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Il creditore è obbligato ad accettare la consegna di un assegno postdatato dal debitore
La Corte di Cassazione è intervenuta recentemente per affermare un principio importante in materia di assegni postdatati. Nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 33428, la Cassazione ha imposto al creditore l’obbligo di incassare in ogni caso l’assegno postdatato ricevuto. Infatti se il creditore non accettasse l’assegno postdatato perderebbe l’intero suo credito!
La Cassazione comincia dall’inquadrare l’assegno nelle sue caratteristiche:
“l’assegno bancario ha natura di mezzo di pagamento, onde la sua consegna dal debitore al creditore, in assenza di diverse specificazioni contenute negli accordi intervenuti tra i predetti soggetti, fa presumere l’intervenuta estinzione dell’obbligazione di pagamento di una somma determinata”.
Quindi individua gli obblighi del creditore che si fondano sul dovere di collaborazione col debitore che la legge gli impone:
“Il creditore, che ha ricevuto l’assegno, è onerato di procedere alla sua presentazione per ottenere l’accredito della somma in esso indicata, trattandosi di comportamento rientrante nel suo generale dovere di collaborare per assicurare l’adempimento dell’obbligazione. Ove tale collaborazione non venga assicurata dal creditore in assenza di giusta causa si realizza comunque l’effetto estintivo dell’obbligazione stessa, in base al combinato disposto degli artt. 1175 e 1197 c.c.”
Prosegue indicando che non è sufficiente a giustificare il rifiuto del creditore il richiamo alla clausola del “salvo buon fine”, sempre che il debitore si sia comportato correttamente:
“Né il creditore che sia rimasto inerte senza motivo è legittimato ad invocare in proprio favore la clausola del “salvo buon fine“, posto che essa attiene all’esistenza della provvista sul rapporto tra emittente e istituto di credito o alla validità ed efficacia di quest’ultimo, e quindi trova la sua giustificazione causale nel predetto rapporto di provvista e riguarda, in ultima analisi, il comportamento del debitore. Ove quest’ultimo abbia agito correttamente, consegnando al proprio creditore un assegno bancario coperto, tratto su un rapporto di provvista valido ed efficace, del quale l’emittente aveva pieno diritto di disporre, il buon fine dell’assegno non può essere lecitamente impedito dalla condotta inerte e non collaborativa del creditore, alla quale non corrisponda alcun valido motivo”.
La Cassazione conclude richiamando come punto cardinale della sua decisione la regola per cui nei rapporti tra parti si deve tenere un comportamento corretto:
“Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “in base alla regola di correttezza posta dall’art. 1175 c.c., l’obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all’incasso dell’assegno bancario da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all’adempimento del debitore. Se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo dev’essere equiparato a tutti gli effetti di legge all’avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell’obbligazione ex art. 1197 c.c. ” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12079 del 24/05/2007, Rv.598083)”
Le conseguenze per il creditore
La Cassazione in questo caso si è dimostrata chiara negli intenti: il creditore è obbligato ad accettare l’assegno postdatato dal debitore. Ma sempre? Sì.
Solo in alcuni casi si può ancora considerare che il creditore possa rifiutare l’assegno postdatato, cioè quando non svolge la funzione di costituire mezzo di pagamento. Questi casi sono ad esempio quando si prova l’esistenza di un patto tra le parti per cui l’assegno dovrà essere incassato solo in un certo momento; oppure ancora se le parti concordano che la consegna dell’assegno fungerà da garanzia per l’esatto adempimento di un obbligazione che dovrà avvenire in un altro modo, ad es. con un bonifico bancario o con la cd. datio in solutum.
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