Esimenti alla responsabilità professionale del Notaio nella giurisprudenza recente (Cassazione 12 marzo 2025, n. 6636)

La responsabilità professionale del Notaio: le decisioni della terza sezione della Cassazione

Qui parliamo di esimenti alla responsabilità professionale del Notaio, tema che rientra nella competenza della III sezione della Cassazione e distinto da quello del procedimento disciplinare.

Mentre la seconda sezione della corte di cassazione si occupa dei procedimenti disciplinari contro i notai, la terza è competente per le azioni di responsabilità per danni. Scorrendo la banca dati in cerca di notizie recenti, si nota purtroppo che le sentenze sono veramente molte, il che denota un’aggressività spesso esasperata dei clienti, perchè le decisioni spesso sono loro sfavorevoli.

Non è il caso di insistere sulle sentenze che affermano la responsabilità del notaio che ometta le visure da cui sarebbe emersa la presenza di “pregiudizievoli”, perchè qui siamo alla violazione del minimo di diligenza richiesta.

Il tema riguarda semmai comportamenti chiesti al notaio per indicare alle parti eventi alle volte imprevedibili o, quel che è ancora più difficile, le azioni di terzi e, segnatamente, quelle dell’agenzia delle entrate in tema di tassazione.

Il recentissimo caso affrontato dalla pronuncia 12 marzo 2025, n. 6636

La terza sezione, con ordinanza 12 marzo 2025, n. 6636, ha ad es. rigettato un ricorso contro una sentenza d’appello che aveva negato la responsabilità di un notaio in ordine alla tassazione di un atto che l’agenzia entrate aveva liquidato in misura 10 volte superiore a quella indicata in atto, perchè il notaio, nel giudizio di merito, aveva evidenziato la scelta espressa dei contraenti, perché il notaio si era

limitato a recepire le indicazioni del commercialista delle parti, il quale aveva rappresentato l’urgenza per i contraenti di trasferire gli immobili con un regime fiscale agevolato

La sentenza della Cassazione è stata favorevole al notaio (e agli assicuratori) avendo ritenuto non contestabile la decisione d’appello nella parte in cui aveva motivato:

che il notaio abbia offerto la prova dell’esatto adempimento riguardo al dovere di informazione e consiglio posto a suo carico

Infatti, la Corte aveva ritenuto raggiunta tale prova perché il notaio aveva manifestato

esplicitamente il convincimento sull’inapplicabilità del regime fiscale agevolato

Mentre, al contrario, erano stati il commercialista e le parti a pretendere l’inserimento di apposita clausola, poi disattesa dal fisco.

Leggi anche: Notai: responsabilità per annotazione illegittima di cancellazione di ipoteca? Cass., 9 gennaio 2025, n. 486

Il dovere di consiglio del notaio e le sue declinazioni

E’ ormai conosciuto da tutti i notai l’orientamento che impone loro l’obbligo di consiglio al di là della pura ricezione della volontà che gli viene manifestata. Basta ricordare l’affermazione per cui

il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell’atto, ma deve compiere l’attività necessaria per assicurarne serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti. Tra i suoi doveri rientra anche l’obbligo di informazione e consiglio in relazione agli effetti giuridici delle dichiarazioni rese dalle parti nel contratto” (Cass., sez. III, 9/4/2024, n. 9540; Id., 6/2/2024, n. 3393; Id., 15/1/2024, n. 1519; Id., 16/11/2023, n. 31936; Id., 3/8/2023, n. 23718  ecc.).

Questo obbligo si estende a quello di “dissuasione” dal compimento di atti potenzialmente dannosi per la parte: lo ha ribadito Cass., 16/11/2023, n. 31936, in un caso in cui

il contratto professionale stipulato con la ricorrente non si esauriva con il mero rogito del contratto preliminare, ma imponeva l’adempimento del dovere di protezione dell’interesse della promissaria acquirente in funzione di preservazione del conseguimento del risultato pratico voluto dalle parti, che era quello di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo. Tale risultato è stato frustrato per opera di un contratto rogato proprio dal notaio C.C., il quale, anzichè dissuadere il promittente venditore dalla cessione del suolo, la quale avrebbe impedito l’attuazione del rapporto obbligatorio derivante dal contratto preliminare, ha ricevuto l’atto di cessione, in violazione del dovere di protezione dell’interesse della promissaria acquirente, interesse tutelato in base all’art. 1375 dal contratto di prestazione professionale con costei stipulato

Leggi anche: Dovere di consiglio del notaio nel pubblicare il testamento: Cassazione 6 febbraio 2025, n. 2969

Le fonti del dovere di consiglio: la buona fede contrattuale

Nel passato non recente si erano individuati sia nel principio di buona fede come in quello di solidarietà costituzionale i riferimenti idonei ad affermare l’esistenza di obblighi accessori di tutela della controparte, che si estendono a prestazioni non testualmente indicate nel codice e nel contratto, al fine di garantire, per quanto possibile, il risultato sperato.

