Indice:
- Diritto di visita dei genitori separati: cosa succede se il minore si trova a disagio con uno dei genitori
- Se il minore esprime disagio è sbagliato imporgli la permanenza presso uno dei genitori
- La separazione personale dei coniugi e il diritto di visita
- Tutelare i propri diritti e raggiungere un accordo con l’ex partner
Diritto di visita dei genitori separati: cosa succede se il minore si trova a disagio con uno dei genitori
Il diritto di visita dei genitori separati rappresenta un principio fondamentale nell’ordinamento giuridico italiano, mirato a garantire il mantenimento dei legami affettivi tra genitori e figli, nonostante la separazione coniugale. Tale diritto, sancito sia dalla Costituzione (art. 29) che dalla normativa civilistica (art. 337ter c.c.), assume un’importanza cruciale nel tutelare il benessere emotivo e lo sviluppo armonioso dei minori coinvolti.
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In questo ambito non ci si deve dimenticare però che è riconosciuto come diritto fondamentale la possibilità di ascoltare il minore. Ciò infatti è coerente con il principio del “superiore interesse del minore”. Tuttavia, affinché tale ascolto sia effettivo e significativo, sono previste modalità particolarmente rigorose e cautelative.
L’art. 473-bis.4 c.p.c. stabilisce infatti che il minore possa essere ascoltato in tutti i casi in cui il tribunale debba assumere un provvedimento che lo riguarda se maggiore di dodici anni (ma anche di età inferiore se dimostra una certa capacità di discernimento). Ciò si applica ovviamente anche quando si deve decidere gli orari di visita e di permanenza del minore presso ciascun genitore.
Ecco, la recente pronuncia della Cassazione 12 marzo 2024, n. 6455 affronta il tema che riguarda il diritto di visita dei genitori separati: ha infatti stabilito che se il figlio è a disagio è sbagliato imporre le visite presso uno dei genitori.
Se il minore esprime disagio è sbagliato imporgli la permanenza presso uno dei genitori
Nel caso oggetto della decisione in commento uno dei due genitori (madre) faceva ricorso incidentale lamentandosi della “regolamentazione del diritto di visita della minore con il padre
e con i fratelli nati nella nuova famiglia in forma stringente ed impositiva, nonostante le difficoltà manifestate dalla figlia a coltivare il rapporto con il padre e con la nuova famiglia presso la abitazione di questi“.
La madre indicava infatti che la figlia (sedicenne), ascoltata dal tribunale secondo le forme stabilite dall’art. 473-bis.4 c.p.c., avesse già affermato di trovarsi in stato di disagio, ansia e timore, profondamente radicati, nel frequentare la nuova casa del padre che nel frattempo aveva trovato una nuova compagna e aveva fatto fatica a trovarsi accettata nella nuova casa.
Poichè il minore aveva espresso questa volontà è sbagliato imporre delle frequentazioni e delle visite eccessive rispetto all’effettivo desiderio del minore.
La Cassazione ha infatti stabilito che: “l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse“.
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La separazione personale dei coniugi e il diritto di visita
In conformità con il dettato legislativo, il diritto di visita dei genitori separati si fonda sui principi della continuità e della frequenza delle relazioni parentali. Pertanto, il genitore non affidatario, ovvero colui che non detiene la custodia abituale del minore, ha il diritto di incontrare e trascorrere del tempo con il figlio in un contesto idoneo a favorire l’affermazione dei rapporti parentali.
È importante sottolineare che il diritto di visita non può essere sospeso né limitato in maniera arbitraria, salvo eccezioni motivate da situazioni di comprovato pericolo per il minore, quali abusi o violenze. Inoltre, il principio del “superiore interesse del minore” costituisce il criterio guida nell’emanazione delle disposizioni relative al diritto di visita, assicurando la tutela del minore come obiettivo primario.
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La normativa italiana contempla diverse modalità di esercizio del diritto di visita, che possono essere concordate tra le parti o stabilite dall’autorità giudiziaria in caso di mancato accordo. Queste modalità possono includere incontri periodici, visite giornaliere o weekend alterni, a seconda delle specifiche esigenze della famiglia e delle necessità del minore.
Tutelare i propri diritti e raggiungere un accordo con l’ex partner
Per evitare dispute legali è sempre una buona regola rivolgersi a un professionista per un parere. Nelle controversie familiari si parte sempre con il piede di guerra, ma molto spesso si riesce ad arrivare a un accordo tra le parti.
E’ possibile anzitutto verificare la disponibilità dell’altra parte a raggiungere un accordo stragiudiziale tramite la procedura della negoziazione assistita familiare tra avvocati. Questa permette di raggiungere un accordo che ha lo stesso valore della sentenza del tribunale (infatti dovrà essere omologato dal tribunale) ma ha un costo ridotto e permette di stabilire secondo la reale volontà delle parti le condizioni anziché lasciare che sia il tribunale a stabilirle, spesso in modo standard.
Se l’accordo fallisse sarà poi sempre possibile avviare un giudizio ordinario avanti il tribunale competente per tutelare i diritti del genitore nei confronti dei propri figli.
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