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Eredità del coniuge separato: l’ex partecipa alla successione?
La legge che disciplina la successione del coniuge separato o divorziato si trova in parte nel codice civile e in parte nella legge sul divorzio del 1970.
Il coniuge separato è considerato coniuge propriamente perciò ha diritto di ricevere la propria quota di legittima del patrimonio ereditario del coniuge ormai defunto.
La legge richiede però che all’ex coniuge non sia stata addebitata la separazione dal Tribunale. Altrimenti si applica l’art. 548 c.c.: “[il coniuge] ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto”.
Questa condizione si applica anche nel caso in cui la separazione sia stata addebitata a entrambi reciprocamente, quindi anche all’ex coniuge defunto. Il codice civile quindi non avvantaggia il superstite.
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In caso di divorzio?
Con il divorzio la separazione è ufficiale poiché scioglie il matrimonio. Residuano però alcuni diritti di eredità del coniuge separato.
Di conseguenza viene meno il diritto dell’ex coniuge a partecipare alla divisione ereditaria del patrimonio del defunto.
Se però il coniuge muore durante il corso della procedura di divorzio, questa si interrompe e non può più essere proseguita perché la morte causa direttamente lo scioglimento del matrimonio. In questo caso la successione dell’ex coniuge superstite si svolge come per il coniuge separato.
I diritti dell’ex che sopravvivono anche dopo il divorzio
Il divorzio non elimina del tutto i diritti dell’ex coniuge superstite! Ci sono ancora alcuni diritti di eredità del coniuge separato.
Infatti se il superstite:
- aveva già ottenuto il diritto a ricevere un assegno determinato al momento del divorzio
- nel frattempo il coniuge superstite non è passato a nuove nozze
- prima di morire l’ex coniuge non aveva contratto nuove nozze
Allora quest’ultimo ha diritto a ricevere la pensione di reversibilità, non a titolo di successione, ma a titolo previdenziale. La legge prevede però un’ultima condizione: che il rapporto di lavoro del defunto fosse iniziato prima della sentenza che ha sancito il divorzio.
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Alcuni casi particolari:
1) Il diritto di ricevere parte della pensione dell’ex coniuge:
Se l’ex coniuge defunto si fosse risposato in vita, allora il coniuge divorziato superstite ha il diritto di ricevere solo una quota della pensione, mentre altra quota andrà direttamente al nuovo coniuge cui spetteranno, tra l’altro, tutti i diritti derivanti dalla successione a favore del coniuge.
2) Il diritto a ricevere l’assegno divorzile:
Se il coniuge divorziato ha ottenuto il diritto di a ricevere l’assegno di mantenimento e si trovi in stato di bisogno, non potrà semplicemente chiedere che tale assegno sia rivisto nei confronti dell’ex coniuge defunto, ma ha diritto di chiedere un assegno periodico che si pone a carico dell’eredità e quindi di quei soggetti individuati dalle regole sulla successione.
3) Il diritto di ricevere parte della liquidazione dell’ex coniuge:
Se, come sopra, il coniuge divorziato ha ottenuto con sentenza del Tribunale il diritto di ricevere un assegno in sede di divorzio e non si sia nuovamente sposato, ha diritto inoltre di ricevere una percentuale della liquidazione dell’ex coniuge (la cd. indennità di fine rapporto), non a titolo di successione ma come diritto autonomo. Si tratta dell’eredità del coniuge separato.
Se la liquidazione fosse già stata corrisposta prima del divorzio, allora il diritto dell’ex coniuge non sopravvive perché il diritto nasce solo con la sentenza di divorzio, non prima.
Quindi il diritto sorge solo se l’ex coniuge muore dopo che è stata pronunciata la sentenza di divorzio. Lo conferma la Corte di Cassazione: “il diritto alla quota sorge quando la indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, e dunque anche prima della sentenza di divorzio. La indennità suddetta non compete, pertanto, nella sola ipotesi in cui sia maturata anteriormente al descritto momento”. E prosegue indicando che “condizione per il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge, è che quest’ultimo sia già titolare di assegno divorzile o abbia presentato la relativa domanda al momento in cui l’altro ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione del trattamento”.
Come tutelare i propri diritti successori
Se si è titolari di diritti successori sull’ex coniuge è possibile farli valere anzitutto avviando una procedura di mediazione civile. Questa è una procedura volta a raggiungere un accordo stragiudiziale che ha lo stesso valore della sentenza del tribunale. E’ una procedura che comporta dei vantaggi fiscali e che ha un costo ridotto. Inoltre, è fondamentale avviarla in quanto è una procedura obbligatoria in materia di successioni.
Se la mediazione dovesse fallire è sempre possibile agire in giudizio per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Avanti il tribunale il giudice dovrà oltretutto tenere conto del comportamento delle parti tenuto in mediazione per stabilire chi dovrà essere condannato alle spese di giudizio.
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