Per quanto possibile, s’intende, quando si parli della c.d. obbligazioni di mezzi, che a me pare più corretto chiamare “governabili” (Sicchiero, Dell’adempimento, Comm Schlesinger-Busnelli, Milano, 2016, sub art. 1176), posto che in tutte le prestazioni, anche professionali, esistono attività che il debitore è in grado di promettere ed altre che sfuggono al suo controllo e per le quali può solo offrire il meglio delle proprie capacità.

Peraltro il richiamo alla solidarietà costituzionale, per quanto emerga in decisioni tendenzialmente degli ultimi 25 anni, è indicazione per nulla recente, posto che risale addirittura ad Emilio Betti, nella Teoria generale delle obbligazioni (vol. I, Milano, 1953, pag. 115), al tempo però rimasto del tutto inascoltato.

Fatto sta che la regola generale, ripetuta in moltissime sentenze, è nel senso che:

il principio di correttezza e buona fede – il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore” – deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile”: Cass., 2 aprile 2021, n. 9200.

Leggi anche: La responsabilità professionale del notaio secondo Cass. 9 aprile 2024 n. 9540

Ma non solo! C’è anche il d.l. n. 1 del 2012

Ma non si tratta solo di applicare il principio di buona fede, perchè il comma 4 dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012 (convertito con l. 27/2012) prevede che

il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico

fornisce un’indicazione ben chiara del compito che grava su ogni professionista, di consentire al cliente di rendersi conto dei rischi -e degli oneri- che l’attività richiesta comportano.

In particolare, gli oneri dell’attività, per il cliente del notaio, sono costituiti certamente dal suo onorario, ma anche dalle imposte che dovrà pagare e per le quali il notaio è tenuto anche a rappresentare eventuali rischi connessi alla tassazione, specie di fronte alle incertezze delle norme fiscali.

Ma allora, quali sono le possibili esimenti alla responsabilità professionale del notaio?

Perchè quell’obbligo non diventi una trappola, consentendo di imputare al notaio ogni effetto non gradito dalle parti, occorre prendere spunto dal rilievo che il diritto appartiene alle scienze umane e non a quelle esatte, l’attività di interpretazione non può mai essere diretta ad un risultato sicuro circa la portata delle norme: questa è un’obbligazione non governabile (di mezzi).

E’ invece governabile e lo si può pretendere, la necessità di rilevare l’esistenza di orientamenti consolidati in un certo momento storico (ma non per ciò solo definitivi). Di conseguenza, anche ricordando l’esimente posta dall’art. 2236 c.c. per i casi di speciali difficoltà, si afferma comunemente che

va esclusa la responsabilità del professionista nei confronti del cliente nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, a meno che non risultino il dolo o la colpa grave“: Cass., 16.12.2024, n. 32789; Id., 26.2.2021, n. 5429; Id., 11.8.2005, n. 16846; Id., 4.12.1990, n. 11612.

In particolare, per i magistrati, dalle cui decisioni dipendono la vita, la libertà o il patrimonio delle persone, si dice che la loro responsabilità civile

non può essere configurata per l’attività di interpretazione delle norme di diritto” (Cass., 25 febbraio 2025, n. 4836; Id., 15 novembre 2023, n. 31837; Id., 19 gennaio 2018, n. 1266 ecc.)

Inoltre ci sono dei casi in cui la “responsabilità da interpretazione” è proprio esclusa:

la responsabilità della P.A. per danni a privati conseguenti ad un atto illegittimo può escludersi in caso di errore scusabile riconducibile a “contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, una formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore una rilevante complessità del fatto ovvero una illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata“ (T.A.R. Valle d’Aosta Aosta, 9 gennaio 2024, n. 4; T.A.R. Sardegna Cagliari, 3 novembre 2020, n. 596; T.A.R. Calabria Catanzaro, 8 luglio 2020, n. 1248; per l’errore scusabile v. Cons. Stato, Sez. IV, 26 novembre 2024, n. 9480).

Ancora: quando le questioni siano di natura fiscale, esiste perfino una specifica disposizione a favore del contribuente: art. 10, c. 3, l. n. 212/2000 (statuto del contribuente):

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto

Leggi anche: La responsabilità del notaio verso i terzi

Conclusioni

In definitiva il dovere di consiglio esiste certamente ed è un dovere che impone di evidenziare i rischi rilevabili all’epoca dell’atto secondo gli orientamenti giurisprudenziali che ogni giurista può conoscere e che può giungere alla necessità di tentare di dissuadere il cliente da iniziative che possano apparire rovinose o comunque inidonee a perseguire il risultato voluto.

Tuttavia quest’obbligo non può essere esasperato al punto di trasformare un’obbligazione non governabile, quella di rendere pareri e suggerire comportamenti adeguati, in una governabile, ovvero quella di assicurare la certezza del proprio parere come se non vi fossero in definitiva soggetti terzi che valuteranno autonomamente le scelte percorse in concreto.

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