La funzione del conto corrente cointestato spiegata bene

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La funzione del conto corrente cointestato

Rispetto alla banca, il conto corrente cointestato può essere utilizzato da tutti gli intestatari per l’intero importo se c’è facoltà di utilizzo disgiunto: art. 1854 c.c.

Però nei rapporti tra le parti questa regola non vale: ogni parte del conto corrente cointestato è titolare delle somme che versa e se qualcuno preleva più di quanto gli spetti, dovrà restituire agli altri intestatari del conto corrente quanto era di loro competenza.

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Introduzione sul conto corrente cointestato

Si parla di conto corrente cointestato quando due persone (o più) sono titolari del conto corrente; altra cosa tutta diversa è se uno ha ricevuta una delega dal titolare per effettuare determinate operazioni, perché qui non c’è cointestazione.

Nei rapporti verso la banca se il contratto prevede la facoltà disgiunta per le varie operazioni, ogni cointestatario può prelevare ogni somma disponibile.

Nei rapporti tra le parti, però, questa regola non opera, perché qui ognuno è titolare delle somme che versa e quindi ha diritto che l’altro non usi per sé queste somme.

Se invece lo fa, in quanto la banca correttamente consente ai contitolari di prelevare quello che vogliono, poi è tenuto a restituire all’altra parte le somme che erano di queste.

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La parola delle Cassazione sulla funzione del conto corrente cointestato tra coniugi

Lo ha confermato nel 2023 la corte di cassazione con questa decisione relativa al conto corrente tra coniugi: “la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto. Poiché la cointestazione di un conto corrente tra più persone attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali, solo se non risulti diversamente, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l’altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso“: Cass., 3/4/2023, n. 9197.

Conto corrente cointestato tra più di due persone

La regola opera anche se i cointestatari non siano coniugi.

Ad es. “nel conto corrente bancario intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298, 2° comma, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente. Di conseguenza non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto” (Cass.  4-1-2018, n. 77).

Anche Cass., 30-5-2013, n. 13614 ha detto che “la cointestazione di una cassetta di sicurezza o di un conto corrente con facoltà di utilizzo disgiunto legittima ciascuno degli intestatari al ritiro dei beni depositati e al prelevamento del saldo creditorio, ma non consente al cointestatario – che sia a conoscenza dell’altruità dei beni ritirati e/o delle somme prelevate – di appropriarsene compiendo atti di disposizione che sono riservati al proprietario“.

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Carta canta: il contratto è ciò che conta

Bisogna precisare che la sola cointestazione del conto corrente non fa presumere il diritto di ognuno di operare disgiuntamente; bisogna che lo indichi il contratto.

Lo ha precisato la sentenza di Cass., 20-3-2017, n. 7110: “la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali“.

Ci sono tuttavia sentenze diverse come quella di Cass., 23-9-2015, n. 18777: “la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto“.

Insomma non è raro che la questione sia più complicata di quello che sembra.

Come tutelare i propri diritti

Se dovessero sorgere dei contrasti tra i cointestatari sulla gestione del conto è sempre possibile fare ricorso alla mediazione civile oppure alla negoziazione assistita tra avvocati. La prima è una procedura dai costi ridotti che permette di raggiungere un accordo stragiudiziale che ha il valore della sentenza del tribunale. Anche la negoziazione assistita permette di raggiungere lo stesso scopo, ma si fa tramite avvocati ed ha dei costi ancora inferiori.

Se le trattative dovessero fallire e fosse impossibile trovare un accordo sarà sempre possibile fare ricorso al tribunale competente avviando un giudizio ordinario. In questa sede si dovrà tenere conto del comportamento tenuto dalle parti in mediazione o in negoziazione per la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

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