso che è stato deciso.

Tizio e Caio, figli del signor X, avviavano una causa contro Mevio e Sempronio che erano stati nominati eredi da X nel suo testamento. Tizio e Caio sostenevano che il testamento fosse nullo perché X lo aveva scritto mentre era incapace di intendere e di volere perché affetto da una grave malattia inabilitante. Tizio e Caio chiedevano che, annullato il testamento, Mevio e Sempronio fossero condannati a riversare a loro quanto avessero ricevuto per testamento.

Il signor X negli ultimi anni di vita si esprimeva solo a monosillabi o con semplici gesti del capo e aveva fatto un testamento pubblico tramite un notaio. Durante il giudizio viene svolta una CTU sul signor X che era ancora in vita e i medici rilevano che l’infermità è principalmente motoria e non compromette la capacità di intendere e volere di X.

La Cassazione rigetta quindi il ricorso di Tizio e Caio ritenendo che X fosse capace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento. Questa è la motivazione:

La circostanza che il de cuius si fosse espresso a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficiava, nello specifico, la validità del testamento, essendo tali modalità le uniche coerenti con le condizioni di salute di X caratterizzate da un deficit motorio tale da non incidere sulle capacità, né sulla possibiliàt di esprimere in maniera intellegibile la propria volontà, non potendosi negare che il consenso così esternato fosse stato validamente manifestato, né potendosi contestare la genuinità e la pienezza dell’espressione di volontà che il giudice di merito ha riscontrato in concreto , con motivazione esente da vizi

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Come si fornisce la prova in giudizio dell’invalidità del testamento per incapacità del testatore

Valutare le capacità mentali di una persona è un’attività complessa e delicata. Ma cosa si intende per incapacità?

La Cassazione l’ha così definita:

“l’incapacità naturale del disponente che, ai sensi dell’art. 591 c.c., determina l’invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di romazione ed estrinsecazione della volontà, richiedendo che, a causa dell’infermità, il soggetto, al moento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e delal capacità di autodeterminarsi così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell’abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione”

In generale chi si lamenta della incapacità di una persona deve anche dimostrarlo fornendone la prova. La Cassazione ribadisce questo importante principio:

“Quanto all’onere della prova, deve pur sempre considerarsi che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, per cui spetta a chi impugna il testamento dimostrare la incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da una patologia totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondenza redazione in un momento di lucido intervallo”

La prova dell’incapacità di una persona ancora in vita

Come si può provare in modo pratico l’incapacità di una persona? Bisogna distinguere i casi di una persona che ha scritto un testamento che sia ancora in vita e quella che sia già deceduta.

Se la persona di cui si vuole provare l’incapacità è ancora in vita, si può richiedere:

  • lo svolgimento di test neurologici (ad esempio anche attraverso un comune test MMSE)
  • avvio di un giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo per svolgere una C.T.U. (consulenza tecnica) avanti al tribunale da un perito nominato dal tribunale
  • avviare un giudizio per ottenere la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o incapacità naturale di una persona (articoli 414 ss. c.c.)

Il destinatario però può sempre rifiutarsi di sottoporsi a trattamenti e visite mediche non obbligatorie, come lo è un test per la valutazione neurologica, per questo motivo in giudizio sono molto importanti le presunzioni. Infatti, il tribunale può anche accertare l’incapacità di una persona in uno specifico momento della vita, perciò non è necessario che una persona sia del tutto incapace di intendere e di volere, ma è sufficiente che fosse incapace nel momento in cui ha scritto il testamento.

In questo senso molti possono essere gli indizi che rivelano l’incapacità di una persona in un certo momento storico. Facciamo un elenco esemplificativo dei criteri che possono essere utilizzati per fondare una presunzione legale di incapacità facendo riferimento anche a quelli evidenziati dalla Cassazione nella pronuncia qui in commento:

  • l’esistenza di legami affettivi e intensa frequentazione con soggetti che poi sono stati pretermessi nel testamento (cioè esclusi dall’eredità)
  • anomalie o incoerenze nei verbali di accertamento medico di una malattia
  • testimonianze di persone che erano vicine in quel momento storico al soggetto incapace
  • l’assenza o il rifiuto di sottoporsi a determinati test neurologici per determinare la presenza di un’incapacità può essere un indizio della loro sussistenza
  • va valutato anche il contenuto del testamento: ad es. se ci sono segni strani, se la penna sbava, se usa parole senza senso compiuto etc…

La prova dell’incapacità di una persona già deceduta

Se una persona che ha scritto un testamento è già deceduta, ovviamente non è possibile ricorrere a nuove perizie per accertarne l’incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento. In questi casi sarà fondamentale procedere per presunzioni.

Per questo sarà importante procurarsi quanti più indizi possibili che, tutti raggruppati, possano aiutare a dimostrare l’assenza di capacità al momento della scrittura del testamento. In particolare si può pensare a:

  • persone che erano vicine al defunto nel momento in cui ha scritto il testamento e potrebbero essere testimoni del suo stato
  • visite mediche fatte nello stesso periodo storico
  • eventuali limiti dati al defunto per la gestione del proprio patrimonio
  • presenza di badanti o colf

Attezione! In questi casi è molto pericoloso affidarsi alle presunzioni perché quando poi il tribunale decide sulla base delle presunzioni non si potrà più contestare quella ricostruzione del fatto se non dimostrandone la totale illogicità e contraddittorietà.

-Leggi anche: Guida pratica alla quota di legittima dell’eredità: quando si perde il diritto?

Come tutelare i propri diritti di erede di fronte a un testamento invalido?

Anzitutto è importante sottolineare che di fronte a un testamento invalido perché redatto da persona incapace, chiunque abbia un interesse a ottenere la dichiarazione di invalidità può agire per farlo. Lo stabilisce sempre l’art. 591 c.c.:

Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie

Se, invece si è potenziali eredi di chi ha scritto il testamento, si è legittimati a impugnarlo anche per motivi diversi dall’invalidità a causa dell’incapacità. Infatti, è molto frequente che il testamento violi la quota di legittima spettante per legge ad alcuni eredi. Puoi verificare se hai subito una violazione della tua quota di legittima qui: Quote di eredità: modalità di calcolo, tabella, diritti e limiti.

Il testamento redatto da persona incapace è quindi sempre impugnabile avanti al tribunale per chiedere il suo annullamento. Prima di incominciare un giudizio è però opportuno avviare un giudizio di mediazione (un procedimento obbligatorio per trovare una conciliazione con la controparte) che permette di interrompere la prescrizione dei diritti.

-Leggi anche: Guida pratica alla quota di legittima dell’eredità: quando si perde il diritto?

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