Disposizioni anticipate di trattamento: l’apertura del Vaticano su eutanasia e suicidio assistito e la legge 219/2017

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Le disposizioni anticipate di trattamento (c.d. D.A.T.)

La legge n. 219 del 2017 ha introdotto la possibilità di determinare in anticipo le cure cui si vuole essere sottoposti: si tratta delle cosiddette “Disposizioni Anticipate di Trattamento” (DAT) o anche “biotestamento”.

Nello sfortunato caso in cui si cada in una situazione di grave malattia le D.A.T. permettono di stabilire in anticipo a quali cure si può essere sottoposti e quali no.

Diritto a essere informati sulle cure

Ciò che la legge 219/2017 disciplina per primo è il diritto a essere informati sui trattamenti sanitari cui si deve essere sottoposti.

Lo prevede l’art. 1: “[ognuno] ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati”.

Diritto di rifiutare le cure

La stessa legge garantisce a ogni cittadino il diritto di rifiuto: “[ognuno] ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario”.

Lo stabilisce l’art. 1 al comma 5: “Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di  assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico“.

Inoltre, ogni cittadino può sempre revocare il consenso già prestato: “il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente”.

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Divieto di accanimento sul paziente

L’art. 2 comma 2 prevede il divieto per il medico di somministrare cure irragionevoli: “Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico puo’ ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente“.

In cosa consistono le Disposizioni Anticipate di Trattamento

Ogni cittadino può scrivere il proprio testamento biologico contenente le D.A.T. stabilendo a quali cure vuole essere sottoposto in futuro e quali no.

Lo stabilisce l’art. 4: “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”.

Scrivendo le proprie scelte il cittadino deve però indicare un fiduciario, cioè una persona che conosca le sue scelte e possa riferirle al medico se colui che ha scritto il testamento non ne sarà in grado in quel momento: “Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie“.

Stabilire insieme al proprio medico come continuare una cura già iniziata

In alcuni casi relativi a malattie croniche o invalidanti, la legge permette al cittadino di stabilire insieme al proprio medico una pianificazione delle cure da seguire.

Lo stabilisce l’art. 5: “Nella relazione tra paziente e medico di cui all’articolo 1, comma 2, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l’equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità“.

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Attenzione! In alcuni casi le D.A.T. possono essere disattese

Esiste però un limite espresso alle scelte indicate dal cittadino nelle proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento: se sono incongrue o se non riguardano la condizione clinica in cui si trova ora il paziente oppure, ancora, se sono state sviluppate nuove cure più efficaci, il medico può disattendere le scelte del cittadino.

Lo prevede espressamente l’articolo 4 al comma 5: “Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell’articolo 3“.

L’eutanasia non è prevista dalla legge 219/2017

Il testamento biologico non può avere per oggetto l’eutanasia. Il testamento biologico infatti permette alla persona che lo redige soltanto di chiedere al medico di escludere certe cure o che siano cessate determinate cure in corso mediante una pianificazione condivisa dei trattamenti, ma non è possibile chiedere al medico di porre fine alla nostra vita.

Scrivere le proprie D.A.T. nel biotestamento e depositarlo

Le modalità con cui depositare il proprio biotestamento sono stabilite dall’art. 4 comma 6.

Chiunque può scrivere autonomamente le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento. Queste poi vanno redatte nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata anche da un avvocato.

Per chi ha determinate condizioni personali che gli impediscono di scrivere si possono anche depositare D.A.T. redatte in formato video o altri mezzi di cui è capace di disporre il cittadino.

Le D.A.T. vanno poi depositate presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza.

Questo il testo dell’art. 4 comma 6: “Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni“.

Scrivere un testamento non è come scrivere una ricetta

Sì, si può scrivere in modo autonomo il proprio biotestamento contenente le D.A.T., ma se si vuole essere sicuri che le proprie parole non siano fraintese da chi dovrà leggerle e applicarle poi bisogna prestare attenzione alle parole che si utilizzano.

I rischi derivanti da un utilizzo scorretto delle parole possono comportare anche la disapplicazione di tutte le D.A.T. redatte.

Ad es. il divieto di “farsi intubare” che fosse stato scritto nel biotestamento prima del periodo del Covid, preso alla lettera dai medici, avrebbe comportato l’assenza di qualsiasi cura da una malattia. Invece quella pratica medica ha visto moltissime persone salvarsi proprio nelle terapie intensive.

Assistenza per la redazione del proprio testamento biologico

Come per la scrittura del proprio testamento per la gestione dell’eredità, anche per la scrittura del testamento biologico è sempre consigliabile farsi assistere da un legale. Sono molte le trappole in cui si può cadere e le regole stabilite dalla legge non sempre sono chiare e comprensibili.

Per far in modo che le proprie disposizioni relative alla propria persona siano efficaci bisogna scrivere in modo efficace il proprio biotestamento. Lo studio Ticozzi Sicchiero & Partners offre assistenza anche per la redazione di contratti e testamenti.

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