Indice:
- Guida pratica alla quota di legittima dell’eredità: quando si perde il diritto?
- I soggetti legittimari
- Il coniuge divorziato
- Il legittimario indegno
- La prescrizione del diritto di accettare e la rinuncia
- Il legato in sostituzione di legittima
- Le donazioni ricevute in vita
- La lesione di legittima
- Tutelare i propri diritti e la propria eredità
Guida pratica alla quota di legittima dell’eredità: quando si perde il diritto?
Parliamo di quota di legittima riferendoci al legittimario, cioè al soggetto cui la legge attribuisce diritti sull’eredità di una persona anche contro la volontà di questa.
Non è infatti possibile diseredare un legittimario perché si è in cattivi rapporti con lui, è solo il codice civile ad indicare quando un legittimario perda questa qualità.
Se i diritti dei legittimari vengono violati con donazioni o legati, il codice accorda la tutela tramite l’azione di riduzione, che colpisce queste disposizioni.
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I soggetti legittimari
Il codice civile indica chi sono i legittimari: i discendenti in linea retta ed il coniuge o l’unito/a civilmente. In loro mancanza sono legittimari gli ascendenti e nessun altro.
Altri parenti come fratelli, cugini, zii ecc. possono ricevere un’eredità solo in talune ipotesi, ad es. se mancano i legittimari o se concorrono con loro.
Tuttavia con il testamento si può decidere di non lasciare nulla a questi diversi parenti o anche di diseredarli testualmente.
Leggi anche: Successioni: che differenza c’è tra legato, legato ex re certa ed istituzione di erede?
Il coniuge divorziato
L’ex coniuge divorziato non è legittimario perché non è più coniuge e quindi non ha diritto a nulla dell’eredità, spettandogli solo, ma a certe condizioni, una parte della liquidazione (o t.f.r., trattamento di fine rapporto) in base all’art. 12 bis della legge sul divorzio.
Il coniuge separato, invece, resta coniuge ed ha gli stessi diritti del coniuge non separato, a meno che la separazione gli sia stata addebitata (art. 585 c.c.).
Nelle unioni civili non esiste la separazione ma solo lo scioglimento dell’unione, ipotesi in cui vengono meno i diritti sull’eredità.
Nella convivenza, anche se è stato stipulato l’apposito patto, non c’è alcun diritto, per attribuire beni al convivente occorre il testamento, nei limiti della quota disponibile. Ne ho parlato più diffusamente in questo articolo.
Leggi anche: Successioni e donazioni in vita
Il legittimario indegno
Quando una persona compie atti gravissimi verso la persona da cui vuol ereditare, perde questo diritto.
Infatti è indegno a succedere chi uccide o tenta di uccidere una persona oppure se falsifica il suo testamento. La persona che subisce la violenza può “riabilitare” l’indegno, ovviamente se non viene ucciso da quella persona.
Più di recente il codice ha previsto anche la diseredazione dell’ascendente in presenza di comportamenti gravi che non sono quelli previsti dalle norme sulla indegnità, pur non avendo dato indicazioni specifiche (art. 448 bis c.c.).
La prescrizione del diritto di accettare e la rinuncia
Se l’eredità non viene accettata entro 10 anni dalla morte della persona da cui si vuole ereditare, il legittimario perde il diritto per prescrizione. Se invece rinuncia all’eredità può cambiare idea ed accettare, purchè nel frattempo un altro non abbia accettato al posto suo (art. 525 c.c.).
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Il legato in sostituzione di legittima
Con il testamento una persona può pregiudicare i diritti del legittimario attribuendogli un legato in sostituzione di legittima, cioè un bene al posto della quota di eredità.
Se non si rifiuta questo legato non si diviene eredi, si riceve esclusivamente il legato senza ulteriori possibilità. Ho spiegato cosa sia un legato in quest’altro articolo.
Le donazioni ricevute in vita
Chi riceve una donazione deve calcolarla nella propria quota di eredità quando morirà il donante. Il donante può dispensarlo ma solo entro i limiti della quota disponibile (art. 737 c.c.).
Quindi se la donazione è pari alla quota di eredità che spetta, non si avrà diritto a nulla. Se la donazione è inferiore si ha diritto ai che servono per arrivare alla quota.
Se invece la donazione eccede la porzione di cui il donante defunto poteva disporre, si può essere costretti alla restituzione (art. (art. 560 c.c.)
Leggi anche: Donazioni esentasse? La recente sentenza n. 7442 del 20/3/2024
La lesione di legittima
Si ha lesione di legittima quando i beni che arrivano all’erede non raggiungono il valore della quota che la legge riserva.
Per capire a quanto ammonti il valore della quota bisogna calcolare il valore dei beni rimasti al momento della morte (c.d. “relictum”), aggiungere il valore dei beni donati in vita in qualsiasi tempo (“c.d. “donatum”) e detrarre i debiti, determinando così l’asse. Ne ho parlato in questo articolo.
Su questo valore dell’asse si calcola la quota secondo le previsioni del codice, calcolando però a proprio favore eventuali donazioni ricevute (a meno che si sia stati dispensati) e si comprende se quanto a disposizione sia o meno sufficiente. Se non è sufficiente bisogna esercitare l’azione di riduzione (art. 553 c.c.).
Leggi anche: Lesione di quota legittima: il testamento può ridurre la quota spettante?
Tutelare i propri diritti e la propria eredità
Lo studio Ticozzi Sicchiero & Partners offre la propria assistenza anche in materia successoria.
Per evitare dispute legali è sempre una buona regola rivolgersi a un professionista per un parere legale. Nelle pratiche successorie sia che un testamento ci sia, sia che il parente sia defunto senza lasciare testamento la gestione dell’eredità è sempre complessa. E’ possibile anzitutto fermare la decadenza e la prescrizione dei propri diritti con una formale diffida ad adempiere.
Se ciò non fosse sufficiente o qualora nascessero delle controversie è sempre possibile tutelare i propri diritti facendo ricorso alla mediazione civile. Una procedura obbligatoria che permette di raggiungere un accordo stragiudiziale che ha il valore della sentenza del tribunale.
Se l’accordo fallisse sarà poi sempre possibile avviare un giudizio ordinario.
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