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Indice:
- Sentenza Cassazione n. 28 del 2 gennaio 2025: convivenze di fatto e obblighi di assistenza
- Convivenze di fatto: di che cosa si tratta?
- Convivenze di fatto e tutela costituzionale: la recente sentenza Corte Costituzionale n. 148/2024
- Gli obblighi di assistenza morale e materiale tra conviventi di fatto
- L’obbligo di assistenza materiale dopo la cessazione del rapporto è un’obbligazione naturale
- Conclusioni
- Difesa nei procedimenti di famiglia
Sentenza Cassazione n. 28 del 2 gennaio 2025: convivenze di fatto e obblighi di assistenza
La Cassazione è recentemente intervenuta sul tema delle convivenze di fatto e dei vincoli di natura assistenziale che sorgono tra i conviventi. Se nel caso di matrimonio tra i coniugi nascono dei veri e propri diritti (e quindi obblighi) di assistenza morale e materiale, che al momento della separazione si traducono in obblighi di mantenimento e di gestione coordinata dei figli, nel caso delle convivenze di fatto questi obblighi sono gli stessi?
La sentenza n. 28 di gennaio 2025 della Cassazione ha da ultimo stabilito il seguente principio di diritto che verrà qui di seguito analizzato: “Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale (…) e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla cessazione dello stesso e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un’obbligazione naturale (…)”.
Convivenze di fatto: di che cosa si tratta?
Le convivenze di fatto sono disciplinate dalla legge n. 76 del 2016. Questa legge all’art. 1, comma 36, stabilisce che “si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile“.
Si tratta, quindi, di coloro che convivono, non legati da matrimonio né da unione civile, che hanno dichiarato tale convivenza all’Ufficio anagrafe.
La legge cd. Cirinnà (76/2016) ai commi 37-67 riconosce ai conviventi di fatto una serie di diritti, tra cui::
- equiparazione ai diritti dei coniugi relativamente nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (ad es. diritto di visita)
- diritto di visita in caso di malattia o ricovero del partner
- possibilità di designare il convivente come rappresentante in materia di salute o in caso di decesso
- diritti inerenti all’abitazione, come la possibilità di continuare ad abitare nella casa comune in caso di decesso del proprietario convivente
- partecipazione all’impresa familiare dell’altro convivente, con riconoscimento di diritti in caso di cessazione della convivenza
- possibilità di nominare l’altro convivente proprio amministratore di sostegno / tutore / curatore
- diritto al risarcimento del danno da perdita del convivente
- possibilità di definire contrattualmente gli obblighi di convivenza
Leggi anche: I tempi di affidamento condiviso del minore e diritto alla bigenitorialità: Cassazione 11 luglio 2024 n. 19069
Convivenze di fatto e tutela costituzionale: la recente sentenza Corte Costituzionale n. 148/2024
La Corte costituzionale è stata di recente investita di una questione di legittimità relativa alle convivenze di fatto. Trovate qui il testo completo.
Con questa sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato anche l’illegittimità dell’art. 230-bis c.c. nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto» perchè contrastante con la Costituzione e le Carte fondamentali dell’UE. A seguito di questa pronuncia, pertanto, la normativa relativa alla partecipazione del familiare all’impresa di famiglia è applicabile anche ai conviventi di fatto.
Nel giungere a questa conclusione la Corte delle leggi ha ripercorso l’evoluzione normativa delle “convivenze di fatto” (par. 3.6 e ss.). La Corte rileva che le convivenze di fatto sono divenute un fenomeno sempre più diffuso e anche regolamentato dal legislatore, ad esempio gli artt. 330, 333 e 342-bis, quanto all’allontanamento del convivente che maltratta o abusa del minore, nonché gli artt. 155-bis e 337-sexies cod. civ. che fanno espressamente riferimento alla convivenza more uxorio.
