Telecamere nel condominio? Il rapporto tra sicurezza e diritto alla privacy dei condomini

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Telecamere nel condominio e diritto alla privacy

Da anni il diritto alla riservatezza è tutelato con vigore. Le norme italiane che si sono susseguite da metà degli anni ’90 sono ora state sostituite quasi integralmente da un regolamento dell’unione europea (2016/679), che vale automaticamente in tutti i paesi dell’unione senza necessità che sia adottata una legge interna per recepirlo.

Il diritto alla riservatezza è intensissimo e si può riassumere in poche parole: nessun dato che ci riguarda può essere in qualsiasi modo raccolto trattato senza il nostro consenso. Il consenso non serve solo in particolari casi indicati dal Regolamento, ad es. per motivi di giustizia.

E’ infatti evidente che non si può chiedere ad un delinquente il permesso di conservare i suoi dati negli archivi del ministero della giustizia. I casi in cui è possibile trattare dati senza consenso devono perciò avere una “base giuridica”.

Tra le ipotesi di base giuridica vi è quello di far valere un proprio diritto. Posso infatti fotografare il ladro che sta rubando per raccogliere una prova da far avere alla polizia.

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La tutela della privacy e le telecamere

Il problema della tutela della riservatezza emerge anche in relazione ad un divieto espresso di legge.

Bisogna sapere che il codice penale punisce le interferenze nella vita altrui. L’art. 615 bis c.p. prevede infatti che “chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Il problema consiste quindi tutto nell’avverbio “indebitamente”, perché è questa modalità che caratterizza il reato.

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La telecamera nel condominio

Un caso che qui ci interessa, è quello delle telecamere che servono a visualizzare le persone che vogliono entrare in casa nostra. Bisogna distinguere però tra la semplice telecamera che ci fa vedere chi suona al campanello e la telecamera che registra le persone che entrano in un posto, ad es. nel condominio.

Infatti la registrazione di immagini rientra nel concetto di “trattamento” dei dati per i quali occorre il consenso dell’interessato, salvo esista una “base giuridica” che ci consente di non chiederlo. E’ evidente che una telecamera che registra gli accessi può disturbare l’interesse di una persona che non vuol far sapere chi la viene a visitare.

In secondo luogo c’è l’interesse del visitatore, che non vuol essere ripreso.

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Cosa dice il garante per la tutela dei dati personali?

Il Garante è stato spesso interessato da questo problema ed ha anzitutto dato un chiarimento: ovvero che il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”. Poi cha precisato che “non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare tali sistemi”.

Infatti “in base al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento (es. un condominio) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. Quindi spetta all’amministratore di condominio che esegua la delibera condominiale di valutare che la telecamera sia posizionata adeguatamente.

Infatti “l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite” e quindi se la telecamera serve per impedire l’accesso ai malintenzionati, non deve essere posizionata in modo da filmare quello che avvenga ad es. dentro casa di altri.

Il tribunale di Prato ha affrontato questo caso.

Come agire per tutelare i propri diritti a fronte di una delibera nulla o annullabile?

Lo Studio Ticozzi Sicchiero & Partners offre la propria assistenza anche in materia condominiale e immobiliare, sia per la gestione del contenzioso sia per la redazione degli atti utili ad evitarlo.

Sia nel caso in cui l’assemblea condominiale adotti una delibera nulla sia nel caso che ne adotti una annullabile, è necessario procedere con solerzia all’impugnazione della delibera avanti il Tribunale. La legge infatti stabilisce un termine di 30 giorni per impugnare le delibere in caso di annullabilità.

Per poter tutelare i propri diritti di condomino si potrà avviare una mediazione civile che ha dei costi ridotti per poter tentare di raggiungere un accordo stragiudiziale. Questa è fondamentale perché svolge l’importante funzione di interrompere il decorso dei termini di decadenza dell’impugnazione della delibera salvando i diritti della persona.

Inoltre, questa procedura permette di raggiungere un accordo che ha lo stesso valore di una sentenza del tribunale.

Se questo accordo non fosse però possibile o le altre parti non volessero partecipare alla mediazione questa sarà comunque utile per il successivo giudizio civile in quanto il comportamento viene valutato al fine di condannare al pagamento delle spese di giudizio.

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