Diritto di veduta panoramica? sentenze Cassazione (22/6/2023, n. 17922)

Indice:

Cosa è il diritto di veduta panoramica?

Parliamo di veduta panoramica quando abbiamo una finestra che si affaccia su un bel panorama.

La corte di cassazione con la sentenza 22/06/2023, n. 17922, dice che “la panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell’ambiente e dalla visuale che si gode da un certo posto, che può trovare tutela nella servitù altius non tollendi, non anche nella servitù di veduta, che garantisce il diritto affatto diverso di guardare e di affacciarsi sul fondo vicino (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12793 del 14/05/2019; Sez. 1, Sentenza n. 13368 del 26/05/2017; Sez. 2, Sentenza n. 8518 del 31/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 2973 del 27/02/2012; Sez. 2, Sentenza n. 8572 del 12/04/2006).

La servitù di veduta panoramica è configurata, pertanto, quale servitù volta ad assicurare la particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui esso gode, con impedimento della costruzione di opere in assoluto, o oltre determinate soglie, attraverso parte o tutto il fondo servente, in ciò differenziandosi dalla servitù di veduta, che invece è compatibile con la costruzione di opere a distanza legale.

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Quando si ha un diritto di panoramica?

Anche se ci piace il panorama che vediamo, non possiamo impedire ad un vicino di costruire qualcosa che impedisca questa veduta, se rispetta le distanze di legge.

Non possiamo nemmeno impedirgli di piantare alberi che disturbino questa vista sempre se sono a distanza minima legale.

Per godere di un diritto stabile a vedere il panorama occorre infatti esserne titolari in base ad una servitù.

Infatti “il diritto di veduta consistente nella fruizione di un piacevole panorama esige che di esso sia previamente accertata l’esistenza”.

La sentenza 22/06/2023, n. 17922, spiega appunto che “il diritto di veduta panoramica si risolve, dunque, – secondo la giurisprudenza – in una servitù, in ragione dei casi, non aedificandi o altius non tollendi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1206 del 13/02/1999; Sez. 2, Sentenza n. 10250 del 20/10/1997; Sez. 2, Sentenza n. 6683 del 13/06/1995)”.

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Come si acquista il diritto di veduta panoramica?

La servitù di veduta si può acquistare in modi diversi.

Sempre la stessa sentenza 22/06/2023, n. 17922, aggiunge che “la veduta panoramica può essere acquistata, oltre che in via negoziale (a titolo derivativo), anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (a titolo originario), necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall’originario unico proprietario o dell’esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta”.

Insomma o si acquista per contratto oppure per usucapione, ma questa seconda ipotesi ha poco spazio perchè occorrono le c.d. “opere visibili”.

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Conclusioni: come tutelare i propri diritti?

In conclusione, solo acquistando una servitù di diritto di veduta panoramica si può pretendere che il vicino non costruisca o pianti alberi che ci impediscano di godere stabilmente di una piacevole veduta.

Qualora i propri diritti fossero lesi è possibile fare ricorso al tribunale competente con un’azione di manutenzione (ex art. 1170 c.c.) volta a inibire il comportamento lesivo altrui. Questa è una procedura più veloce di un giudizio ordinario che permette di evitare che i propri diritti di proprietario o possessore siano lesi.

In alternativa, è sempre possibile far valere i propri diritti avviando una procedura di mediazione civile. Questa permette di raggiungere un accordo stragiudiziale che ha lo stesso valore della sentenza del tribunale. Inoltre, comporta degli importanti vantaggi fiscali e ha dei costi ridotti rispetto al giudizio ordinario. Non solo, è utile anche per interrompere la prescrizione e la decadenza dei propri diritti.

Se il tentativo di accordo dovesse fallire sarà sempre possibile avviare un giudizio ordinario ove il giudice dovrà tenere conto del comportamento tenuto dalle parti in mediazione per decidere se condannarle alle spese di giudizio.

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