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Il caso: risarcimento dei danni alle vittime di reati violenti
Alcuni anni fa una donna è stata uccisa dall’ex compagno, condannato in via definitiva sia a 30 anni di reclusione sia al risarcimento dei danni ai parenti. Tuttavia poiché l’assassino è nullatenente, ho attivato una causa contro lo Stato in base alla la legge 122/2016.
Questa legge prevede in un caso simile che l’indennizzo sia pagato dallo Stato, però ad alcuni parenti solo se ne manchino altri, pur essendo tutti danneggiati. Nel nostro caso hanno ottenuto un modesto indennizzo i figli ed il marito, separato da 16 anni. Nulla ai genitori ed alla sorella, sebbene la sentenza penale avesse condannato l’assassino a risarcire anche loro.
Leggi anche: Indennizzo danni da reati violenti: le richieste dell’avvocato generale della Corte UE (causa C-126/23)
La legge n. 122 del 20916 finisce alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Data l’ingiustizia di questa legge, che non recepisce correttamente una direttiva dell’unione europea, ho sollevato il caso avanti al tribunale di Venezia.
Con grande soddisfazione il tribunale ha sottoposto alla Corte di giustizia il problema. In particolare si tratta della conformità della legge n. 122/2016 alla direttiva UE n. 2004/80 UE. Anche se scritta per impedire i reati violenti “transfrontalieri”, la direttiva si applica anche a cittadini del paese in cui avvenga il fatto.
La specifica questione
La Corte di Giustizia dovrà valutare “se sia, o no, consentito ai singoli Stati in presenza di un illecito plurioffensivo (uccisione di un congiunto) operare una discriminazione tra soggetti danneggiati come tale già riconosciuti in sede penale subordinando la corresponsione dell’indennizzo ai genitori ed alla sorella della vittima a condizione che non vi siano coniuge superstite e figli” .
A che punto siamo?
Nel momento in cui scrivo (novembre 2023) posso dire che gli “agenti” (rappresentanti) della Commissione europea avanti alla Corte di giustizia ritengono che la questione indicata sia fondata.
A loro parere, uguale al mio, non è possibile che la vittima “secondaria” sia risarcita solo se manchi un’altra vittima secondaria. Questo significa che se la Corte seguirà la nostra tesi, anche i genitori e la sorella della donna uccisa avranno diritto all’indennizzo, che la legge italiana non ammette se ci siano i figli o il coniuge. Ora aspettiamo la decisione della Corte di Giustizia.
Tutelare i propri diritti
Lo studio Ticozzi Sicchiero & Partners offre la propria assistenza anche in materia di risarcimento del danno.
Per evitare dispute legali è sempre una buona regola rivolgersi a un professionista per un parere legale.
Se ciò non fosse sufficiente o qualora nascessero delle controversie è sempre possibile tutelare i propri diritti facendo ricorso alla mediazione civile. Una procedura obbligatoria che permette di raggiungere un accordo stragiudiziale che ha il valore della sentenza del tribunale.
Se l’accordo fallisse sarà poi sempre possibile avviare un giudizio ordinario.
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