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Il taglio di alberi piantati sulle parti comuni è un’innovazione condominiale?
Con la sentenza n. 292 del 24 gennaio 2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deciso una controversia relativa all’abbattimento di un numero considerevole di alberi (in totale si trattava di 42 alberi di cedro) piantati nell’area comune condominiale. L’assemblea condominiale aveva deliberato a maggioranza “semplice” (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore del condominio art. 1136 c.c.) l’abbattimento degli alberi e, a distanza di tempo, uno dei condomini aveva impugnato questa delibera ritenendola nulla in quanto approvata in mancanza della maggioranza richiesta.
E’ necessario anzitutto inquadrare il tema della discussione: la delibera è stata impugnata perché ritenuta nulla in quanto riteneva che:
- l’abbattimento di alberi consistesse in un’innovazione vietata (art. 1120 co. 4 c.c.)
- fosse necessario il consenso di tutti i condomini (unanimità) per l’adozione della delibera
- la delibera adottata non aveva ad oggetto l’approvazione dello svolgimento dei lavori, ma riguardava la richiesta di preventivi da aziende locali
Il condominio convenuto eccepiva che la delibera era semmai meramente annullabile e, quindi, che il condomino attore fosse decaduto dal termine di 30 giorni per la sua impugnazione (art. 1137 co. 2 c.c.); riteneva che la delibera fosse stata adottata con la maggioranza richiesta dalla legge (art. 1136 co. 5 c.c. e art. 1120); infine che, non avendo svolto i lavori fosse cessata la materia del contendere.
Il Tribunale ha infine stabilito che il taglio di alberi è un’innovazione condominiale vietata (art. 1120 comma 4 e art. 1121 c.c.) poiché riguarda l’abbattimento di un bene comune (art. 1117 c.c.) e si deve ritenere dunque che per la sua approvazione sia necessario il consenso unanime di tutti i condomini. Vediamo ora i singoli punti nello specifico.
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Innovazione condominiale: il taglio di alberi
Per “innovazione condominiale” la giurisprudenza di Cassazione ritiene che si intenda: “solamente quelle modifiche che, determinando l’alterazione dell’entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni, in seguito all’attività o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere autorizzate per fini diversi da quelli precedenti; peraltro le innovazioni, seppure possono derivare da modifiche apportate senza l’esecuzione di opere materiali, consistono sempre nell’atto o nell’effetto di un facere necessario per il mutamento o la trasformazione della cosa” (Cass., n. 12654/2006).
Con riferimento agli alberi condominiali la giurisprudenza di merito ha più volte stabilito che “l’abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all’abbattimento, possa costituire valida ratifica dell’opera fatta eseguire di propria iniziativa dall’amministratore” (Corte app. Roma, n. 478/2008).
Così poi più di recente il Tribunale di Roma che ha stabilito espressamente: “deliberandosi sulla distruzione di un bene comune, la relativa decisione richiede l’unanimità dei consensi, con la conseguenza che è nulla la delibera adottata a maggioranza” (Tribunale Roma, n. 4072/2020).
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Il valore degli alberi condominiali: c’entra anche la qualità della vita dei condomini
La presenza di alberi nelle aree comuni condominiali è protetta con queste regole stringenti anche perché la loro funzione non è solo quella di fare ombra, ma anche quella di migliorare la qualità della vita dei condomini stessi.
Così ha stabilito la Corte d’appello di Cagliari in un caso simile (sent. n. 238/2019): “con riguardo all’abbattimento degli alberi presenti nel cortile condominiale, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che ricorra l’ipotesi della nullità della delibera, dato che siffatta decisione, in quanto comporta la distruzione di un bene comune, deve essere adottata all’unanimità. Ritiene la corte di aderire a tale orientamento espresso in particolare dalla Corte d’Appello di Roma, avvalorata anche dalle pronunce di legittimità, alla cui stregua l’elencazione dei beni comuni condominiali di cui all’art. 1117 del c..c ha carattere non esaustivo, ma meramente esemplificativo (cfr. Cassazione civile n. 20249 del 2009). Sotto altro profilo, la Corte di cassazione ha particolarmente valorizzato la presenza e l’importanza degli alberi nei cortili condominiali non solo sotto il profilo estetico architettonico, ma anche in relazione alla qualità della vita degli abitanti del condominio (cfr. Cassazione n. 3666/1994), salvo ovviamente che il taglio degli alberi non sia imposto da ragioni di sicurezza e di salvaguardia di staticità degli edifici“.
Nel caso oggetto della decisione del Tribunale sammaritano, la delibera dell’assemblea di condominio non aveva indicato alcun rischio o pericolo legato alla presenza degli alberi nell’area comune. Non era allegata alla delibera alcuna consulenza di un tecnico che evidenziasse la pericolosità degli alberi anche in relazione alla sicurezza dell’edificio. In questo senso quindi l’abbattimento degli alberi non è stato minimamente giustificato, dovendo ritenere al contrario che l’abbattimento debba essere considerato solo come una extrema ratio, cioè come l’ultima decisione possibile da assumere quando qualsiasi altro intervento è inutile.
Da ciò ne deriva l’importanza di “giustificare” anche nelle delibere condominiali i motivi per cui si devono compiere determinati lavori che riguardano le aree comuni del condominio.
Come tutelare i propri diritti di usufruire delle parti comuni del condominio?
In tema di innovazione condominiale non è sempre facile comprendere se le modifiche apportate o che l’assemblea condominiale ha deciso di apportare rientrino nel concetto giuridico di innovazione. Oltre al confronto con i casi già affrontati dalla giurisprudenza , è sempre utile confrontarsi con il dato normativo attraverso un parere legale.
La prima azione legale che si può intraprendere è l’avvio di una mediazione civile che è uno strumento dai costi contenuti che permette di raggiungere un accordo stragiudiziale senza precludere alcun diritto delle parti. L’avvio di una mediazione interrompe la prescrizione del diritto e permette di avviare successivamente la causa civile avanti al Tribunale. Inoltre, il comportamento tenuto nella mediazione è successivamente valutabile in giudizio.
Se la mediazione dovesse fallire o se si trattasse della necessità di impugnare una delibera assembleare (il termine di decadenza è di 30 giorni!), sarà invece possibile avviare una causa civile avanti al Tribunale.
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