Diritto di visita dei nonni: come la Cassazione 2025 tutela i nipoti nella separazione dei genitori

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Nel giudizio di separazione personale dei coniugi è possibile regolare le visite dei nonni al figlio

Il diritto di visita dei nonni è stato oggetto di un’importante e innovativa decisione della Cassazione che si è pronunciata con l’ordinanza del 11 febbraio 2025, n. 3539.

Questa sentenza contiene questo principio di diritto, affermato qui per la prima volta:

In conclusione, il motivo è fondato, perché nel giudizio di separazione il genitore è ben legittimato a richiedere la regolamentazione dei rapporti fra ascendenti e nipoti in caso di condotte ostative da parte dell’altro genitore, ai sensi degli articoli 337 ter e seguenti c.c.

In definitiva, questo significa che ogni genitore ha il diritto di richiedere che nel corso del giudizio di separazione e/o divorzio dall’altro coniuge siano regolamentati dal Tribunale anche i rapporti tra i nonni  e i propri figli (quindi i loro nipoti). Questo evita ai nonni di dover avviare un autonomo giudizio per la regolamentazione dei propri rapporti con i nipoti.

Vediamo come la Cassazione è arrivata a questa conclusione.

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Il diritto di visita dei nonni nei confronti dei propri nipoti

Il codice civile disciplina in modo espresso il diritto di visita dei nonni nei confronti dei propri nipoti. In particolare, questo diritto è disciplinato dall’art. 317-bis c.c., che prevede:

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”

“L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma

Questo diritto di visita dei nonni però non è preminente su ogni altro diritto. Infatti, di maggior rilevanza è l’interesse supremo del minore (come definito dapprima dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo). Peranto, il diritto di visita dei nonni è comunque subordinato all’interesse del minore.

Per fare un esempio pratico, qualora si debba discutere avanti al Tribunale dell’esercizio del diritto di visita dei nonni nei confronti del proprio minore, l’esercizio di questo diritto da parte dei nonni è subordinato a che il minore ne abbia interesse e non sia contrario al suo interesse la regolamentazione di questo rapporto. Il Tribunale valuta in modo autonomo se l’esercizio di questo diritto è conforme all’interesse del minore deducendo le informazioni necessarie dalle allegazioni delle parti nelle proprie memorie oppure dall’espletamento di un’audizione controllata del minore (come se fosse un testimone il minore è sentito in giudizio secondo l’applicazione di adeguate cautele).

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I genitori che si separano possono far valere a nome proprio il diritto di visita dei nonni quando gli è impedito

Il principio appena affermato dalla Cassazione permette ai genitori che stanno affrontando una causa di separazione e divorzio, sia questa consensuale oppure contenziosa, la possibilità di chiedere al Tribunale o concordarsi avanti al Tribunale anche per la regolamentazione del diritto di visita dei nonni ai nipoti.

La Cassazione ha così motivato la possibilità di esercitare questo diritto:

Questa Corte, con riferimento al novellato art. 155 cod. civ., ha affermato che la norma, nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata, ma non incide sulla natura e sull’oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e sulle posizioni e i diritti delle parti in essi coinvolti

Pertanto, a fronte della carenza di legittimazione dell’ascendente nell’ambito del giudizio di famiglia avente ad oggetto la separazione o il divorzio, non si può che far riferimento alle norme di cui agli artt. 337 ter e ss. c.c. e 709 ter c.p.c., vigenti ratione temporis, che assegnano ai genitori la legittimazione in ordine alle controversie aventi ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale o alle modalità di affidamento, in un’ottica di esclusivo interesse prevalente del minore

In particolare, quando uno dei genitori impedisce ai nonni il loro diritto di visita al nipote è proprio questo il caso in cui l’altro genitore può, anche nel giudizio di separazione o divorzio in corso, chiedere la regolamentazione di questo diritto di visita:

In tale quadro è da osservarsi come la tutela dell’ interesse del minore a veder realizzato un rapporto significativo con i nonni laddove ostacolato da uno dei genitori non possa che trovare tutela nel giudizio di separazione con l’attribuzione della legittimazione al genitore che denuncia le condotte ostative e quindi nocive per il minore nell’ambito delle domande volte a richiedere la regolamentazione dei rapporti non solo fra genitori e figli, ma anche fra ascendenti e nipoti al fine di tutelare l’interesse prevalente di questi ultimi ad un sano ed equilibrato sviluppo affettivo anche con la frequentazione della propria famiglia di origine

E la Cassazione lo motiva anche in relazione con l’importanza del rispetto dell’interesse del minore:

L’auspicato cumulo processuale di tale contenzioso con quello della separazione o del divorzio, infatti, avverrebbe nonostante la diversità delle parti in giudizio e degli interessi in contesa, atteso che occorrerebbe assicurare tutela ad una sfera di affettività (quella degli ascendenti) suscettibile di essere compromessa indipendentemente da vicende di crisi coniugale e si finirebbe inevitabilmente per introdurre, tra gli stessi coniugi, un ulteriore elemento di conflittualità, potenzialmente eccentrico rispetto a quelli già presenti. La stessa audizione dei minori (nel cui esclusivo interesse vanno adottati i provvedimenti di cui all’art. 317 – bis cod. civ.) diventerebbe, per così dire, “strabica”, siccome volta, da un lato, a valutare a quale dei genitori affidare i minori e, dall’altro lato, a valutare come l’ interesse di questi ultimi possa essere contemperato con l’autonomo diritto degli ascendenti.”

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