Cosa sono i patti successori? Gli accordi sull’eredità leciti e illeciti

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Cosa sono i patti successori?

I patti successori sono gli accordi che si prendono in vita circa un’eredità che ancora non è devoluta. Può riguardare un accordo tra chi vuol destinare i propri beni e qualcuno dei suoi eredi (patto successorio istitutivo) o anche un accordo tra futuri eredi sulla futura eredità (patto successorio dispositivo).  Il codice vieta questi accordi dichiarandoli nulli nell’art. 458.

C’è una antica radice storica, la superstizione dei romani che temevano il “patto corvino”, che secondo loro poteva ingenerare il desiderio della morte della persona titolare dei beni. Ma c’è anche una ragione attuale, per chi la condivide: la libertà di decidere fino all’ultimo dei propri beni tramite il testamento. Infatti mente un testamento può sempre essere cambiato (art. 587 c.c.), i patti successori, essendo un contratto, no (art. 1372 c.c.).

In altre parole, se qualcuno si obbligasse a lasciare dei beni in testamento a favore di una persona che, in cambio gli versi una rendita, non potrebbe più cambiare idea. Si noti che si parla di beni da lasciare al momento della morte; se invece i beni si attribuiscono subito, allora non è più un patto successorio ma un normale contratto, ad es. un vitalizio atipico.

Quindi al momento restano vietati tutti i patti successori, salvo il patto di famiglia, di cui dirò alla fine.

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Esempi di patti vietati

Tra i patti successori, che la cassazione ha dichiarato nulli, rientra anche la transazione sull’eredità futura. Infatti recentissimamente la Cassazione, con sentenza 5 gennaio 2024, n. 366, ha detto che è un patto successorio nullo anche “la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il de cuius, con il quale egli rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione”.

In precedenza ha ritenuti nulli: “l’accordo col quale i contraenti si attribuiscono le quote di proprietà di un immobile oggetto dell’altrui futura successione” (8/11/2022, n. 32855), il patto con cui “due coniugi dispongano dei loro beni (o di una parte di essi) in favore dei loro rispettivi figli, per il tempo in cui avranno cessato di vivere, – nella specie stabilendo che l’accordo non potrà essere modificato senza consenso scritto manifestato da entrambi –“ (21/11/2017, n. 27624) oppure “l’’accordo col quale i contraenti si attribuiscono le quote di proprietà di un immobile oggetto dell’altrui futura successione “mortis causa”, pattuendo di rimanere in comunione ai sensi dell’art. 1111, comma 2, c.c.” (15/07/2016, n. 14566) ecc.

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Casi limite: il mandato “post mortem”

Per i giudici è invece valido il mandato conferito ed accettato durante la vita del mandante ed avente per oggetto un incarico (anche se di contenuto patrimoniale) da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante e per conto di questo. Si tratta del c.d. mandato post mortem. che può riguardare, ad es., l’incarico di far costruire una tomba di famiglia dove tumulare la salma del defunto o, più in generale, la propria sepoltura (cass.,  23/5/2006, n. 12143). Costituisce valido mandato post mortem “l’atto di iscrizione a società di cremazione, lecito e vincolante per gli eredi” (cass., 29/04/2006, n. 10035).

Tuttavia è necessario che in questo modo non si tenti di aggirare il divieto di patti successori. Deve quindi negarsi validità ad un mandato contrattuale che, in qualsiasi forma e modo, comporti, attraverso l’esecuzione da parte del mandatario dopo la morte del mandante, una trasmissione di beni patrimoniali, inerenti all’eredità, a favore di terze persone.

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Deroghe al divieto di patti successori. Il patto di conguaglio ed altre ipotesi lecite

Sempre tra i patti ammessi, la Cassazione, con ordinanza 9/1/2024, n. 722, ha incluso “l’impegno assunto da fratelli, d’intesa con i genitori, di procedere a forme di conguaglio o compensazione per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dai genitori non viola il divieto di patti successori previsto dall’art. 458 c.c., in quanto non viene ad investire i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore”.

Inoltre è stato ritenuto valida “una scrittura privata con cui il padre si era impegnato a custodire e gestire, possibilmente incrementandone il valore, una collezione di opere d’arte con l’obbligo di non farne subire un decremento e di non spossessarsene, a fronte della contestuale assunzione dell’obbligo, da parte dei figli, di corrispondergli una rendita vitalizia” (24/05/2021, n. 14110).

Il patto di famiglia

Il codice ha infine ammesso il patto di famiglia, regolato nell’art. 768 bis c.c., con il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. Chi riceve i beni deve conguagliare gli altri futuri eredi a meno che non rinuncino. Perché sia certa la volontà di questa attribuzione, il patto di famiglia deve essere concluso per atto pubblico notarile.  Infatti in questo modo un solo futuro erede riceve una ricchezza particolarmente importante mentre agli altri vanno solo conguagli che magari non sono adeguati. La presenza del notaio serve quindi ad essere certi che le parti si rendano conto dell’importanza dell’atto che stanno concludendo.

Tutelare la propria eredità

Per evitare errori o per evitare comunque che le proprie parole vengano mal interpretate è sempre una buona regola rivolgersi a un professionista per un parere. Peraltro, il cliente è anche tutelato dall’obbligo dell’avvocato di mantenere il segreto professionale.

Abbiamo visto infatti che tra il potere di interpretazione del giudice e la difficoltà di utilizzare le parole corrette per applicare gli istituti giuridici delle successioni, la possibilità di incorrere in un errore di formulazione è molto alta.

Non solo per chi vuole scrivere il proprio testamento, ma anche per gli eredi! Scrivere bene i propri lasciti testamentari è fondamentale per semplificare la procedura di successione.

Se ciò non avvenisse e nascessero delle controversie tra gli eredi è sempre possibile tutelare i propri diritti facendo ricorso alla mediazione civile. Una procedura obbligatoria che permette di raggiungere un accordo stragiudiziale che ha il valore della sentenza del tribunale.

Se l’accordo fallisse sarà poi sempre possibile avviare un giudizio ordinario.

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