L’obbligo dell’assicurazione di risarcire il danno sorge subito: Cassazione 13897/2024

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L’obbligo di risarcire il danno

Le controversie giudiziarie tra assicurato e assicurazione sono più frequenti di quanto si immagini. In generale però l’assicurazione è tenuta a risarcire il danno causato dall’assicurato, purché rientri nelle condizioni del contratto di assicurazione, ma quando sorge l’obbligo di pagare?

Il diritto dell’assicurato di essere tenuto indenne dall’assicurazione sorge sulla base dell’art. 1917 del codice civile, che prevede:

  1. Nell’assicurazione della responsabilità civile l‘assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
  2. L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
  3. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
  4. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore

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Quando sorge l’obbligo dell’assicurazione di risarcire il danno?

Il giudizio deciso dalla Cassazione riguarda un professionista che si era rivolto alla sua assicurazione per essere tenuto indenne dal risarcimento che avrebbe dovuto pagare al terzo danneggiato.

La Cassazione riprende un orientamento consolidato per cui l’obbligo dell’assicurazione di risarcire il danno sorge al momento in cui il danno si verifica.

Queste le parole della Cassazione: “l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne il proprio assicurato dalla responsabilità civile, regolato dall’art. 1917 cod. civ., sorge nel momento in cui l’assicurato causi un danno a terzi, costituendo tale evento l’oggetto del rischio assicurato.

Come mettere in mora l’assicurazione

La Cassazione nel ribadire che l’obbligo dell’assicurazione di risarcire il danno sorge nel momento in cui il danno si verifica, condiziona però quest’obbligo a un comportamento attivo dell’assicurato.

In questo senso l’assicurato deve denunciare correttamente il sinistro e costituire in mora l’assicurazione tramite una lettera formale.

Queste le parole della Cassazione: “l’assicuratore è in mora rispetto a tale obbligo solo dopo che sia decorso il tempo presumibilmente occorrente a un diligente assicuratore per accertare la sussistenza della responsabilità dell’assicurato e per liquidare il danno, e sempre che vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell’assicurato stesso“.

In questo senso l’assicurazione è in mora se inadempiente: “ne consegue che sussiste la mora dell’assicuratore quando la mancata o ritardata liquidazione del danno al proprio assicurato derivi dalla condotta ingiustificatamente dilatoria dell’assicuratore o, ancora, dal suo fatto doloso o colposo, quale l’illegittimo comportamento processuale per aver egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione. In tal caso, quindi, gli interessi moratori decorrono dalla data della “interpellatio”“.

L’inadempimento dell’assicurazione

Quindi l’assicurazione è in mora se non si comporta in modo diligente e non è sufficiente per l’assicurazione stessa affermare che il danno richiesto dal danneggiato non sia “liquido” e certo, ovvero che non sia stato accertato dal Tribunale.

Infatti è un insegnamento consolidato della Cassazione che la costituzione in mora non dipende dalla certezza e liquidità del danno.

In questo senso l’assicurazione deve attivarsi tempestivamente per valutare il danno e per compiere tutti i rilievi che ritiene opportuni, altrimenti in caso contrario sarà inadempiente e potrà essere condannata al pagamento e alla rifusione delle spese di giudizio.

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Quando l’assicurazione può rifiutare o ritardare il pagamento?

Esistono però delle condizioni alla stregua delle quali l’assicurazione può legittimamente attendere a pagare o limitare l’indennizzo.

Infatti la Cassazione ha anche in questo caso indicato che: “l’ inadempimento può dirsi sussistente soltanto ove l’assicuratore abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell’ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato, ovvero anche qualora gli elementi in suo possesso evidenzino la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile. Il relativo accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con prognosi postuma, vale a dire con riferimento al momento in cui l’assicuratore ha ricevuto la domanda di indennizzo, valutando tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la condotta dell’assicurato“.

In senso contrario dunque l’assicurazione non è inadempiente se si comporta diligentemente e, anche se non paga immediatamente il danno, si attiva per accertare l’eventuale concorso di colpa del danneggiato o dell’assicurato oppure per accertare se effettivamente il proprio assicurato è responsabile o se la sua responsabilità può essere discussa.

Consigli pratici: come chiedere il pagamento all’assicurazione?

Lo studio Ticozzi Sicchiero & Partners e l’avvocato professore Gianluca Sicchiero assiste i propri clienti nelle pratiche di gestione dei sinistri e del risarcimento del danno, contrattuale ed extracontrattuale.

E’ possibile anzitutto procedere con una lettera formale di intimazione ad adempiere per mettere in mora il l’assicurazione e interrompere la prescrizione dei propri diritti.

Prima di avviare una causa è possibile avviare una negoziazione assistita tra avvocati per raggiungere un accordo stragiudiziale. La negoziazione ha dei costi più contenuti di una causa e qualora l’assicurazione non vi partecipasse questo avrà delle conseguenze sulla ripartizione delle spese nel futuro giudizio a suo sfavore.

L’alternativa è procedere con l’avvio di una causa avanti il Tribunale (o al Giudice di Pace in base al valore della controversia) oppure con un giudizio di ATP (accertamento tecnico preventivo) per verificare con una consulenza tecnica ante giudizio che determinerà in modo definitivo qual è stata la dinamica del sinistro. Punto di partenza per comprendere l’estensione della responsabilità della assicurazione.

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