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I livelli minimi di prestazioni sanitarie
In Italia il sistema sanitario è disciplinato da leggi sia statali sia regionali. In particolare, il S.S.N. istituito con la legge n. 833 del 1978 prevede i livelli di prestazione minimi che lo Stato deve garantire. Lo Stato li stabilisce di norma su base triennale adottando un piano sanitario nazionale, come prevede l’art. 1 della l. 595 del 1985. Al successivo art. 3 poi le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie: in forma pubblica (cd. diretta) o privata dagli enti convenzionati (cd. indiretta). E’ con il successivo d.lgs. 124 del 1998 che lo Stato ha stabilito che fosse compito delle Regioni indicare i tempi massimi per l’erogazione della prestazione sanitaria di cui si deve dare idonea pubblicità: “le regioni disciplinano i criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere determinano (…) il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni (…) e l’erogazione della stessa. Di tale termine è data comunicazione all’assistito al momento della presentazione della domanda della prestazione”.
Tempi di attesa nel pubblico: cosa prevede la legge
Quindi sono le singole Regioni che si occupano di garantire che i tempi di attesa previsti per ogni prestazione sanitaria siano rispettati dalle singole aziende sanitarie. Lo Stato adotta normalmente con cadenza triennale il PNGLA, cioè il Piano nazionale di governo delle liste di attesa cui le Regioni devono conformarsi. Inoltre ogni Regione è obbligata a rendere pubblici i tempi di attesa, come previsto dall‘art. 41 del d.lgs. 33/2013. I tempi di attesa previsti si distinguono in base a 4 diverse categorie di priorità:
- 1) classe U (Urgente);
- 2) classe B (Breve Attesa);
- 3) classe D (Differita);
- 4) classe P (Programmabile).
Per ogni categoria corrispondono quindi diversi tempi di attesa:
- 1) classe U entro 24 ore dalla presentazione;
- 2) classe B entro 10 giorni dalla prenotazione;
- 3) classe D entro 30 giorni dalla prenotazione;
- 4) classe P entro 60/90 giorni dalla prenotazione secondo indicazione del medico prescrittore.
Questo vale per le prestazioni sanitarie in generale, per prestazioni specifiche, ad esempio per gli interventi chirurgici, sono previsti tempi di attesa diversi.
Prestazioni sanitarie intramoenia (intramuraria)
E’ lo stesso d.lgs. 124 del 1998 che ha previsto inizialmente la possibilità di ricorrere alle prestazioni private “intramurarie” qualora gli enti pubblici non permettano l’erogazione della prestazione richiesta entro i tempi massimi stabiliti. In particolare prevede che “qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato (…) l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività liberoprofessionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione“.
Tempi di attesa regionali
Come appena visto sono le singole Regioni ad avere autonomia nel disciplinare, organizzare e garantire i livelli minimi di prestazioni sanitarie nei tempi previsti dalla legge. La Regione Veneto ha adottato la normativa statale nella legge regionale n. 30 del 2016 e all’art. 38 stabilisce le modalità di erogazione della prestazione e i tempi di attesa, che coincidono con quelli previsti dalla normativa statale. Ogni Regione è inoltre obbligata a rendere pubblici i tempi di attesa. la Regione Veneto li mette a disposizione nel sito del Portale Sanità (vedi qui) dove è possibile verificare per ogni tipo di intervento richiedibile i tempi di attesa previsti. Per il cittadino non è però sufficiente riscontrare che i tempi di attesa siano eccessivi, ma deve prenotare al CUP di riferimento la prestazione. Se i tempi saranno eccessivi potrà richiedere una prestazione intramuraria. Mettiamo a disposizione un fac-simile della richiesta di prestazione intramuraria da inviare all’Ufficio relazioni col pubblico dell’azienda sanitaria qui sotto.
Conclusioni: la prestazione per il cittadino, il rimborso per il privato
Spesso accade che anche prenotando al CUP alcune visite mediche o interventi si debba aspettare mesi se non anni per ricevere la prestazione. Si pensi ad esempio alle visite allergologiche o ad alcuni interventi chirurgici come quelli al ginocchio. Mentre andando in via privata la prestazione si otterrebbe molto più velocemente. Se i tempi di attesa superano quindi i massimi previsti dalla legge si potrà chiedere di eseguire la prestazione in via privata, al costo del ticket pubblico. Il privato che esegue la prestazione potrà poi chiedere all’azienda sanitaria di riferimento la differenza tra il costo del ticket pubblico e il costo della prestazione eseguita. Anche la Corte di Cassazione interviene numerose volte sul tema, da ultimo con la sentenza n. 20128/2023 in cui ha ribadito che “la tutela della salute non può essere compromessa da ragioni di bilancio, di contabilità o di altro simile genere”.
Scarica qui il fac-simile del modulo di richiesta da inoltrare all’URP della azienda sanitaria di riferimento: modulo-richiesta-prestazione-intramuraria
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