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Indennizzo alle vittime da reati violenti: di cosa si tratta?
La questione che verrà decisa dalla Corte di giustizia riguarda il risarcimento del danno subito dalle vittime di reati violenti. Nel caso che verrà esaminato si tratta delle vittime cosiddette secondarie, cioè i parenti della persona che è stata uccisa. Il problema è questo: la legge n. 122 del 2016 nell’art. 11 prevede che, qualora l’autore del reato non abbia disponibilità economiche, sia lo Stato a corrispondere un indennizzo. Un indennizzo è meno di un risarcimento, ma deve comunque essere un importo serio, come in precedenti occasioni hanno detto sia la nostra corte di cassazione come anche la corte di giustizia. La legge n. 122 del 2016 prevede tuttavia un limite ovvero che l’importo dell’indennizzo vada versato anzitutto al coniuge e ai figli se ci sono e solo quando mancano coniuge e figli ai genitori; se mancano anche i genitori, l’indennizzo spetta ai fratelli e sorelle. Nel caso concreto la vittima, una donna uccisa dall’ex compagno, era separata dal marito da ben 17 anni, il quale però ha avuto diritto all’indennizzo appunto perchè non divorziato. Inoltre hanno avuto diritto all’indennizzo i figli ma non i genitori della vittima e non la sorella perché, come appena detto, la legge italiana prevede che abbiano diritto al pagamento solo nel caso in cui manchino il coniuge e i figli. Si tratta di una modulazione del diritto all’indennizzo che segue le regole sulla successione legittima contenute nel codice civile. Tuttavia non siamo in presenza di una successione quanto invece del diritto all’indennizzo relativo ad un danno che queste persone hanno subito personalmente come vittime secondarie. Noi giuristi diciamo un danno iure proprio e non un danno iure hereditatis.
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Ho discusso la questione avanti alla Corte nel mese di a febbraio di quest’anno ed in quell’occasione anche la Commissione europea ha aderito alla richiesta nostra, che il tribunale ha condiviso, ovvero di far esaminare questo limite dalla Corte di giustizia, perchè in contrasto con la Direttiva 2004/80.
L’8 maggio l’Avvocato generale della Corte (le conclusioni si leggono qui: conclusioni avvocato generale) ha ritenuto questo limite inaccettabile ed ora vedremo giovedì mattina se la Corte di giustizia dichiara illegittima la limitazione apposta dalla legge italiana. Qualora fosse così il diritto all’indennizzo dei genitori e della sorella della vittima d’ora essere corrisposto senza altri indugi e su questo dovrà decidere poi il tribunale di Venezia.
per assistere alla lettura della decisione giovedì 7 novembre alle 9.30 ci si può collegare a questo link:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3625261/it/
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