Cartella clinica del paziente: ognuno ha diritto a ricevere copia gratuita della propria cartella clinica

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Cartella clinica del paziente: il caso originario riguardava un paziente di un dentista

Il caso da cui origina la sentenza C-307/22 della Corte di Giustizia UE riguarda un cittadino tedesco, paziente di un dentista, il quale aveva chiesto che gli fosse fornita una copia integrale della propria cartella clinica in quanto dubitava che le cure offerte dal medico fossero state idonee e voleva valutarne gli esiti.

Il dentista aveva però risposto che gli avrebbe consegnato la copia della sua cartella solo a fronte del pagamento delle spese. Pagamento che la legge tedesca prevede, ma che il paziente si era rifiutato di versare. Iniziò così la causa avanti il tribunale tedesco fino ad arrivare alla Corte Federale che ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE.

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Un principio di diritto

La Corte Federale tedesca ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia chiedendo che venisse chiarita la corretta interpretazione dell’art. 12 del Regolamento UE 2016/679, cd. GDPR.

Questo articolo prevede infatti che il titolare del trattamento (in questo caso il dentista che ha i dati del paziente nella propria cartella clinica) “…adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro…”.

In via generale il paragrafo 5 del citato art. 12 prevede che queste informazioni siano rese in modo gratuito: “le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell’articolo 34 sono gratuite”.

Il titolare del trattamento (qui il dentista) può rifiutarsi o chiedere il pagamento delle spese solo se “le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo”.

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Il diritto di accesso ai propri dati

La Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto del paziente ad avere copia dei propri dati personali, ma ha specificato che bisogna tener conto del fatto che l’art. 12 del GDPR è volto a tutelare le persone da trattamenti abusivi dei loro dati. In questo senso ogni persona ha diritto a ottenere copia delle informazioni relative al trattamento dei propri dati.

Ha poi confermato che la prima copia, proprio perché esiste il diritto dell’interessato a conoscere del trattamento dei propri dati, deve essere fornita gratuitamente.

Allo stesso modo, dato che un pagamento non può essere imposto, non possono imporsi nemmeno oneri di motivazione all’interessato che quindi non dovrà motivare specificamente la propria richiesta né questa potrà essere rifiutata perché mancante di un’adeguata motivazione.

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Quali dati possono essere oggetto della richiesta?

La Corte Europea ha poi meglio specificato qual è il contenuto dei dati che l’interessato può richiedere all’amministrazione.

Ha infatti argomentato che l’art. 15 del GDPR “conferisce all’interessato il diritto di ottenere una riproduzione fedele dei suoi dati personali, intesi in senso ampio, che siano oggetto di operazioni qualificabili come «trattamento effettuato dal titolare di tale trattamento»”.

Cioè si può chiedere copia di tutti i dati personali oggetto di trattamento, non è sufficiente una semplice sintesi di questi.

Tutelare i propri diritti

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Per evitare dispute legali è sempre una buona regola rivolgersi a un professionista per un parere legale.

Se ciò non fosse sufficiente o qualora nascessero delle controversie è sempre possibile tutelare i propri diritti facendo ricorso alla mediazione civile. Una procedura obbligatoria che permette di raggiungere un accordo stragiudiziale che ha il valore della sentenza del tribunale.

Se l’accordo fallisse sarà poi sempre possibile avviare un giudizio ordinario.

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