Donazioni e eredità: cosa succede alle donazioni fatte in vita al momento dell’apertura della successione

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Donazioni e eredità: le donazioni ricevute in vita

Il codice civile considera le donazioni come un’anticipazione sulla futura eredità del donante. Questo significa che il coniuge o l’unito/a civilmente ed i figli, che sono i legittimari, devono tener conto delle donazioni ricevute per il calcolo dell’eredità che spetta a loro. Gli altri parenti non hanno questo obbligo, perché non hanno diritto sull’eredità se non ci sia un testamento a loro favore.

Le donazioni che hanno ricevuto i soggetti non legittimari possono essere contestate senza che ci siano difese idonee per impedirlo.

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Come calcolare le donazioni ricevute in vita nel computo dell’eredità

Il calcolo per conoscere i propri diritti è talora complicato.

All’intero insieme dei beni rimasto alla morte di una persona, si aggiunge il valore delle donazioni fatte in vita e si detraggono i debiti.

Questa operazione determina il valore del patrimonio del defunto.

Poi si calcolano le quote che spettano ai legittimari, cioè al coniuge o all’unito/a civilmente ed ai figli, che cambiano a seconda di quanto siano questi soggetti. Questa quota è la riserva, detta anche legittima.

Ognuno però deve considerare nella propria quota di riserva anche le donazioni che abbia ricevuto in vita: è la collazione. Può essere che queste donazioni arrivino alla misura esatta della quota di riserva: in tal caso i legittimari non hanno diritto ad alcun altro bene.

Se invece il valore delle donazioni sia inferiore, allora i legittimari hanno diritto alla quota che manca per arrivare alla riserva.

Quando infine i legittimari hanno ricevuto di più della riserva, rischiano di dover restituire agli altri eredi la parte maggiore.

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La dispensa dalla collazione

Il defunto può evitare in parte l’obbligo di considerare le donazioni come anticipazione dell’eredità tramite la ”dispensa dalla collazione“. Chi di questi soggetti riceve una donazione, può essere infatti dispensato dall’obbligo di calcolarla come parte della propria eredità

La dispensa vale però solo nei limiti della quota disponibile, cioè solo per la parte di cui il defunto può disporre liberamente, che dipende da quanti sono i legittimari.

Può quindi accadere che quando una persona faccia una donazione, non ci siano persone che potrebbero contestarla se il donante morisse in quel momento. Ma poi a distanza di anni o di decenni le cose cambiano se sopraggiungono figli o se il donante si sposa o si unisce civilmente. Ecco perché spesso si opera la dispensa al momento della donazione.

Chi al momento della donazione è legittimario, può opporsi alla donazione: questo significa solo che potrà impugnarla senza limiti al momento della morte del legittimario, non che possa vietarla.

Le donazioni ai non legittimari

La dispensa dalla collazione non può riguardare i soggetti che non siano legittimari. Infatti ad es. fratelli o i cugini del defunto non hanno alcun diritto sull’eredità e quindi possono ricevere beni in donazione o in eredità solo se non vengano lesi i diritti dei legittimari.

Perciò un erede non legittimario che riceve una donazione, può essere costretto a restituirla in gran parte ai legittimari senza aver difese a proprio favore.

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Le donazioni all’ex coniuge

Dopo il divorzio, l’ex coniuge non è più un legittimario e quindi potrà trattenere le donazioni ricevute durante il matrimonio solo se non ledono i diritti dei legittimari.

Il nuovo eventuale coniuge diventa un legittimario e quindi può impugnare le donazioni fatte al coniuge precedente se ledono la sua quota di legittima.

Questo vale anche tra persone unite civilmente.

Le persone che concludono un contratto di convivenza non hanno invece alcun diritto all’eredità del convivente, se questi non abbia fatto testamento a loro favore nei limiti della quota disponibile.

Donazioni dirette ed indirette

Bisogna tener conto che il codice impone di calcolare nel patrimonio del defunto sia le donazioni vere e proprie, sia le cosiddette donazioni indirette.

Le donazioni indirette sono meccanismo di arricchimento di una persona che non hanno la veste formale di donazione.

Se ad es. il padre paga al venditore il prezzo di acquisto di una casa comprata dal figlio, il figlio riceve una donazione indiretta pari al valore della casa.

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Donazioni dissimulate

Le donazioni dissimulate, cioè nascoste, non sono donazioni indirette.

Quando un genitore “vende” una casa ad un figlio ma non si fa pagare, questo contratto si chiama vendita simulata che dissimula (nasconde) una donazione.

Se si dimostra che la vendita è simulata, allora si considera una donazione vera e propria e chi l’ha ricevuta deve calcolarla nella sua quota di riserva se sia un legittimario.

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Bonifico sul conto corrente

Spesso si donano somme di denaro mediante bonifico sul conto corrente.

In questo caso la donazione è nulla, perché non è fatta con atto pubblico

Lo ha detto la Corte di cassazione con la sentenza a Sez. Unite, 27/07/2017, n. 18725: “le liberalità effettuate con trasferimento di danaro a mezzo bonifico bancario, così come il trasferimento di valori mobiliari devono essere qualificate come donazione “diretta” e pertanto sono nulle se non vengono effettuato con atto pubblico“.

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L’azione di riduzione

Il legittimario che vuol recuperare il valore delle donazioni giunte ad altri soggetti è talora obbligato ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario per non perdere questa tutela, che si chiama azione di riduzione.

In caso di testamento, il codice dice che il legittimario deve impugnare prima i legati fatti con il testamento e poi le donazioni partendo dalla più recente, perché quella più antica rientra nella parte disponibile del patrimonio, ovviamente tenendo conto del suo valore effettivo.

Chi impugna una donazione ha una protezione molto intensa, perché può “inseguire” il bene anche se sia stato rivenduto nel tempo, per un periodo di 20 anni dalla morte del donante.

Tutelare i propri diritti e la propria eredità

Lo studio Ticozzi Sicchiero & Partners offre la propria assistenza anche in materia successoria.

Per evitare dispute legali è sempre una buona regola rivolgersi a un professionista per un parere legale. Nelle pratiche successorie sia che un testamento ci sia, sia che il parente sia defunto senza lasciare testamento la gestione dell’eredità è sempre complessa. E’ possibile anzitutto fermare la decadenza e la prescrizione dei propri diritti con una formale diffida ad adempiere.

Se ciò non fosse sufficiente o qualora nascessero delle controversie è sempre possibile tutelare i propri diritti facendo ricorso alla mediazione civile. Una procedura obbligatoria che permette di raggiungere un accordo stragiudiziale che ha il valore della sentenza del tribunale.

Se l’accordo fallisse sarà poi sempre possibile avviare un giudizio ordinario.

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