Chi non versa il mantenimento commette un reato! Lo prevede l’art. 570 bis c.p.

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Chi non versa il mantenimento commette un reato punito dall’art. 570 bis c.p.

L’art. 570 bis del codice penale prevede che si applichino le pene previste dall’art. 570 c.p. (intitolato: Violazione degli obblighi di assistenza famigliare) anche tra coniugi separati o divorziati.

In particolare l’art. 570 bis c.p. prevede che: “le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli“.

La pena prevista per chi commette questo reato è la seguente: “la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila“.

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Assegno di mantenimento: il precedente diverso regime tra coniugi separati e divorziati

Il principio di diritto stabilito dalla recente sentenza n. 2098 del 17 gennaio 2024 ha una portata innovativa perché precedentemente si distinguevano i casi in cui il coniuge separato non versava il mantenimento dovuto per i figli o quello in cui non versava il mantenimento dovuto per l’ex coniuge separato.

In Italia due coniugi prima di ottenere il divorzio devono richiedere la separazione. Anche la recente riforma Cartabia, che permette ora di fare un unico giudizio che porti dalla separazione al divorzio, prevede comunque che si rispetti questo doppio passaggio.

Precedentemente si riteneva che il reato ex art. 570 bis c.p. si configurasse:

  • se il coniuge separato (legalmente o di fatto) non versava anche per una sola volta il mantenimento dovuto per i figli
  • il coniuge divorziato non versava anche una sola volta il mantenimento dovuto per i figli o per l’ex coniuge

Per quanto riguarda il caso in cui il coniuge separato (legalmente o di fatto) non versasse all’altro coniuge il mantenimento, si prevedeva invece che: “la “mera” violazione di un obbligo a carico di un coniuge separato a favore dell’altro coniuge separato non era punibile, mentre la reiterata violazione era punibile la dove si fossero fatti mancare i mezzi di sussistenza“.

Dunque, era molto più difficile dare prova che l’altro ex coniuge avesse fatto mancare i “mezzi di sussistenza” non versando l’assegno di mantenimento.

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Il nuovo orientamento

Si è lentamente formato e consolidato con la recente sentenza n. 2098/2024 un diverso orientamento che ritiene, alla luce di come è stato riscritto l’art. 570 bis (d.lgs 21/2018), che il reato lì previsto si applichi anche tra coniugi separati e anche nel caso in cui si ometta per una sola volta il versamento del mantenimento al coniuge.

Questa conclusione è frutto di un lungo percorso che è cominciato con la legge n. 54/2006 il cui art. 3 fa riferimento “in generale ai casi di violazione degli obblighi di natura economica originati dal procedimento di separazione dei coniugi, senza alcuna distinzione in relazione ai soggetti beneficiari”.

Successivamente, infatti, anche la Corte Costituzionale aveva indicato nella sentenza n. 189/2019 che lo stesso art. 3 della legge n. 54/2006 richiama l’art. 12 sexies della legge n. 898/1970 (cd. Legge sul divorzio) “equiparando cosi integralmente sul piano penale il mancato versamento dell’assegno nei confronti del coniuge e dei figli“.

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E se l’altro coniuge si trova nell’impossibilità assoluta e incolpevole di adempiere?

Nella sentenza qui analizzata la Cassazione affronta anche il caso in cui il coniuge su cui ricade l’obbligo di versare un assegno di mantenimento a favore dei figli e/o dell’ex coniuge si trovi in uno stato di impossibilità economica per poter versare il mantenimento stabilito.

Anzitutto bisogna indicare che il reato punito dall’art. 570 bis c.p. esclude le ipotesi di dolo, ovvero i casi in cui l’ex coniuge ometta volontariamente il versamento del mantenimento.

Sul punto dell’impossibilità la Cassazione rileva che l’orientamento per ora prevalente stabilisce che si debba verificare nel concreto “in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell’interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto abbia effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza“.

Quindi per valutare l’impossibilità bisogna tener conto di una serie di fattori:

  • il valore dell’assegno di mantenimento stabilito
  • la disponibilità reddituale dell’ex coniuge cui è imposto il versamento
  • la capacità dell’ex coniuge cui è imposto il versamento di reperire altre fonti di guadagno per assolvere ai propri doveri
  • le necessità dell’ex coniuge cui è imposto il versamento per soddisfare le proprie indispensabili esigenze di vita
  • il contesto socio-economico di riferimento

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