Tassa di successione su trust e donazioni: come si calcola e come si determina

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Tassa di successione su trust e donazioni: il trust liquidatorio

Sembrava che la Corte di Cassazione avesse spento il dibattito sulla aliquota dell’imposta sulle donazioni da applicare ai trasferimenti di beni come esecuzioni di un trust.

Infatti con la sentenza del 17 luglio 2019, n. 19167, la Cassazione aveva affermato il seguente principio:

“in tema di “trust”, l’imposta sulle successione e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/2006, anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’at. 53 Cost.”

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L’aliquota applicabile dipende però se i beni si trasferiscono immediatamente

Successivamente la sez. tributaria della Cassazione è intervenuta per una precisazione: quando risulta che il trasferimento di un bene al trustee ha effetto immediato e definitivo, allora si concretizza immediatamente il presupposto per l’applicazione dell’imposta.

Ciò perché ritiene il trustee si stia arricchendo gratuitamente. Anche se, successivamente, il trustee dovesse ritrasferire i beni l’imposta dovuta sarà pari all’8%.

Cass., 30 maggio 2018, n. 13626 lo ha detto in questi termini : “è chiaro, infatti, che, allorquando il beneficiario sia unico e ben individuato (determinando, nel caso di specie, in assenza di rapporti di parentela con la disponente, l’applicazione dell’aliquota massima dell’8%) ed il negozio costitutivo non preveda, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al settlor, l’operazione dismissiva evidenzi, in assenza di provati intenti elusivi, una reale volontà di trasferimento, con la conseguente applicabilità immediata dell’aliquota di volta in volta prevista.

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Quando il trasferimento è immediato

Un trasferimento immediato dei beni accade ad es. se il trustee a cui sono assegnati dei beni e che ha il ruolo di liquidatore del patrimonio di chi ha disposto il trust (cd. settlor) per pagare i creditori.

A contrario, nei casi in cui l’effetto del trasferimento non è immediato, è fatto divieto di applicare l’imposta se non è noto fin dall’inizio se il patrimonio del settlor debba essere liquidato o meno, perché è sempre possibile che una parte venga restituita al trustee una volta pagati tutti i creditori.

Concetti questi ribaditi più volte dalla Cassazione (vd. ordinanza del 3 marzo 2020, n. 5766 e ordinanza del 5 dicembre 2018, n. 31445):

“solo una volta che si realizzerà l’effetto traslativo si potrà, in alcune evenienze (allorquando, cioè, nell’atto costitutivo vengano individuati numerosi soggetti, magari in via gradata, a seconda che si verifichino o meno determinati eventi dedotti), individuare con precisione gli effettivi beneficiari, in tal guisa determinando, per l’effetto, l’aliquota (oscillante tra il 4 e l’8%, a seconda del rapporto che intercorre tra il disponente ed il beneficiario) in concreto applicabile in sede di tassazione indiretta. Nel caso, ad esempio, in cui il trust sia costituito con lo scopo di destinare gli eventuali beni oggetto di segregazione alla soddisfazione di creditori, gli atti di disposizione degli stessi sconteranno la tassazione all’uopo prevista (essendo solo il ricavato vincolato alla destinazione ab initio impressa), laddove non è da escludere che i cespiti in fine ritornino al disponente, una volta estinti i debiti” .

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La terza via: il trust autodichiarato

Esiste una terza via per evitare dubbi: il trust autodichiarato! Permette di imprimere sui beni un vincolo relativo alla loro destinazione, ma non si effettua alcun trasferimento dei beni stessi.

Su questo punto la Cassazione è chiara (ordinanza del 3 marzo 2020, n. 5766 e Cass., 26 ottobre 2016., n. 21614):

“l’istituzione di un trust cosiddetto “autodichiarato”, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest’ultimo, deve scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perchè la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la “segregazione” quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una “segregazione” da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale”.

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Come determinare la propria imposta e come tutelare i propri diritti successori?

La scelta di un trust autodichiarato sembra la più conveniente se si vuole semplicemente imporre un vincolo sui beni a favore dei creditori perché si applica un’aliquota di imposta in misura fissa, mentre si applicheranno le aliquote proporzionali solo in un secondo momento quando si avrà il trasferimento dei beni. Infatti se l’intero patrimonio viene conferito al trustee perché questi provveda alla sua liquidazione si applicherà l’imposta proporzionale.

Diversi invece sono i casi in cui si voglia agire con un’azione esecutiva diretta ex art. 2929 bis cod. civ. nei confronti dei beni conferiti in un trust oppure, decorso l’anno, agire con un’azione revocatoria ordinaria da parte dei creditori che abbiano poca fiducia nel debitore (ad es. in caso di trust autodichiarato) o del trustee.

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