Indice:
- Il “biotestamento” o testamento biologico (disposizioni anticipate di trattamento)
- Biotestamento e diritto all’informazione
- Biotestamento e diritto di scelta
- Biotestamento e divieto di accanimento
- Biotestamento e disposizioni anticipate di trattamento
- Biotestamento e pianificazione condivisa delle cure
- Biotestamento e necessità di una corretta determinazione delle proprie scelte
- Biotestamento ed eutanasia
- Scrivere un biotestamento corretto
Il “biotestamento” o testamento biologico (disposizioni anticipate di trattamento)
Con le parole biotestamento” o testamento biologico ci si riferisce alla possibilità di determinare le cure cui siamo disponibili ad essere sottoposti. Serve in caso di grave malattia o incidente che mettano in pericolo la nostra vita.
La parola testamento è impropria, perché il testamento serve per trasmettere la propria ricchezza al momento della morte. Tuttavia l’aggettivo “bio” spiega che si tratta di volontà che manifestiamo in relazione alla nostra vita.
La legge che disciplina la materia (n. 219 del 2017) non utilizza mai i termini biotestamento o testamento biologico. Le parole corrette sono “disposizioni anticipate di trattamento” perché hanno ad oggetto le cure mediche cui desideriamo sottoporci o meno.
Leggi anche: Lascito testamentario come si scrive un testamento olografo (art. 587 c.c.)
Biotestamento e diritto all’informazione
La legge n 219 del 2017, art. 1, regola anzitutto il diritto ad essere informati correttamente.
Ognuno “ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati”.
Questo per consentire una scelta consapevole in ordine alle cure che vogliamo intraprendere; possiamo però anche “rifiutare in tutto o in parte di ricevere e informazioni” o indicare i familiari o una persona di sua fiducia” per riceverle.
Leggi anche: Divieto di pesi sulla legittima (art. 549 c.c.): nullità o inefficacia relativa della disposizione testamentaria?
Biotestamento e diritto di scelta
La legge garantisce anche il diritto di determinarsi. Ognuno “ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario” e può sempre revocare il consenso prestato, tanto che “il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente”.
Questa libertà di revoca del consenso fa in effetti pensare ad un biotestamento. Ha in comune, con il testamento in senso proprio, il diritto a cambiare idea fino all’ultimo momento della propria vita e senza che nessuno possa sindacare la scelta.
Leggi anche: Il testamento biologico o “biotestamento”
Biotestamento e divieto di accanimento
La legge vieta al medico ogni accanimento terapeutico. “Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati”.
Questa non è eutanasia ma alleviazione doverosa delle sofferenze.
Leggi anche: Perizia calligrafica sul testamento olografo: le nuove parole della Cassazione
Biotestamento e disposizioni anticipate di trattamento
Le disposizioni anticipate vere e proprie, quelle appunto chiamate biotestamento o testamento biologico, sono contenute nell’art. 4 della legge.
“In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”. A questo fine indica un fiduciario che faccia da suo portavoce.
Queste disposizioni vanno rispettate, sia pure con alcuni ragionevoli limiti. Possono “essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”.
Biotestamento e pianificazione condivisa delle cure
Vi è infine la possibilità di determinare con il proprio medico le cure per la malattia già in atto. “Rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante” o di “inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico”.
Il medico deve attenersi a queste indicazioni se il paziente sia “nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”.
Leggi anche: Alterazione del testamento: quali conseguenze derivano dalla modifica del testamento scritto?
Biotestamento e necessità di una corretta determinazione delle proprie scelte
Chi redige il proprio biotestamento (o testamento biologico), può anche farlo di persona, dato che lo può scrivere personalmente e limitarsi a depositarlo “presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza”.
Ci sono tuttavia rischi derivanti da un utilizzo scorretto delle parole. Ad es. il divieto di “farsi intubare” che fosse stato scritto nel biotestamento prima del periodo del Covid, preso alla lettera dai medici, avrebbe comportato l’assenza di qualsiasi cura da una malattia. Invece quella pratica medica ha visto moltissime persone salvarsi proprio nelle terapie intensive.
Inoltre la legge prevede anche la necessità di nomina di un fiduciario cui attribuire determinati compiti e così via. Nelle DAT possono anche essere incluse altre dichiarazioni che non riguardino il biotestamento, ad es. quelle sulla donazione di organi, sulla propria sepoltura ecc.
Biotestamento ed eutanasia
Il biotestamento non ha per oggetto l’eutanasia.
Nel primo caso, ammesso dalla legge, si può chiedere al medico di cessare le cure in corso mediante la pianificazione condivisa, ma non di porre fine alla nostra vita. La seconda ipotesi è invece attualmente vietata dall’art. 579 del codice penale. Infine va ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 242 del 2019, ha parzialmente abrogato l’art. 580 del codice penale, che punisce l’aiuto al suicidio, per i casi specificamente indicati nella sentenza stessa.
Leggi anche: Guida pratica al testamento olografo: tutto ciò che è importante sapere
Scrivere un biotestamento corretto
Lo studio Ticozzi Sicchiero & Partners offre la propria assistenza anche in materia contrattuale e di redazione dei contratti e dei testamenti.
Per evitare dispute legali è sempre una buona regola rivolgersi a un professionista per un parere legale. Per evitare di incorrere in errori o trappole legali è importante farsi aiutare nella redazione del testamento.
Articoli correlati