Guida all’eredità: gli eredi legittimi e gli eredi necessari

Indice:

Guida all’eredità: che cosa significa successione legittima e necessaria?

Quando una persona muore il suo patrimonio viene attribuito primi tra tutti ai familiari. Il codice civile contiene una serie di regole che si applicano nel caso in cui il defunto non abbia scritto un testamento o anche nel caso in cui il testamento non includa tutti i beni posseduti dal defunto ma solo alcuni.

Quando il testamento non c’è il codice civile prevede che si apra la successione legittima, ovvero una successione secondo la legge. Se il testamento c’è invece si parla di successione testamentaria.

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Quali sono i soggetti legittimari?

La legge prevede che ai familiari del defunto sia data una tutela minima e inderogabile che può essere fatta valere anche contro la stessa volontà del defunto. Questa forma di tutela consiste nell’attribuzione ai familiari di una quota di patrimonio del defunto che viene chiamata “riserva” (o anche nel linguaggio di tutti i giorni “la legittima”).

A scanso di equivoci ripetiamo brevemente: la successione che si apre quando manca un testamento scritto dal defunto si chiama successione legittima, mentre quella porzione del patrimonio del defunto che spetta obbligatoriamente ad alcuni familiari è la riserva (o successione necessaria).

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Quindi, chi è tutelato dal codice civile?

Semplicemente: sono tutelati il coniuge o il compagno nei casi di unioni civili (se si tratta di persone dello stesso sesso) e i figli.

Se non ci sono figli, nel caso fossero deceduti non invece se non si sono mai avuti, la loro quota di eredità spetta ai loro discendenti in linea retta (quindi i figli dei figli del defunto).

Ancora, se non ci sono figli né coniuge o persona unita civilmente, una quota del patrimonio del defunto spetta agli ascendenti in linea retta (quindi ai genitori del defunto).

La legge perciò non garantisce una quota del patrimonio né ai fratelli o sorelle né ad altri parenti più lontani (come ad es. i cugini) a cui non spetta alcuna quota di “riserva”. Fratelli, sorelle, cugini…non sono quindi eredi legittimi e per loro non si apre la successione necessaria.

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…e l’ex coniuge è un soggetto tutelato?

Non spetta alcun diritto all’ex coniuge nel caso ci sia stato un divorzio. Allo stesso modo nessun diritto viene attribuito all’ex compagno nel caso di scioglimento dell’unione civile.

Nel caso si sia ancora in fase di separazione al coniuge separato gli spetta invece la quota di riserva. La quota non gli spetta solamente nel caso in cui gli sia stata addebitata la separazione dal Tribunale. Il codice civile infatti in quest’ultimo caso tutela il coniuge separato solo con l’attribuzione di un assegno vitalizio, ma solo nel caso in cui, al momento della separazione, avesse già ottenuto un assegno di mantenimento imposto a carico del coniuge poi defunto.

In ogni caso, il coniuge o il compagno di unione civile ha il diritto di rimanere ad abitare nella casa dove viveva col coniuge/compagno ormai defunto, oltre che il diritto di usare (quindi mantenere) i mobili. Questo diritto gli spetta sia nel caso di successione legittima sia nella successione necessaria.

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Le quote nella successione legittima

Le quote di patrimonio del defunto spettanti a chi partecipa alla successione legittima e alla successione necessaria sono stabilite dal codice civile a seconda dei soggetti che vi partecipano, es. può partecipare solo il coniuge o il coniuge con i figli (riportate nella tabella a fondo pagina).

La “riserva” spetta sempre, sia che ci sia un testamento sia che non ci sia, altrimenti sarebbe troppo facile aggirare queste regole per chi scrive testamento semplicemente escludendo questi soggetti dal testamento o attribuendo i propri beni ad altri.

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Come si calcolano le quote di legittima?

La quota che spetta a ogni erede “legittimario” o “necessario” (a seconda che intervenga per successione legittima o necessaria) è frutto di un semplice calcolo: si calcola il valore di tutto ciò che resta del defunto dal momento della sua morte, si calcola il valore di tutte le donazioni che ha fatto in vita -in qualsiasi momento queste siano state fatte!- e si sottraggono i debiti ancora pendenti.
Effettuata questa operazione otteniamo il patrimonio netto del defunto (in gergo tecnico l’“asse ereditario”).