La Corte ha ribadito che le convivenze di fatto sono tutelate dalla Costituzione dall’articolo 2: “le convivenze di fatto, al pari delle unioni civili, appartengono alle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost., all’interno delle quali l’individuo afferma e sviluppa la propria personalità (sentenze n. 269 del 2022, n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010)“. Nonché trova espressa tutela nell’art. 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Gli obblighi di assistenza morale e materiale tra conviventi di fatto
La Cassazione con la sentenza n. 28/2025 ha qualificato gli obblighi di assistenza morale e materiale tra conviventi di fatto. Questi obblighi hanno una natura in parte differente da quelli esistenti tra coniugi nell’ambito del matrimonio perché è diverso il loro fondamento costituzionale: la famiglia matrimoniale è tutelata anche dall’art. 29 Cost., mentre la famiglia di fatto è tutelata dall’art. 2 Cost.
La controversia oggetto della sentenza riguarda una lite tra fratelli consanguinei dove un fratello citava l’altro in giudizio per ottenere il rimborso del denaro che la madre (defunta) aveva fornito al padre (defunto) negli ultimi 20 anni della loro vita. I genitori erano infatti conviventi di fatto e si erano separati all’inizio degli anni 2000, però la madre aveva continuato a fornire denaro al padre negli anni successivi fino al suo decesso.
La Cassazione ha rigettato il ricorso del fratello che pretendeva la restituzione del denaro stabilendo che gli obblighi di assistenza morale e materiale perdurano anche al cessare della convivenza di fatto. Queste le parole della Cassazione (par. 3.4): ” il dovere morale e sociale di assistenza materiale nei confronti dell’ex convivente more uxorio, anche dopo la cessazione del rapporto, si ponga in linea coerente e conforme “alla valutazione corrente nella società” (cfr. Cass. 19578/2016 citata), stante l’affermarsi di una concezione pluralistica della famiglia“.
L’obbligo di assistenza materiale dopo la cessazione del rapporto è un’obbligazione naturale
La portata della sentenza della Cassazione in commento è più ampia di quanto sembri. Significa che anche per il periodo successivo alla conclusione della convivenza di fatto, che si conclude, appunto, quando la convivenza tra le due persone viene meno, non comporta un automatico venir meno degli obblighi di assistenza morale e materiale come stabiliti dalla legge n. 76/2016.
Questi obblighi come si qualificano? La Cassazione ha però stabilito che le prestazioni di assistenza morale e materiale (quindi anche, ad esempio, dazioni di denaro) configurano delle obbligazioni naturali ai sensi dell’art. 2034 c.c. per le quali: “Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace“. Questo significa che quanto versato in ragione di tali obblighi non può essere oggetto di richiesta di restituzione.
Esistono però dei limiti che devono essere rispettati affinché una determinata dazione di denaro o di altre utilità possa essere considerata rientrante nell’ambito dell’assistenza morale e materiale tra conviventi (o ex) di fatto. La Cassazione (par. 4) ha infatti precisato che devono ricorrere i requisiti di:
- proporzionalità: la prestazione deve essere commisurata alle capacità economiche di chi la effettua
- spontaneità: deve essere effettuata senza costrizioni o obblighi legali
- adeguatezza: deve rispondere a un dovere morale o sociale riconosciuto dalla collettività
In assenza di questi requisiti, la prestazione potrebbe non essere qualificata come obbligazione naturale, aprendo la possibilità di richiederne la restituzione.
Leggi anche: Chi non versa il mantenimento commette un reato! Lo prevede l’art. 570 bis c.p.
Conclusioni
La sentenza n. 28/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un passo importante nel riconoscimento dei diritti e dei doveri nelle convivenze di fatto, sottolineando come, anche dopo la fine della convivenza, possano permanere obblighi di assistenza morale e materiale tra gli ex partner. Questo riconoscimento si inserisce in un contesto sociale in cui le convivenze di fatto sono sempre più diffuse e necessitano di una tutela giuridica adeguata.
Difesa nei procedimenti di famiglia
Lo studio Ticozzi Sicchiero & Partners e l’avvocato professore Gianluca Sicchiero, offre consulenza e assistenza legale specializzata in materia di diritto di famiglia, inclusi i temi relativi alle convivenze di fatto e agli obblighi di assistenza tra conviventi .
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