Diritto di veduta: si devono rispettare le distanze legali?

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Il diritto di veduta

Il diritto di veduta è disciplinato agli artt. 900 ss. c.c. consiste nel diritto di una persona di, appunto, avere una finestra che da sul fondo del vicino e permette di osservare ciò che sta oltre.

Il diritto di veduta può configurarsi in modo diverso a seconda della situazione in quanto può derivare da norme legali, regolamenti o consuetudini ed è spesso soggetto a limitazioni per garantire il rispetto di altri diritti, come la privacy, le distanze legali e la proprietà.

Il diritto di veduta si esercita come inspectio e prospectio, si intende così la “possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente“. In questo precedente articolo abbiamo affrontato il tema del diritto di veduta panoramico.

Come sorge il diritto di veduta

Il diritto di veduta si può esercitare quale diritto appartenente alla proprietà. Ad esempio, sono proprietario di un immobile e del relativo diritto di veduta dalla finestra del salotto.

Oppure il diritto di veduta può anche sorgere iure servitutis, cioè come esercizio di un diritto di servitù (ne abbiamo parlato più approfonditamente qui).

In questo caso, ad esempio, ci può essere un contratto che disciplina il diritto di servitù di veduta o lo si può aver acquisito per usucapione se sono trascorsi 20 anni.

Diritto di veduta e distanze legali

L’art. 907 c.c. contiene la disciplina fondamentale delle distanze legali delle costruzioni dalle vedute che dispone non si possa costruire a meno di 3 metri dalla veduta.

In tema di distanze legali però il codice civile contiene solo la disciplina generale, mentre la disciplina più specifica è contenuta in norme di carattere amministrativo come i regolamenti comunali edilizi o i piani regolatori (in questo articolo abbiamo parlato delle distanze legali) (in quest’altro dell’usucapione di distanze inferiori rispetto a quelle legali).

In questo caso la Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: “La disciplina delle distanze per le vedute, contenuta nell’art. 907 c.c., opera per tutte le vedute, indipendentemente dal fatto che esse siano state aperte iure proprietatis, a un metro e mezzo dal confine, o iure servitutis“. Cioè indipendentemente da com’è sorto il diritto di veduta le norme sulle distanze si devono rispettare comunque.

Come tutelare i propri diritti

Lo Studio Ticozzi Sicchiero & Partners offre la sua assistenza nelle cause di diritto immobiliare e per l’adempimento delle formalità necessarie per la corretta costituzione dei diritti di servitù.

Per poter tutelare i propri diritti di proprietario si potrà avviare una mediazione civile che ha dei costi ridotti per poter tentare di raggiungere un accordo stragiudiziale. Questa è fondamentale perché svolge l’importante funzione di interrompere il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione dei diritti.

Inoltre, questa procedura permette di raggiungere un accordo che ha lo stesso valore di una sentenza del tribunale.

Se questo accordo non fosse però possibile o le altre parti non volessero partecipare alla mediazione questa sarà comunque utile per il successivo giudizio ordinario civile in quanto il comportamento viene valutato al fine di condannare al pagamento delle spese di giudizio.

In alternativa, è sempre possibile ricorrere a forme cautelari che permettono di comprendere in anticipo se la causa potrà essere vinta o persa: parlo dell’ATP o accertamento tecnico preventivo che permette di svolgere una consulenza tecnica prima di entrare in causa, ma che sarà utilizzabile nel futuro giudizio di merito.

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