È chiaro però che non sempre è facile ricostruire il patrimonio netto perché può non essere così semplice ricostruire ad esempio quali donazioni ha fatto in vita perché, per esempio, fatte molto tempo fa.

Spesso inoltre succede che alcuni atti compiuti dal defunto quando era in vita erano degli atti simulati: un esempio può essere il genitore che stipula una vendita di un appartamento con un figlio (così quell’immobile non sarà considerato parte del suo patrimonio al momento della morte) per poi scoprire che il figlio in realtà non ha mai pagato il prezzo dichiarato, ad esempio perché non poteva avere i soldi trattandosi di uno studente all’epoca.

In questo caso è possibile dimostrare che quella vendita in realtà è una donazione, allora se dimostrato la donazione deve essere considerata parte del patrimonio del defunto per il calcolo delle varie quote degli eredi legittimi e necessari. Questo problema sorge sia nelle successioni legittime che in quelle necessarie.

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A chi rivolgersi per ottenere tutela?

Anzitutto i soggetti “legittimari” non possono essere diseredati dal defunto. Ripetiamo che la tutela offerta dalla legge impedisce che si aggiri in alcun modo questa disposizione, perciò si parla di “successione necessaria”.

Diversa è la cd. “indegnità a succedere” o il caso, del tutto particolare, della diseredazione dell’ascendente, ma sono questioni così specifiche che non comportano alcun cambiamento rispetto al principio generale che riconosce quote di riserva ai legittimari.

Se il defunto nel proprio testamento non lascia alcunché a un erede legittimario, questi potrà allora agire in giudizio per vedersi riconosciuta la propria quota, spettantegli per legge. Allo stesso modo può agire in giudizio qualsiasi legittimario che ritenga il calcolo di divisione del patrimonio del defunto sbagliato attribuendogli una quota troppo bassa rispetto a quanto gli spetta.

Quest’ultima pretesa si esprime nel gergo giuridico come “azione di riduzione” ed è complicata perché bisogna capire da un lato se esistono delle eccezioni fatte dal defunto nel proprio testamento con cui esclude si considerino certe donazioni (è la cd. “dispensa dalla collazione”) che è pur possibile entro certi limiti, ma senza ledere il diritto degli altri eredi legittimari ad ottenere la propria quota.

In altri casi è necessario accettare l’eredità con beneficio di inventario per salvarsi la possibilità di agire in giudizio con l’azione di riduzione (che appunto diventa impossibile se si accetta l’eredità senza beneficio d’inventario!) sia nella successione legittima che in quella necessaria.

Infine può anche succedere che sia il defunto stesso, nel proprio testamento, a dividere i beni da dare a ciascun erede nominandoli uno a uno (è la cd. “divisione del testatore”), che può essere motivo di impugnazione a sua volta, ma a condizioni diverse.

Lo studio Ticozzi Sicchiero & Partners offre la propria assistenza nella determinazione delle imposte di successione oltreché per affrontare i giudizi successori.

Se il coniuge è in vita

Eredi Quota di legittima Quota disponibile
Solo coniuge (senza figli né ascendenti) 50% dell’eredità e diritto di abitazione 50% dell’eredità
Coniuge + Figlio unico (anche se ci sono ascendenti) Coniuge: 33,33% dell’eredità e diritto di abitazione
Figlio: 33,33% dell’eredità
33,33% dell’eredità
Coniuge + 2 o più figli (anche se ci sono ascendenti) Coniuge: 25% dell’eredità e diritto abitazione
Figli: 50% dell’eredità divisa in parti uguali
25% dell’eredità
Coniuge + Ascendenti (senza figli) Coniuge: 50% dell’eredità e diritto abitazione
Ascendenti: 25% dell’eredità in parti uguali
25% dell’eredità

Se il coniuge non è in vita

Eredi Quota di legittima Quota disponibile
Figlio unico (anche se ci sono ascendenti) 50% dell’eredità 50% dell’eredità
2 o più figli (anche se ci sono ascendenti) 66,66% dell’eredità divisa in parti uguali 33,33% dell’eredità
Ascendenti (senza figli) 33,33% dell’eredità 66,66% dell’eredità
Non ci sono figli né ascendenti 0% dell’eredità 100% dell’eredità

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