Contratto di ormeggio barca: le regole per la scrittura di un contratto valido (Cassazione 6839/2024)

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Contratto di ormeggio barca: in assenza di un contratto scritto ci sono elementi che ne indicano l’esistenza?

Le fattispecie oggetto delle due sentenze sono in parte coincidenti. Nel giudizio affrontato avanti la Cassazione il proprietario di un gommone lo aveva parcheggiato nell’area del club nautico e ne pagava un affitto. Una notte il gommone gli viene rubato quindi decide di citare in giudizio il club nautico per il risarcimento del danno ritenendo che il contratto di ormeggio comprendesse anche l’onere di sorveglianza e custodia da parte del club nautico.

Oggetto della sentenza del Tribunale di Ancona era invece opposto: una società nautica (locatrice) aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro uno dei conduttori che, per un certo periodo di tempo, aveva ormeggiato la propria barca nell’area del club: chiedeva quindi che le fosse corrisposto l’equivalente del canone di locazione non pagato dall’ormeggiante. Quest’ultimo, convenuto, faceva opposizione e affermava che non esisteva alcun accordo contrattuale perché non aveva mai sottoscritto un contratto.

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Le pronunce offrono l’opportunità di indagare quali sono le condizioni per poter stabilire che un contratto di ormeggio sia stato stipulato anche se non è stato firmato un contratto e, se il contratto fosse stato firmato ma non comprendesse certi obblighi, se si può dire che nel contratto di ormeggio “semplice” rientri anche l’obbligo di custodia e sorveglianza delle barche ivi parcheggiate.

Contratto di ormeggio barca: i requisiti contrattuali (Tribunale di Ancona)

Il Tribunale (sentenza del 6 marzo 2024, n. 482) ben ha indicato che il contratto di ormeggio barca si configura come un contratto atipico perché non disciplinato espressamente nella nostra legge. Questo non significa però che non si possano trovare dei requisiti cd. minimi per riconoscere la sua esistenza.

Come ha indicato già la Cassazione (ad es. con la sentenza n. 3554/2013), “il contratto atipico di ormeggio è caratterizzato deve essere dotato di una struttura minima essenziale individuata nella messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali, con assegnazione all’interessato di uno spazio acquatico protetto e delimitato“.

In questo senso quindi gli elementi fondamentali del contratto atipico di ormeggio barca sono:

  • mettere a disposizione uno spazio acqueo della struttura portuale determinato e protetto
  • mettere a disposizione del conduttore l’utilizzo dei servizi della struttura portuale

Alla presenza minima di questi due requisiti si può ritenere integrato il contratto di ormeggio. Non è quindi strettamente necessario che esista un documento scritto: anche se la produzione del contratto toglie ogni dubbio sulla sua esistenza, il mettere per iscritto il contratto non è necessario se da fonti esterne risultano questi due elementi essenziali.

Ad esempio la messa a disposizione di uno spazio acqueo ben potrebbe essere provata per testimoni, con foto o con la produzione in giudizio degli estratti conto bancari da cui risulta il versamento di soldi per il deposito della propria barca nello spazio del club nautico.

Allo stesso modo l’utilizzo dei servizi potrebbe essere provato con scontrini di pagamenti, testimoni o attraverso la produzione delle tenute contabili dei beni del club nautico.

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L’interpretazione del contratto di ormeggio e l’esistenza di un obbligo di sorveglianza

La fattispecie affrontata dalla Corte di Cassazione invece aveva ad oggetto un contratto di ormeggio barca esistente. Il ricorrente aveva infatti prodotto il contratto stipulato con il club nautico ma pretendeva che, anche se non era stato scritto, questo comprendesse anche l’onere di sorveglianza della barca ormeggiata da parte del club.

In questo caso la Corte ha stabilito il seguente principio di diritto: “Deve ulteriormente sottolinearsi che, come questa Corte ha avuto già modo di affermare, il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso spetta a chi fondi un determinato diritto, o la responsabilità dell’altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione di fornire la relativa prova. La prova della causa e del contenuto del contratto può essere data anche a mezzo di presunzioni“.

In questo senso il ricorrente che voleva ottenere dal club nautico il risarcimento del danno per il furto della propria barca mentre era ormeggiata era onerato di dimostrare, anche per presunzioni, che l’obbligo di sorveglianza e custodia effettivamente sussistesse in capo al club nautico.

La Corte ha quindi accolto il ricorso dell’ormeggiante ritenendo che egli avesse fornito più di un elemento indiziario che sostenesse la sua tesi per cui ricadeva sul club nautico un onere di sorveglianza e custodia delle barche (in particolare il ricorrente aveva prodotto il pagamento di un doppio corrispettivo nonché la richiesta di polizza per il furto quali indizi dell’esistenza di un’espressa obbligazione del circolo per la custodia dei natanti ivi ormeggiati) e che la Corte di Appello non avesse debitamente motivato perché quegli indizi prodotti non fossero sufficienti a fondare la sua richiesta di risarcimento del danno.

Per concludere: l’importanza di contestare le allegazioni della controparte per non perdere la causa

L’esito della sentenza del Tribunale è stato condizionato più dalla regola stabilita dall’art. 115 c.p.c. più che per l’accertamento dell’esistenza di un contratto di ormeggio barca. Questo fa comprendere l’importanza di una corretta contestazione delle allegazioni della controparte al fine di non incappare in tranelli processuali.

L’art. 115 c.p.c. stabilisce infatti: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita“.

La mancata contestazione dei fatti allegati dalla controparte può portare a considerarli come pacifici e esonera la parte opposta dall’onere probatorio. Può quindi portare il giudice a considerare i fatti come non contestati, evitando la necessità di ulteriori prove in merito a tali fatti. La conseguenza è quindi che se i fatti presentati non vengono contestati, il giudice può presumere che siano veri, a meno che la controparte dimostri il contrario.

Nel caso affrontato dal Tribunale, la mancata contestazione dei fatti fondamentali porta alla respinta dell’opposizione al decreto ingiuntivo e al mantenimento delle spese a carico della parte opponente.

Come tutelarsi e come comportarsi per la redazione di un efficace contratto?

Se ci si trovasse in una delle situazioni sopra descritte è importante comprendere quale spazio di manovra esiste per la tutela dei propri diritti di credito o di risarcimento dei danni in base al contratto stipulato. E se nessun contratto fosse stato messo per iscritto non significa che un rapporto contrattuale sia inesistente.

E’ utile chiedere anzitutto un parere sul contratto per comprendere come questo deve essere interpretato giuridicamente e quali obblighi ne derivano per le parti. Successivamente si potrà agire anzitutto con una formale diffida ad adempiere nei confronti dell’altra parte per avviare un dialogo.

Se dalla diffida ne derivasse un nulla di fatto si potrà agire con un primo mezzo formale: la negoziazione assistita tra avvocati. Un efficace mezzo stragiudiziale di composizione della lite che, oltre che essere una condizione obbligatoria per l’avvio del giudizio, potrà anche essere utile nel successivo giudizio civile ove si valuterà il comportamento delle parti nella fase stragiudiziale e chi si è comportato male potrà essere condannato al risarcimento del danno.

Infine se nessun metodo preliminare è risultato efficace si potrà avviare una causa civile avanti il Tribunale o al Giudice di Pace per sentire accolte le proprie ragioni.

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