Si può donare denaro con bonifico bancario? Cassazione sezioni unite 27/7/2017 n. 18725

Indice:

Donare denaro con bonifico bancario

Se una persona dona del denaro con bonifico bancario, non fa una cosa legittima.

Un’importante sentenza ha detto che “le liberalità effettuate con trasferimento di danaro a mezzo bonifico bancario, così come il trasferimento di valori mobiliari devono essere qualificate come donazione “diretta” e pertanto sono nulle se non vengono effettuato con atto pubblico”.

E’ la decisione della corte di cassazione a sezioni unite, 27/07/2017, n. 18725.

Leggi anche: Donazioni esentasse? La recente sentenza n. 7442 del 20/3/2024

Donazione ed atto pubblico

Cerchiamo di comprendere il problema. La volontà di donare è talmente insolita che il codice civile pretende che la donazione sia fatta per atto di notaio a pena di nullità. Una donazione fatta a voce, con scrittura privata, consegnando un bene e così via, quindi, non vale.

Solo le donazioni di modico valore si possono fare senza atto pubblico.

Sapere se siamo in presenza di modico valore dipende dalla ricchezza di chi dona. Per qualcuno 1000 euro sono niente, per altri magari l’intero stipendio di un mese e quindi non esistono criteri rigorosi per capire.

Leggi anche: Differenze tra donazioni dirette e indirette: limiti, imposte e gratuità

Donazione nulla: cosa succede?

Cosa accade se la donazione è nulla perché manca l’atto del notaio? In termini giuridici si dice che “l’attribuzione è senza causa”, cioè il trasferimento del bene o del denaro è ingiustificato.

La conseguenza della nullità è che chi ha ricevuto la somma deve restituirla.

Il termine per chiedere la restituzione è di 10 anni dal giorno in cui la donazione nulla è stata fatta. Ovviamente se chi ha donata non chiede indietro il bene o il denaro, allora non succede niente.

Però può accadere che una persona muoia e siano i suoi eredi a verificare dagli estratti del conto corrente l’esistenza di un bonifico inspiegabile.

I diritti degli eredi del donante

Diciamo subito che l’art. 119 del testo unico bancario consente agli eredi di una persona di chiedere alla banca ed a proprie spese gli estratti conti del defunto.

Questa norma dice che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

Gli eredi potranno così verificare i bonifici usciti dal conto del defunto e accertare quale sia la ragione del bonifico leggendo la causale.

Parole come “versamento”, “regalo”, “donazione” e così via dimostrano che non è stato pagato un debito, ma fatto un regalo.

Gli eredi potranno quindi far valere la nullità della donazione e farsi restituire la somma con gli interessi.

Leggi anche: L’opposizione alle donazioni ex art. 563 c.c. Cass. 27/9/2023, n. 27431

Esistono anche le donazioni indirette

Va fatta infine una precisazione: esistono atti che arricchiscono altre persone ma che non hanno bisogno di essere stipulati davanti al notaio; sono le “donazioni indirette”.

Se un genitore ad esempio paga al venditore il prezzo della casa che il figlio compra, si ha donazione indiretta della casa.

La differenza è che questa donazione vale, al contrario della donazione diretta fatta senza l’intervento del notaio. Il figlio dovrà tuttavia considerarla come parte della sua futura eredità, esattamente come per tutte le donazioni

Tutelare i propri diritti

Lo studio Ticozzi Sicchiero & Partners offre la propria assistenza anche in materia successoria.

Per evitare dispute legali è sempre una buona regola rivolgersi a un professionista per un parere legale. Nelle pratiche successorie sia che un testamento ci sia, sia che il parente sia defunto senza lasciare testamento la gestione dell’eredità è sempre complessa. E’ possibile anzitutto fermare la decadenza e la prescrizione dei propri diritti con una formale diffida ad adempiere.

Se ciò non fosse sufficiente o qualora nascessero delle controversie è sempre possibile tutelare i propri diritti facendo ricorso alla mediazione civile. Una procedura obbligatoria che permette di raggiungere un accordo stragiudiziale che ha il valore della sentenza del tribunale.

Se l’accordo fallisse sarà poi sempre possibile avviare un giudizio ordinario.

Articoli correlati