
INDICE
- Eredità e conto corrente cointestato
- Caso pratico di divisione dei soldi del conto corrente
- Conto corrente cointestato: le regole fondamentali
- Divisione del conto corrente cointestato tra gli eredi
- Come si fornisce la prova sull’appartenenza delle somme depositate nel conto corrente
- La decisione della Cassazione: i soldi appartenevano tutti al defunto!
- E se uno dei coeredi decede prima di dividere le quote spettanti ai cointestatari?
- Assistenza legale in materia di eredità e diritto successorio
Eredità e conto corrente cointestato
Con la recente pronuncia del 18 febbraio 2025, n. 4142, la Cassazione si è pronunciata sul frequente tema delle regole di divisione tra coeredi dei soldi del conto corrente del defunto nello specifico caso in cui il conto corrente è cointestato tra il defunto e la sopravvissuta coniuge (o viceversa).
Casi come questo si verificano sempre più spesso in quanto le coppie sposate o conviventi sempre di più riversano i propri soldi in conti correnti cointestati. Quando a decedere è solo uno dei due cointestatari del conto corrente, come si dividono tra gli eredi i soldi lì depositati? Questo articolo affronta i problemi che si possono verificare in questa situazione e come è possibile risolverli.
Caso pratico di divisione dei soldi del conto corrente
Per poter comprendere come devono applicarsi le regole della legge in queste situazioni è bene avere a mente un caso pratico di riferimento. Useremo quello che è stato affrontato dalla Cassazione nella citata pronuncia.
Questo è il caso affrontato dalla Cassazione (le generalità sono opportunamente oscurate):
“la sorella A.A., evocata in giudizio unitamente alla madre E.E., moglie del de cuius, si era appropriata di liquidità e titoli giacenti su un conto cointestato, di esclusiva proprietà del defunto genitore. [Gli attori X.X., ndr] Hanno chiesto di ordinare la restituzione delle somme e di procedere alla divisione“
Dunque, la situazione è questa: il defunto (marito e padre delle persone convenute in giudizio e padre degli attori) aveva cointestato il proprio conto corrente non solo con la moglie che gli era sopravvissuta, ma anche con la figlia. I fratelli di questa figlia, una volta deceduto il padre, si erano lamentati che la sorella gli avesse rubato le somme contenute nel conto corrente che apparteneva al padre e che si sarebbero dovute dividere secondo le regole della divisione ereditaria e delle quote di legittima.
-Leggi anche: Quote di eredità: modalità di calcolo, tabella, diritti e limiti
Conto corrente cointestato: le regole fondamentali
Abbiamo approfondito questo tema anche in un precedente articolo (vedi qui), ma ribadiamo gli elementi essenziali da conoscere che sono validi anche in relazione alle regole di divisione tra coeredi dei soldi del conto corrente del defunto:
- cointestare un conto corrente con un’altra persona non comporta automaticamente che tutto il denaro lì depositato si divide al 50% tra i vari cointestatari
- i soldi depositati in un conto corrente cointestato continuano ad appartenere a chi li ha depositati
- è importante tenere tutta la documentazione relativa ai depositi di denaro effettuati sul conto corrente cointestato
-Leggi anche: La funzione del conto corrente cointestato spiegata bene
Divisione del conto corrente cointestato tra gli eredi
Utilizziamo come esempio di riferimento il caso pratico sopra descritto.
Quando muore un parente si apre la successione di tutti i suoi beni e averi nonché dei debiti. Nel caso sopra descritto gli eredi del defunto erano la moglie e i tre figli (una sorella e due fratelli). Al momento dell’apertura della successione tra tutti gli eredi si costituisce una comunione dei beni ereditari e gli eredi diventano coeredi. In questo senso, ciascuno di loro, per la quota di propria spettanza, è titolare di una porzione del conto corrente appartenente al defunto.
I coeredi possono quindi decidere se mantenere la comunione del bene (e gestirla secondo le regole della comunione, artt. 1100 ss. c.c.) oppure possono chiderede la divisione delle quote. In questo modo, attravreso un giudizio avanti il Tribunale, si può chiedere che a ciascun coerede sia liquidata la quota di propria spettanza del conto corrente.
Come si fornisce la prova sull’appartenenza delle somme depositate nel conto corrente
Rianiamo sempre ancorati al caso sopra descritto.
