Distanze legali tra costruzioni e immissioni di fumo: il caso del barbeque

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Le distanze tra “costruzioni”

L’articolo 873 c.c. disciplina le distanze minime tra costruzioni, stabilendo che “le costruzioni su fondi confinanti, se non diversamente disposto da regolamenti locali, devono essere tenute ad una distanza non inferiore a tre metri“. Questa norma persegue due scopi: da un lato quello di garantire una convivenza civile tra proprietari di fondi confinanti, prevenendo il rischio di conflitti derivanti da un’eccessiva vicinanza tra edifici, e, dall’altro lato, quello di garantire la sicurezza, l’igiene e un’adeguata illuminazione e aerazione degli spazi evitando che tra edifici costruiti troppo vicini si formino degli intercapedini senza circolo d’aria.

Abbiamo già affrontato più nello specifico in un diverso articolo quali sono le distanze legali che devono essere rispettate cui rimandiamo per una completa esposizione: Risarcimento per violazione delle distanze legali: quali costruzioni devono rispettare le distanze e come si calcola il danno (Cass. 17561 e 17758/2024)

Per quanto qui ci interessa, è importante riportare che la giurisprudenza ha ampliato l’estensione del concetto di “costruzione” contenuto nell’art. 873 c.c. ai fini dell’applicazione della normativa sulle distanze legali. E’ un consolidato orientamento della Corte di Cassazione quello che ritiene rientrino tra le “costruzioni” non solo gli edifici permanenti (ad es. una casa), ma anche altre strutture che, pur avendo carattere temporaneo o accessorio, possono rientrare nella definizione di “costruzione” in senso ampio. Un esempio rilevante, in questo contesto, è rappresentato dal barbecue.

Queste le recenti parole di Cass., 05/01/2024, n. 345: “In tema di distanze legali, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata; ne consegue che in presenza di norma del piano regolatore generale, integrativa rispetto alla disciplina dettata dal codice civile nelle materie regolate dagli artt. 873 e seguenti c.c., che stabilisce una determinata distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo deve computarsi, per la misurazione di detta distanza, altresì la piscina, solo in parte interrata e contenuta da un terrapieno di riporto e da un muro in calcestruzzo armato, trattandosi di opera che rivela i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo e che si connota per uno spazio ben definito, strutturalmente limitato in maniera definitiva e non precaria“.

Leggi ancheIl regime delle distanze legali tra vedute e costruzioni: sentenza n. 34717 del 2023

Il barbeque deve rispettare le distanze legali dal confine?

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che anche un barbecue, se dotato di una struttura stabile e ancorato al suolo, deve rispettare le distanze legali previste dall’art. 873 c.c., poiché è considerato una costruzione a tutti gli effetti. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che rileva il fatto che la struttura abbia una “permanenza” e una “fissità”, intese come stabilità nel tempo e impossibilità di rimuoverla senza opere murarie. Quindi, anche opere che a prima vista potrebbero sembrare di modesta entità o transitorie, come appunto un barbecue in muratura, possono configurarsi come costruzioni soggette al rispetto delle distanze minime.

Ne consegue che chi desidera installare un barbecue fisso nel proprio giardino deve attenersi alle stesse regole previste per la costruzione di edifici, pena l’obbligo di rimozione in caso di violazione delle distanze legali.

E i fumi nocivi? Il problema delle immissioni

Oltre al tema delle distanze legali tra costruzioni, un’altra problematica frequentemente associata all’installazione e all’uso di barbecue riguarda le immissioni di fumo nei fondi confinanti, disciplinate dall’art. 844 c.c.. Tale norma prevede che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori e simili provenienti dal fondo vicino, purché queste non superino il limite della normale tollerabilità, tenendo conto della condizione dei luoghi e delle esigenze della produzione.

La valutazione della tollerabilità delle immissioni è rimessa al giudice, che deve bilanciare gli interessi contrapposti dei proprietari. Nella giurisprudenza , è consolidata l’idea che la tollerabilità sia un concetto relativo, influenzato da fattori ambientali e sociali. Tuttavia, il fumo derivante da barbecue può, in determinate circostanze, superare tale limite e causare disagi significativi ai vicini, rendendo necessario l’intervento giuridico.

Secondo la Cassazione, la prova del superamento della normale tollerabilità delle immissioni spetta a chi agisce in giudizio per chiedere la cessazione delle immissioni o il risarcimento del danno. Tale prova può essere fornita sia tramite perizia tecnica, che attraverso la dimostrazione di un impatto significativo sulla salute o sul benessere dei soggetti coinvolti. I criteri tecnici, come la misurazione delle particelle di fumo o dei gas nocivi presenti nell’aria, sono strumenti utili per determinare se il livello di inquinamento atmosferico prodotto dal barbecue superi la soglia di tollerabilità prevista dall’art. 844 c.c.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che, in mancanza di specifiche norme che fissino una soglia oggettiva e universale, la valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando non solo la quantità di fumo prodotta, ma anche la frequenza dell’uso del barbecue, la durata delle emissioni e la tipologia dei luoghi (ad esempio, un contesto urbano residenziale potrebbe essere più sensibile rispetto a un’area rurale).

L’onere della prova di un eventuale superamento di tale soglia è posto a carico di chi lamenta il danno.

Conclusioni

In definitiva, l’utilizzo del barbecue non è di per sé vietato, ma il proprietario deve fare attenzione a:

  • rispettare le distanze legali qualora intenda costruire un barbeque “fisso”
  • non causare immissioni che possano ledere il diritto del vicino al rispetto della normale tollerabilità

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Le controversie tra confinanti spesso presentano profili particolari perché le condizioni specifiche del luogo e dei regolamenti locali (ad es., comunali o regionali) spesso possono determinare grandi cambiamenti anche nell’applicazione delle regole del codice civile. Per questo è sempre bene rivolgersi a un professionista per un parere.

In questa tipologia di controversie è spesso utile ricorrere allo strumento dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) che permette di svolgere una perizia tecnica che valuti i vizi in punto di rispetto delle distanze legali e del limite di immissioni davanti a un Giudice, ma senza che questo comporti l’instaurazione di una vera controversia giudiziaria. All’esito del giudizio di ATP, infatti, il Giudice non condannerà nessuna delle parti, ma quella perizia che è stata svolta davanti a lui potrà essere utilizzata in un successivo giudizio e difficilmente la decisione del tribunale si discosterà dal risultato della perizia. In questo senso l’ATP permette di sapere in tempi brevi chi ha ragione sapendo che se non si troverà un accordo in base all’esito della perizia ciascuna parte potrà poi avviare un successivo giudizio ordinario per chiedere la condanna dell’altra.

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