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Attenuanti specifiche nel disciplinare notarile: l’art. 144 l.n.
Il principio di cui avevo chiesto l’affermazione è che mentre per le attenuanti generiche esiste la discrezionalità del giudice di merito, per quelle specifiche invece questo spazio di decisione non sussiste.
Infatti l’art. 144 l.n. usa il verbo all’indicativo nel precisare che, in tali ipotesi, ad una sanzione più grave viene sostituita una minore, Dunque esclude che il giudice “possa” invece farlo.
E’ una tesi che avevo sostenuto in tempi “non sospetti” ovvero non in sede di patrocinio difensivo, come in questo caso.
La mia tesi era che “l’art. 144 l.n. prevede un automatismo nella riduzione della sanzione in presenza delle attenuanti perché la legge dice che in quei casi “la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite…” sicché, come già detto, si tratta di un obbligo e non di una facoltà della commissione”: G. Sicchiero, Le attenuanti nel procedimento disciplinare notarile, in Vita notarile, 2018, pag. 83. Se non erro, mi pare essere l’unico studio sul tema.
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Un precedente della Cassazione
La cassazione ha condiviso questo assunto, che aveva da poco affermato in altro precedente.
“ La Corte territoriale, invero, ha da un canto sovrapposto la disciplina delle attenuanti generiche e delle attenuanti specifiche, dall’altro non ha considerato che, per interpretazione consolidata, con il nuovo testo dell’art. 144, la discrezionalità del giudice disciplinare è limitata al solo riconoscimento della sussistenza delle attenuanti come individuate dalla norma, risultando poi conseguenza necessitata, laddove il ravvedimento operoso integri una delle due fattispecie, l’applicazione della riduzione ovvero la sostituzione della sanzione applicabile (cfr. Cass. n. 7051/2021)”.
Ed ha poi esattamente sottolineato che l’art. 144 l.n. non mette termini temporali perché il notaio adotti i comportamenti che danno luogo ad attenuanti specifiche:
“Certamente, poi, è irrilevante che la condotta riparatoria sia stata posta in essere successivamente alla contestazione disciplinare, non risultando alcun limite temporale nella norma ed essendo devoluto al giudice il potere di valutare interamente il rapporto che è alla base della sanzione irrogata”.
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I due casi dell’art. 144 l.n.: adoperarsi per e riparare il (danno)
Vi è anche una precisazione del S.C. su cui nulla c’è da obiettare:
“Deve ancora puntualizzarsi, tuttavia, che, al fine di sussumere il comportamento asseritamente riparativo del notaio in una delle due ipotesi previste dall’art. 144 e applicare in conseguenza una delle due attenuanti specifiche, il notaio deve essersi «adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione» o deve aver «riparato interamente il danno prodotto».
Dai differenti sintagmi utilizzati si comprende allora che la prima ipotesi (l’essersi il notaio adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione) può ricorrere per ogni tipo di illecito disciplinare che non abbia prodotto in concreto un danno patrimoniale, configurandosi l’altra attenuante, invece, quando tale danno si sia prodotto ma sia stato «riparato interamente». Nella prima ipotesi, l’eliminazione delle conseguenze si realizza mediante ogni condotta idonea a rimediare alla lesione del bene protetto dall’ordinamento notarile, senza che sia d’ostacolo l’eventuale carattere omissivo dell’illecito; negli illeciti commissivi la rimozione delle conseguenze dannose consiste nel compimento di un’attività uguale e contraria a quella integrante la violazione che non può esaurirsi nella condotta doverosa mancata, ma deve risolversi in un comportamento diverso e ulteriore, volto a modificare la situazione di fatto e di diritto prodottasi in contrasto con quella che, rispettando la prescrizione deontologica e professionale, si sarebbe verificata; infine, nel caso delle violazioni di tipo omissivo proprio, che in quanto tali non cagionano un evento in senso naturalistico, è necessario il compimento della condotta omessa (v. per l’analisi delle attenuanti specifiche nell’art. 144, Cass. Sez. 2, n. 3203 del 2014)”.
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Attenzi0ne all’illecito omissivo
La precisazione che negli illeciti commissivi la condotta del notaio “non può esaurirsi nella condotta doverosa mancata”, serve. Infatti laddove non siano state versate imposte per le quali il notaio abbia ricevuto gli importi dal cliente, il fatto di provvedere successivamente non può costituire attenuante, appunto perché si tratta solo dell’attività che avrebbe comunque dovuto compiere. Semmai questo comportamento può incidere sulla misura della sanzione, ma non sulla sua natura.
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