La sorella e la moglie del defunto erano cointestatarie del conto corrente. Se, come abbiamo spiegato prima, i soldi depositati nel conto corrente non si dividono equamente tra i vari cointestatari ma bisogna fornire la prova della loro appartenenze a ciascun cointestatario, come si fornisce questa prova?
Anzitutto elemento fondamentale per dimostrare l’appartenenza delle entrate del conto corrente è l’estratto conto, da cui è possibile verificare chi ha depositato delle somme e quali somme sono state depositate.
Non solo! Spesso non è possibile risalire agli estratti conto meno recenti oppure le voci di entrata e uscita possono essere poco chiare, allora la prova può essere fornita anche per presunzioni semplici. In questo senso ci sono molti possibli indizi della provenienza del denaro, ad esempio:
- si può provare che alcuni dei cointestatari del conto non avesse un reddito da lavoro né altre entrate ricorrenti
- si può provare attraverso il deposito di bonifici o altre attività di disposizione dei soldi contenuti nel conto corrente
- si può verificare attraverso il contratto di conto corrente che può contenere delle clausole specifiche sulla ripartizione e utilizzo del denaro depositato nel conto corrente
La decisione della Cassazione: i soldi appartenevano tutti al defunto!
In particolare, nel giudizio qui in commento, era stato accertato che i soldi depositati nel conto corrente provenivano esclusivamente dal defunto perché:
“La Corte d’Appello ha ritenuto superata la presunzione di comproprietà delle somme giacenti sui conti cointestati, evidenziando che la provenienza degli importi e dei titoli, appartenenti esclusivamente al de cuius, trovava riscontro negli estratti conto tempestivamente prodotti, da cui emergeva che quegli importi erano frutto di investimenti effettuati da D.D. o provenienti dalla pensione, ponendo anche in rilievo che la ricorrente non svolgeva attività lavorativa ed era priva di reddito“
Questa valutazione non poteva essere più contestata avanti la Cassazione:
“L’appartenenza dell’ intero importo giacente sui conti dal patrimonio del de cuius è frutto di un accertamento in fatto insindacabile in questa sede, poiché adeguatamente motivato“
-Leggi anche: Lesione dei diritti ereditari: le recenti indicazioni della Cassazione su come comportarsi
E se uno dei coeredi decede prima di dividere le quote spettanti ai cointestatari?
Anche questo è successo nel caso affrontato dalla Cassazione. In particolare, è successo che la moglie del defunto è defunta nel corso del giudizio e si sono aggiunti agli originari coeredi anche gli eredi della signora.
In questo caso cosa succede alla comunione ereditaria tra coeredi?
In questi casi, secondo la Cassazione, si verifica una situazione che si può definire a “matrioska”. Cioè si formano un gruppo di coeredi e un sottogruppo di coeredi. I coeredi originari rimangono sempre gli stessi (inclusa la defunta). Si forma poi un sottogruppo di coeredi della defunta che entra a far parte della comunione ereditaria nei limiti della quota in origine spettante alla signora defunta.
Come afferma la Cassazione, in questa situazione se si vuole procedere alla divisione delle quote di ciascun coerede del conto corrente del defunto si dovrà prima fare la divisione principale che coinvolge i coeredi originari e poi fare la successiva divisione che coinvolge i coeredi della coerede originaria defunta.
Queste le parole della Cassazione:
“Le somme restituite alla massa dovevano esser ripartite in tre quote, anziché in quattro, in base al numero degli originari coeredi. La morte di uno dei condividenti successivamente all’apertura della successione ed alla stessa accettazione dell’eredità, con il subentro ad esso di una pluralità di soggetti, determina l’ insorgere di una nuova comunione tra gli eventuali coeredi del condividente defunto, oggetto di distinta divisione rispetto a quella concernente i beni di cui quest’ultimo era comproprietario. Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse; può invece procedersi a un’unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio, mentre, nello specifico, la formazione di tre quote non era stata soluzione condivisa dalla ricorrente (Cass. 3029/2009 ; Cass. 25756/2018; Cass. 18910/2020). Non rileva che la massa fosse costituita esclusivamente dal credito alla restituzione delle somme prelevate dal conto del de cuius, poiché i crediti ereditari, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (Cass. 19062/2006; Cass. Su 24657/2007; Cass. 15894/2017; Cass. 27417/2017; Cass. 10585/2024)“
-Leggi anche: Guida pratica alla quota di legittima dell’eredità: quando si perde il diritto?
Assistenza legale in materia di eredità e diritto successorio
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